Futuro contratto di locazione: esclusa la rottura delle trattative in caso di rinvio della sottoscrizione a dopo le ferie

Redazione scientifica
19 Luglio 2019

L'idoneità ad integrare la violazione del dovere di correttezza della condotta imputata alla parte va valutata in riferimento all'interesse dell'altra, e dunque considerata alla luce del comportamento tenuto dalla controparte a fronte di quello imputato come causa della mancata stipula.

Le società (alfa e beta) avevano negoziato la stipula di futuro contratto di locazione di un capannone, di proprietà della società alfa. Le trattative, tuttavia, si erano interrotte quando la società beta aveva chiesto di rinviare la sottoscrizione a dopo le ferie. Ricevuta tale richiesta, la promittente locatrice, ritenendo che la promissaria conduttrice non avesse un serio interesse alla stipula, ha dunque considerato interrotte le trattative per colpa della predetta. In primo grado, accertato il comportamento contrario a buona fede, il giudice adito ha condannato la società beta al risarcimento di circa 19 mila euro. Nel giudizio di secondo grado, in parziale riforma della decisione di primo grado, la Corte d'Appello ha ridotto l'importo del risarcimento, confermando la responsabilità nella rottura delle trattative. Avverso tale decisione, entrambe le società hanno proposto ricorso (principale e incidentale) in Cassazione.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso dai giudici di merito. Invero, in tal vicenda, quella che era una richiesta di rinvio della sottoscrizione a dopo le ferie, erroneamente, era stata intesa come recesso, o come ingiustificata rottura delle trattative dalla controparte. Difatti, nella fattispecie, la Corte di merito non aveva considerare che quella richiesta non era stata rifiutata dal promittente locatore che si era ripromesso di valutarla dopo le ferie, e senza dunque considerare che, dopo tale periodo, le trattative si erano arenate senza che una delle due avesse espressamente deciso in tal senso. Per le suesposte ragioni, è stato accolto il ricorso incidentale della promissaria acquirente; per l'effetto, la decisione è stata cassata con rinvio con il presente principio di diritto: “il giudice di merito, dopo aver individuato il comportamento della parte che si assume contrario ai doveri di correttezza, deve altresì considerare l'idoneità di tale comportamento ad ingenerare nella controparte l'idea di una rottura ingiustificata delle trattive, valutazione nella quale non si può prescindere dal comportamento tenuto dalla parte adempiente”.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.