Il regolamento UE 650/2012 e la mediazione nelle successioni internazionali

24 Luglio 2019

Il Reg. UE 650/2012 sulle successioni transfrontaliere e sul certificato successorio europeo ha il duplice intento di semplificare la vita agli eredi e legatari e al contempo di garantire la massima libertà di scelta seguendo i criteri di prevedibilità ed unicità della lex successionis. In questo contesto la mediazione delle controversie transfrontaliere in materia successoria si pone come strumento utile e rafforzativo dell'intento preventivo dei conflitti.
Inquadramento

Il Reg. UE 650/2012 sulle successioni transfrontaliere e sul certificato successorio europeo ha il duplice intento di semplificare la vita agli eredi e legatari e al contempo di garantire la massima libertà di scelta seguendo i criteri di prevedibilità ed unicità della lex successionis. In questo contesto la mediazione delle controversie transfrontaliere in materia successoria si pone come strumento utile e rafforzativo dell'intento preventivo dei conflitti.

A condizione che il terzo neutrale tenga conto delle peculiarità della situazione che gli eredi si trovano ad affrontare e dell'alto grado di complessità delle relazioni non solo giuridiche, ma anche personali, sentimentali, emotive e simboliche egli può offrire un valido contributo sia nel momento in cui il conflitto sorge, sia, in un'ottica puramente preventiva e facilitativa, in un momento anteriore. Per questo è fondamentale che i mediatori e gli operatori del diritto siano formati e pienamente consapevoli sia delle peculiarità delle mediazioni in materia successoria, sia dei contenuti e degli strumenti del nuovo Regolamento anche in un'ottica di prevenzione dei conflitti.

Le successioni transfrontaliere nel Reg. UE 650/2012

La successione transfrontaliera si configura quando concorrono elementi riferibili a diversi ordinamenti. Ad esempio, quando la residenza del defunto è in uno stato diverso da quello di cui era cittadino, quando aveva beni situati in più stati, quando aveva più cittadinanze, e così via. Appare quindi subito evidente l'importanza di una normativa europea in questo ambito.

Nell'Unione Europea, ad eccezione di UK, Irlanda e Danimarca, è in vigore il Regolamento UE 4 luglio 2012 n. 650 che si applica a tutte le successioni aperte a decorrere dal 17 agosto 2015, quale normativa di diritto internazionale privato, mentre resta impregiudicata la competenza di ogni singolo Stato sulle successioni interne (art. 2).

Per quanto riguarda l'Italia, le norme di diritto internazionale privato previgenti erano gli artt. da 46 a 50 della legge 31 maggio 1995 n. 218 che sono state superate e sostituite dal nuovo Regolamento. Quindi, con la sola eccezione di alcune ipotesi residuali, la lex successionis, ovvero la legge materiale che governa la successione, deve essere individuata in accordo con il nuovo Regolamento.

La nuova disciplina europea si applica a tutti i residenti abituali di ogni stato membro, indipendentemente dalla loro cittadinanza: ha dunque portata universale. Inoltre e per altro verso, l'applicazione universale del Regolamento si ha anche in virtù dell'art. 20, secondo il quale la legge designata quale legge regolatrice della successione in base alle norme del Regolamento stesso si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro.

Le finalità di questa normativa sono essenzialmente due e vengono esplicitate nel 37° considerando:

  1. facilitare l'individuazione della legge applicabile ex antecriterio di prevedibilità;
  2. individuare una legge unica che regoli l'intera successione – criterio di unicità;

Il Reg. UE 650/2012 è volto a disciplinare l'intera successione, con la sola esclusione degli aspetti fiscali, doganali ed amministrativi che restano di competenza della legislazione nazionale di ciascuno Stato (art. 1, par. 2), dei diritti che non si acquistano iure successionis, ma in forza di altri rapporti, ad esempio il trust, le pensioni, le indennità, come risulta dall'elenco delle materie escluse ex art. 1, par. 2.

