Opposizione a decreto ingiuntivo: le Sezioni Unite valuteranno le conseguenze del mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria

Massimiliano Summa
22 Luglio 2019

Benché il legislatore non indichi chi, fra l'opposto e l'opponente, debba ritenersi onerato della proposizione dell'istanza di mediazione, si deve accertare su quale soggetto ricadano le conseguenze negative dell'improcedibilità nel caso di mancata proposizione dell'istanza nonostante il termine assegnato dal Giudice.

Il caso. Un istituto bancario ha notificato a due correntisti un decreto ingiuntivo ottenuto dal tribunale di Treviso quale saldo debitore di conto corrente.

I debitori ingiunti hanno proposto opposizione, proponendo altresì domanda riconvenzionale di risarcimento del danno.

Il Tribunale ha concesso la provvisoria esecuzione (parziale) del decreto opposto, assegnando il termine di 15 giorni per la presentazione della domanda di mediazione.

All'esito del giudizio il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità dell'opposizione e della relativa domanda riconvenzionale in considerazione del mancato esperimento della mediazione, il cui onere era da intendersi in campo agli attori opponenti.

La Corte d'appello ha confermato la sentenza, dichiarando inammissibile l'appello proposto dagli opponenti ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c.

Chi è onerato dell'esperimento del tentativo di mediazione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo? Gli opponenti soccombenti hanno proposto ricorso per cassazione osservando che, come riconosciuto da numerose pronunce di merito successivamente alla nota decisione di legittimità del 2015, l'onere di presentare la domanda di mediazione sarebbe a carico del creditore opposto che ha proposto la domanda di ingiunzione, in quanto attore sostanziale.

I Giudici hanno ricostruito il quadro normativo sotteso alla questione, ricordando che, in base all'art. 5 d.lgs. n. 28/2010, chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in una delle materie indicate dalla medesima disposizione – fra cui rientra quella in esame (contratti bancari) è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale e l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, ovvero rilevata d'ufficio dal Giudice, non oltre la prima udienza.

Se la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, il Giudice fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di durata del procedimento di mediazione e allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita.

Peraltro, come noto, il quarto comma dell'art. 5 prevede che detta disciplina non si applichi ai procedimenti per ingiunzione – inclusa l'opposizione – fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione.

Ne discende che, costituendo detti provvedimenti una mera eventualità nel processo, il procedimento di mediazione potrebbe non trovare applicazione nell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Inoltre, mentre per l'esecuzione provvisoria è previsto che il Giudice provveda in prima udienza, altrettanto non è disposto per la sospensione dell'esecuzione provvisoria concessa in sede di emissione del decreto ingiuntivo.

Pertanto, secondo la Corte, la disciplina dell'eccezione o rilievo d'ufficio alla prima udienza dovrebbe essere coordinata con la specialità del procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo.

Benché il legislatore non indichi chi, fra l'opposto e l'opponente debba ritenersi onerato della proposizione dell'istanza di mediazione, si deve accertare su quale soggetto ricadano le conseguenze negative dell'improcedibilità nel caso di mancata proposizione dell'istanza nonostante il termine assegnato dal Giudice.

In tale contesto, secondo la Corte di cassazione, ciascuna delle opzioni in ordine all'esperimento della mediazione – quella che grava il debitore opponente e quella che grava il creditore opposto – è assistita da ragioni tecniche condivisibili.

Per tale ragione sussiste il presupposto della questione di massima di particolare importanza che giustifica la rimessione della questione alle Sezioni Unite.

Infatti, detta questione riveste notevole importanza in quanto riguarda un tema sul quale si registra un ampio dibattito in dottrina e un non sopito contrasto nella giurisprudenza di merito, acuito peraltro dalla frequenza delle questioni che in siffatta materia vengono sottoposte a giudizio.

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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