Patrocinio da parte dell’Avvocatura dello Stato per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione? Si pronunceranno le Sezioni Unite

19 Luglio 2019

La Terza Sezione ha rimesso alle Sezioni Unite la questione concernente la rappresentanza in giudizio della neoistituita Agenzia delle Entrate-Riscossione e, in particolare, l'obbligatorietà del patrocinio autorizzato da parte dell'Avvocatura dello Stato o, in alternativa, la facoltatività di questo su di un piano di piena parità, salva la volontaria autolimitazione dell'Agenzia in sede di convenzione con l'Avvocatura, con l'avvalimento di avvocati del libero foro.

La disciplina della rappresentanza processuale del nuovo ente pubblico economico. In base all'art. 1, comma 8, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193, «l'ente è autorizzato ad avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 43 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, fatte salve le ipotesi di conflitto e comunque su base convenzionale».

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione «può altresì avvalersi, sulla base di specifici criteri definiti negli atti di carattere generale deliberati ai sensi del comma 5 del presente articolo, di avvocati del libero foro, nel rispetto delle previsioni di cui agli artt. 4 e 17 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, ovvero può avvalersi ed essere rappresentato, davanti al tribunale e al giudice di pace, da propri dipendenti delegati, che possono stare in giudizio personalmente».

Il decreto legge precisa che «in ogni caso, ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi economici, l'Avvocatura dello Stato, sentito l'ente, può assumere direttamente la trattazione della causa».

Per il patrocinio davanti alle commissioni tributarie continua ad applicarsi l'art. 11, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in forza del quale l'ufficio dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata.

L'esegesi della Sezione Tributaria della Corte di cassazione. La questione esegetica è già stata esaminata dalla Sezione Tributaria della Corte di cassazione e risolta secondo il seguente principio di diritto: «l'Agenzia delle Entrate Riscossione, quale successore ope legis di Equitalia ex art. 1, d.l. n. 193/2016, ove si costituisca formalmente in giudizio in un nuovo processo come in uno già pendente alla data della propria istituzione, deve avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato a pena di nullità del mandato difensivo, salvo che alleghi le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell'avvocato del libero foro prescelto, fonti che devono essere congiuntamente individuate sia in un atto organizzativo generale contenente gli specifici criteri legittimanti il ricorso ad avvocati del libero foro, sia in un'apposita delibera, da sottoporre agli organi di vigilanza, la quale indichi le ragioni che, nel caso concreto, giustificano tale ricorso alternativo ai sensi dell'art. 43, R.d. n. 1611/1933» (Cass. civ., sez. trib., 9 novembre 2018, n. 28741; Cass. civ., sez. trib., 24 gennaio 2019, n. 1992).

I dubbi sollevati dalla Terza Sezione della Corte di cassazione. Il Collegio ritiene che debba essere risolta dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione la questione interpretativa concernente l'obbligatorietà del patrocinio erariale o, al contrario, la sua facoltatività in senso stretto in concorrenza con l'alternativa del ricorso ad avvocati del libero foro, preso atto della diffusione capillare del contenzioso fiscale e delle sue dimensioni.

Secondo la Terza Sezione, potrebbe sostenersi che le due fattispecie siano previste su un piano di perfetta parità, come emerge dal dato letterale della disciplina (cfr. l'uso dell'avverbio “altresì” nel secondo periodo del comma 8). Un altro argomento può essere tratto dalla convenzione intervenuta col Protocollo d'intesa del 22 giugno 2017, nella quale Agenzia delle Entrate-Riscossione e Avvocatura Generale dello Stato hanno individuato le tipologie di controversie da affidare al patrocinio dell'Avvocatura.

Secondo il Collegio, il richiamo all'art. 43, R.d. n. 1611/1933 potrebbe essere riferito «alle sole ipotesi in cui, determinandosi all'opzione tra l'una e l'altra facoltà e se del caso in base alle previsioni della convenzione con la stessa avvocatura erariale, l'ente abbia in concreto optato per il patrocinio di quest'ultima», «mentre la «residualità» del ricorso agli avvocati del pubblico foro è prevista dal punto 3 dell'art. 4 del Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione (del 26/03/2018 ed approvato […] dall'organo di vigilanza il 19/05/2018, in via pattizia tra questa e l'Avvocatura dello Stato». Viceversa «resterebbe salva, ma senza efficacia esterna in difetto di configurabilità di un espresso rapporto di subdelega legislativa alla convenzione con l'Avvocatura dello Stato, ogni volontaria autolimitazione in questa pattuita da parte dell'Agenzia nell'opzione per gli avvocati del libero foro, di cui dovrebbe ritenersi persistente la piena equiordinazione alla prima di dette facoltà previste dalla chiara lettera della disposizione di legge».

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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