Esecuzione “esattoriale” e opposizione ex art. 57 d.P.R. n. 602/73

23 Luglio 2019

Con il provvedimento in commento il tribunale di Napoli Nord coglie l'occasione per chiarire la concreta portata della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 114/2018 avente ad oggetto l'art. 57 del d.P.R. n. 602/73.
Massima

In sede di opposizione all'esecuzione intrapresa dall'Agente della Riscossione per il recupero di crediti di natura tributaria si deve ritenere che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, le cause estintive o modificative della pretesa tributaria che siano sorte prima, oppure in costanza, della notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973 siano sindacabili solo innanzi al giudice tributario mentre se il fatto estintivo si è verificato dopo l'intervenuta notifica dell'avviso di mora, il contribuente potrà farlo valere con lo strumento dell'opposizione all'esecuzione innanzi al giudice ordinario.

Il caso

In contribuente propone opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. a pignoramento cd. “ordinario” ad istanza dell'Agente della Riscossione innanzi al Giudice dell'esecuzione, il quale accoglie solo parzialmente l'istanza di sospensione, ritenendo l'opposizione ex art. 615 c.p.c. inammissibile con riferimento ai crediti di natura tributaria e ciò in virtù del disposto dell'art. 57 del d.P.R. 602/73. In sede di reclamo il Collegio conferma il provvedimento, ritenendo corretta la decisione del primo giudice anche alla luce della portata della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 114/2018 che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 57 nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973 siano ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 c.p.c.

La questione

Col provvedimento in commento il Tribunale di Napoli Nord coglie l'occasione per chiarire la concreta portata della recente pronuncia della Corte costituzionale n. 114/2018 avente ad oggetto l'art. 57 del d.P.R. n. 602/73.

Le soluzioni giuridiche

Preliminarmente il Tribunale, su specifica eccezione in tal senso da parte del contribuente, osserva che il disposto dell'art. 57 d.P.R. n. 602/1973 «ha una valenza generale perché relativo alla individuazione dei limiti entro cui il g.e. può sindacare l'azione esecutiva intrapresa dall'Agente della riscossione per il recupero di un credito risultante dal “ruolo” (o dagli altri titoli esecutivi speciali che legittimano l'Agente alla riscossione coattiva di quanto da essi risulta); limiti che – salva la specialità del titolo (che non si forma in un procedimento di natura giudiziaria, ma ha natura di atto amministrativo) – vengono in rilievo quale che sia la forma prescelta per dare corso all'azione esecutiva medesima»,per cui – ai fini dell'applicazione dell'art. 57 – è irrilevante che l'Agente della Riscossione abbia scelto di agire con le forme ordinarie di cui all'art. 543 c.p.c. o, al contrario, con la speciale procedura prevista dall'art 72-bis e ss. del d.P.R. n. 602/73.

Quanto, invece, alla pronuncia della Corte costituzionale n. 114/2018, il Tribunale di Napoli Nord aderisce alle prime interpretazioni in senso restrittivo fornite dalla dottrina e dalla giurisprudenza di merito. Ed, infatti, se è vero che con la detta decisione la Corte ha ampliato, rispetto al passato, la cognizione del Giudice ordinario, è anche vero – come è possibile ricavare dall'ampia motivazione della decisione – che la cognizione cui la Corte si riferisce è relativa ai soli atti e fatti successivi alla notifica della cartella di pagamento e dell'avviso di mora, ove previsto («l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. – che non è soggetta a termine di decadenza – in tanto non è ammissibile, come prescrive l'art. 57 citato, in quanto non ha, e non può avere, una funzione recuperatoria di un ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 non proposto affatto o non proposto nel prescritto termine di decadenza (di sessanta giorni»). Il contribuente, quindi, può proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. anche nell'ipotesi di crediti tributari solo se intenda fare valere fatti successivi (modificati o estintivi della pretesa) rispetto alla notifica della cartella o, ove previsto, dell'avviso di mora, mentre non potrà fare valere innanzi al Giudice ordinario eccezioni che avrebbero tempestivamente dovuto essere proposte impugnando la cartella di pagamento o gli altri atti previsti dall'art. 19 del d.lgs 546/1992 innanzi al Giudice tributario.

É evidente che la ratio sottostante la pronuncia della Corte costituzionale è, infatti, quella di “riempire” un vuoto di tutela lasciato dalla disciplina di cui all'art. 57 del d.P.R. n. 602/73 («…non c'è affatto un vuoto di tutela nell'ipotesi della prevista inammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi riguardante la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, ma solo una puntualizzazione del criterio di riparto della giurisdizione, analogamente la prevista inammissibilità dell'opposizione all'esecuzione, quando riguarda atti che radicano la giurisdizione del giudice tributario, non segna una carenza di tutela del contribuente assoggettato a riscossione esattoriale, perché questa c'è comunque innanzi ad un giudice, quello tributario. L'inammissibilità dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. si salda, in simmetria complementare, con la proponibilità del ricorso ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, assicurando, in questa parte, la continuità della tutela giurisdizionale…»). Le ipotesi cui, pertanto, è riferibile l'estensione della tutela assicurata dalla Corte costituzionale sono da ricondurre a fatti sopravvenuti non deducibili nell'ambito del processo tributario, quali ad esempio fattispecie estintive del credito come l'intervenuto pagamento o lo sgravio o la sopravvenuta estinzione della pretesa per essersi il contribuente avvalso di misure di favore (la cd. “rottamazione” delle cartelle di pagamento), che possono certamente essere fatte valere innanzi al Giudice ordinario ex art. 615 c.p.c., in quanto relative al venir meno del diritto dell'agente della riscossione a procedere all'esecuzione forzata.

