Rapporti tra giudizio civile e penale: quando è necessaria la sospensione del processo?
22 Luglio 2019
IL CASO. Il Tribunale di Frosinone disponeva la sospensione del procedimento civile vertente sull'azione di risarcimento dei danni promossa da un istituto bancario verso l'allora Presidente del CDA, poiché risultava già pendente un procedimento penale a suo carico per gli stessi fatti (ovvero svolgimento di illecita attività finanziaria nei confronti del pubblico). Contro tale pronuncia, la Banca propone ricorso per cassazione, lamentando la mancata sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 295 c.p.c. per la sospensione.
RAPPORTO TRA GIUDIZIO PENALE E GIUDIZIO CIVILE. La Suprema Corte dichiara il ricorso fondato, osservando come in tema di rapporti tra giudizio civile e penale, l'art. 652 c.p.p. si ispira al principio della separatezza dei due giudizi, tenendo conto della regola generale per cui il giudizio civile di danno può sospendersi solo quando l'azione civile ex art. 75 c.p.p. venga proposta a seguito della costituzione di parte civile in sede penale ovvero dopo la sentenza di primo grado, poiché solo in questi casi si verifica un'interferenza del giudicato penale nel giudizio civile di danno. Ciò posto, i Giudici rilevano che sussiste un'area residua di rilevanza della pregiudizialità penale, consistente nelle ipotesi in cui alla commissione del fatto criminoso una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, sempre che la sentenza che sta per essere pronunciata nel processo penale possa esplicare in concreto efficacia di giudicato in quello civile. Dunque, al fine di rendere dipendente la pronuncia civile dalla definizione del processo penale occorre che «l'effetto giuridico dedotto nel processo civile sia collegato normativamente alla commissione del reato che è oggetto di imputazione nel giudizio penale». Ora, nel caso concreto l'accertamento penale della responsabilità in capo all'ex Presidente non rappresenta un presupposto necessario affinché la Banca possa promuovere verso di lui l'azione generale di risarcimento dei danni, trattandosi non di un rapporto di pregiudizialità necessaria, bensì di una semplice comunanza di fatti tra i due giudizi. Per questo motivo, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e rimette le parti dinanzi al Tribunale per la prosecuzione del processo. |