Ai fini della determinazione della prestazione previdenziale legata al reddito non vanno sommati i redditi dell'anno precedente a quelli dell'anno in corso
19 Luglio 2019
Come chiarito dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (con nota Prot. 29/00000/P del 12 gennaio 2015), l'art. 35, comma 8, d.l. n. 207 del 2008, è finalizzato ad evitare il riconoscimento di prestazioni previdenziali legate al reddito non dovute o dovute in misura inferiore, prendendo come riferimento dati reddituali certi e non presuntivi. In altre parole, il comma 8 si limita a stabilire quale sia il parametro reddituale da prendere in considerazione ai fini del calcolo delle prestazioni legate al reddito a seconda della natura dei redditi percepiti dal beneficiario. Da tale previsione procedurale non può derivare che ai fini della determinazione della prestazione legata al reddito debbano essere sommati i redditi dell'anno precedente con i redditi dell'anno in corso, in quanto ciò porterebbe ad un artificioso incremento dei redditi non giustificato dal tenore letterale della disposizione in esame. L'applicazione di tale interpretazione solo pro futuro, ovvero solo alle pensioni aventi decorrenza da gennaio 2016, è frutto dell'evidente misconoscimento delle più fondamentali ed elementari regole giuridiche, essendo noto a tutti che l'interpretazione della legge non può porre questioni di retroattività o meno.
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