Con specifico riferimento all'eccezione di prescrizione (che molto frequentemente è sollevata in sede di opposizione all'esecuzione) occorrerà invece distinguere se la stessa sia maturata prima o dopo la notifica della cartella o dell'avviso ex art. 50 del d.P.R. n. 602/73.

La prescrizione del credito tributario maturata dopo la notifica della cartella ma prima dell'avviso di mora dovrà essere, infatti, dedotta in sede di impugnazione di tale atto (se conosciuto) innanzi al Giudice tributario; ragionare diversamente significherebbe ammettere una funzione “recuperatoria” dello strumento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. in violazione dei termini perentori per l'impugnazione del singolo atto. Come osservato dal Tribunale di Napoli Nord, infatti, «la Corte costituzionale ha inteso realizzare una simmetria complementare tra i rimedi attivabili innanzi al Giudice tributario e quelli (oggi) attivabili innanzi al Giudice dell'esecuzione. Si ritiene, in specie, che, fin quando vi sia un rimedio attivabile innanzi alle Commissioni tributarie, a monte, oltretutto per far valere una causa estintiva del credito sottostante, non vi sia spazio per (e prima ancora la necessità di) un rimedio da proporre, ad esecuzione avviata (cioè a valle), davanti al Giudice ordinario».

Osservazioni

In materia di esecuzione esattoriale, negli ultimi anni, la giurisprudenza sia della Suprema Corte che della Corte costituzionale è intervenuta al fine di delineare i confini della cognizione del Giudice ordinario e del Giudice tributario. In particolare il riferimento è, oltre alla più volte citata sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, alla decisione delle Sezioni Unite n. 13913/2017 che, com'è noto, ha stabilito il principio secondo cui «in materia di esecuzione forzata tributaria, l'opposizione agli atti esecutivi riguardante l'atto di pignoramento, che si assume viziato per l'omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento (o degli altri atti presupposti dal pignoramento), è ammissibile e va proposta – ai sensi degli artt. 2, comma 1, secondo periodo, 19 d.lgs. n. 546/1992, 57 d.P.R. n. 602/1973 e 617 c.p.c. – davanti al giudice tributario». In sostanza, allo stato attuale, quando si proceda per il recupero di crediti erariali, l'ammissibilità dell'opposizione agli atti esecutivi innanzi al Giudice ordinario è legata alla tipologia di vizio che il contribuente intenda far valere. Se, infatti, l'opposizione concerne vizi propri dell'atto esecutivo o attiene a vizi di notifica del pignoramento, la stessa potrà essere fatta valere innanzi al Giudice ordinario nel termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c. Diversamente, se il contribuente lamenti la cd. nullità derivata del pignoramento per mancata notifica degli atti prodromici dovrà impugnare l'atto esecutivo innanzi al Giudice tributario e ciò in quanto «l'atto di pignoramento non preceduto dalla notifica della cartella di pagamento integra (…) il primo atto in cui si manifesta al contribuente la volontà di procedere alla riscossione di un ben individuato credito tributario e pertanto, in quanto idoneo a far sorgere l'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c., rientra nell'àmbito degli atti impugnabili davanti al giudice tributario in forza dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 (quale interpretato estensivamente dalla consolidata giurisprudenza di questa Corte: ex plurimis, Sezioni Unite n. 9570/2014 e n. 3773/2014)». Con riferimento, invece, all'opposizione ex art. 615 c.p.c., la stessa sarà ammissibile innanzi al Giudice ordinario solo quando il contribuente intenda, come si è detto, far valere cause estintive o modificative della pretesa tributaria che siano sorte dopo la notifica della cartella di pagamento o dell'avviso di intimazione ex art. 50 d.P.R. n. 602/1973. In caso contrario, dovrà impugnare uno degli atti previsti dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 innanzi al Giudice tributario nei termini di legge.

Ad avviso di chi scrive, a seguito dei recenti arresti giurisprudenziali citati, il sistema delle opposizioni ex artt. 615 e 617 c.p.c. in materia esattoriale sebbene risulti “completo”, in particolare dopo l'intervento della Corte costituzionale, appare alquanto frammentario, potendo essere il contribuente costretto ad avviare plurime opposizioni avverso il medesimo atto innanzi a diversi Giudici e ciò a seconda della tipologia di vizio che intenda fare valere.