I tratti fondamentali del Regolamento sono tre:

  • criterio della residenza abituale quale criterio generale per l'individuazione della legge competente (art. 21)
  • criterio di sceltadella legge applicabile (art. 22)
  • principio di unitarietà (art. 23)

L'art. 21 stabilisce che la legge applicabile all'intera successione è quella dello Stato in cui il defunto aveva la propria residenza abituale al momento della morte. Tuttavia, è previsto anche, in via eccezionale, che se dall'analisi concreta delle circostanze di fatto risulti che al momento della morte il defunto avesse manifestamente collegamenti più stretti con un altro Stato, allora si applica la legge di quest'ultimo.

L'art. 22 riconosce alle persone (cittadini e non) di scegliere la legge che regolerà la loro successione tra la legge dello Stato di cui si ha la cittadinanza al momento della scelta oppure al momento della morte. Lo stesso, se una persona ha più cittadinanze, può scegliere la legge di uno qualsiasi degli Stati di cui ha la cittadinanza al momento della scelta, oppure al momento della morte. La scelta di legge deve essere effettuata in modo espresso mediante una dichiarazione resa nella forma di una dichiarazione a causa di morte, o deve comunque risultare dalle clausole di tale dichiarazione, e sottostà alla validità sostanziale dell'atto in cui è stata effettuata che è a sua volta regolata dalla legge scelta.

La legge, individuata mediante il criterio generale della residenza abituale (art. 21) oppure scelta in base all'art. 22, regola tutta la successione.

In particolare, regola:

a) le cause, il momento e il luogo dell'apertura della successione;

b) l'individuazione dei beneficiari, delle loro quote rispettive e degli eventuali oneri imposti loro dal defunto e la determinazione degli altri diritti successori, compresi i diritti del coniuge o del partner superstite;

c) la capacità di succedere;

d) la diseredazione e l'indegnità;

e) il trasferimento agli eredi e, se del caso, ai legatari, dei beni, dei diritti e delle obbligazioni che fanno parte del patrimonio ereditario, comprese le condizioni e gli effetti dell'accettazione dell'eredità o del legato ovvero della rinuncia all'eredità o al legato;

f) i poteri degli eredi, degli esecutori testamentari e degli altri amministratori dell'eredità, in particolare per quanto riguarda la vendita dei beni e il pagamento dei creditori, fatti salvi i poteri di cui all'articolo 29, paragrafi 2 e 3;

g) la responsabilità per i debiti ereditari;

h) la quota disponibile, le quote di legittima e altre restrizioni alla libertà di disporre a causa di morte nonché gli eventuali diritti che le persone vicine al defunto possono vantare nei confronti dell'eredità o degli eredi;

i) la collazione e la riduzione delle liberalità ai fini del calcolo delle quote dei diversi beneficiari;

j) la divisione dell'eredità.

Il Certificato Successorio Europeo (CSE)

Un'altra importante novità del Reg. UE 650/2012 è l'istituzione del Certificato Successorio Europeo (CSE) che costituisce uno strumento utile e, tutto sommato, semplice per i cittadini che intendono provvedere alla sistemazione del proprio patrimonio post mortem. Le modalità pratiche di richiesta e di rilascio, sono state sancite dal Reg. UE 1329/2014 che ha licenziato i moduli necessari, mentre la disciplina sostanziale è contenuta negli artt. 62 e seguenti del Regolamento UE 650/2012 che fissano la procedura e regole di competenza per il rilascio. Il nostro legislatore nazionale ha individuato infine nel notaio l'autorità competente al rilascio del CSE con la l. 161/2014.

Il CSE è un documento quindi uniforme, con valore probatorio, che può essere utilizzato dagli eredi, dai legatari, dagli esecutori testamentari, o anche dagli amministratori dell'eredità sia per provare la loro qualità, sia per esercitare i loro diritti in uno Stato diverso da quello del rilascio. Il CSE può infatti circolare direttamente in tutti gli Stati membri, senza che ci sia bisogno di ulteriori procedimenti.

