Lavoro
ilGiuslavorista

L'irriducibilità della retribuzione concerne solo le indennità intrinseche

22 Luglio 2019

Assegnazione a mansioni inferiori: in che termini è invocabile il principio di irriducibilità della retribuzione? Il principio di irriducibilità della retribuzione, espresso dall'art. 2103, c.c., implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione del lavoratore non può essere ridotta neppure a seguito di accordo tra quest'ultimo ed il datore, dovendosi dichiarare nullo ogni patto contrario con il quale il compenso pattuito, anche in sede di contratto individuale, venga ridotto...

Assegnazione a mansioni inferiori: in che termini è invocabile il principio di irriducibilità della retribuzione?

Il principio di irriducibilità della retribuzione, espresso dall'art. 2103, c.c., implica che la retribuzione concordata al momento dell'assunzione del lavoratore non può essere ridotta neppure a seguito di accordo tra quest'ultimo ed il datore, dovendosi dichiarare nullo ogni patto contrario con il quale il compenso pattuito, anche in sede di contratto individuale, venga ridotto.

Tale irriducibilità si desume pertanto dal divieto di assegnazione a mansioni inferiori e dalla necessaria proporzione tra l'ammontare della retribuzione e la qualità e quantità del lavoro prestato (art. 36, Cost.).

Tuttavia, si tiene a precisare che le voci retributive connesse a particolari modi di svolgimento del lavoro possono essere soppresse, ove vengano meno tali modalità esecutive vengano meno (c.d. indennità estrinseche).

La garanzia della irriducibilità potrà infatti operare solo relativamente a corrispettivi attinenti alle qualità professionali tipiche della qualifica rivestita (cd. indennità intrinseche), con esclusione, invece,dei compensi rapportati a specifici disagi o difficoltà connessi alle prestazioni qualora questi vengano meno.

Cfr. Cass., sez. lav., 17 luglio 2019, n. 19258.


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