E' uno strumento di certezza del diritto e di tutela, anche dei terzi che hanno rapporti con le persone che vengono indicate nel CSE, con le rispettive qualità, proteggendo quindi le interazioni giuridicamente rilevanti, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 69, par. 3 e 4 che pone delle tutele nel caso in cui sia chi esegue i pagamenti o consegna i beni, sia chi dispone di essi, sappia che il contenuto del certificato non corrisponde al vero o che il fatto di non saperlo derivi da colpa grave (per l'esecutore) o da negligenza grave (per il disponente).

Il CSE costituisce titolo idoneo per l'iscrizione dei beni ereditari nei pubblici registri degli Stati membri di interesse ma non è né uno strumento obbligatorio, né costituisce un titolo esecutivo.

É evidente che uno strumento siffatto agevoli i soggetti coinvolti nell'eredità che potranno dunque operare in Paesi diversi in maniera più semplice e diretta.

Questo è importante in particolar modo in ordinamenti come il nostro, nel quale la qualità di erede si acquista assai sovente in forza di norme sull'accettazione presunta o tacita che rendono arduo provare tale qualità a terzi, soprattutto se stranieri.

Facciamo un esempio: un membro di una famiglia italiana che venga distaccato a lavorare in Spagna. Nel caso in cui morisse in Spagna, i suoi eredi potrebbero incontrare delle difficoltà a dimostrare la loro qualità, ad esempio nei confronti della banca spagnola presso la quale il defunto intratteneva un rapporto di conto corrente. Al contrario, con il CSE, gli eredi del defunto, possono provare alla banca la loro qualità ed accedere al conto corrente del defunto per espletare gli incombenti del caso senza grosse complicazioni.

La mediazione nelle successioni transfrontaliere

Le questioni ereditarie riguardano la generalità della popolazione e spessano creano conflitti, lasciando questioni irrisolte, e rendendo ulteriormente difficile un passaggio, quello della morte di un proprio congiunto, che è di per sé assai delicato. La difficoltà e i conflitti semplicemente aumentano all'aumentare della complessità della situazione, come nel caso delle successioni transfrontaliere.

Nella materia successoria, lo strumento della mediazione è quindi quanto mai opportuno, oltre ad essere molto efficace. Secondo i dati del Ministero della Giustizia relativi al 2018, le successioni ereditarie, materia per la quale è prevista la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale ex art. 5-bis d.lgs. n. 28/2010, è la materia nella quale vi è il più alto tasso di aderenti comparsi, pari al 66%. Sempre stando ai dati del Ministero, la percentuale di procedimenti in materia di successioni ereditarie che si chiudono con un accordo quando le parti accettano di sedersi al tavolo della mediazione anche dopo il primo incontro è pari al 44%.

Le controversie transfrontaliere in materia di successioni ricadono, senza dubbio, tra le controversie previste dalla Direttiva 2008/52/CE, infatti hanno il carattere dell'internazionalità e attengono alla materia civile e commerciale. Inoltre, riguardano una sfera della vita delle persone caratterizzata da un tipo di rapporti fondanti e fondamentali per ogni individuo: i rapporti di famiglia.

Se il Regolamento UE 650/2012 tende a “semplificare la vita di eredi e legatari” (32° considerando), le questioni relazionali restano invece invariate e possono raggiungere livelli di complessità e di conflittualità assai elevati. Pertanto, la mediazione deve avere particolare riguardo alla situazione complessiva in cui si inserisce, trattandosi di una mediazione che, dal punto di vista delle relazioni coinvolte, si colloca idealmente a metà strada tra la mediazione civile e commerciale e la mediazione familiare.

In ambito internazionale possono verificarsi situazioni di alta complessità. Ad esempio, nel caso in cui una c.d. famiglia tradizionale (coppia e figli) veda i propri componenti vivere in paesi diversi, per questioni lavorative, o di studio, o a seguito di un divorzio. In questo caso i singoli componenti della famiglia vivono in ambiti culturali diversi, con abitudini diverse e di questo si dovrà tener conto, specialmente se ci si trova a mediare un conflitto in materia di eredità. Ad un livello ancor più elevato di complessità si trovano poi le c.d. famiglie ricostituite o famiglie a cespuglio, nelle quali uno o entrambi gli adulti formano una nuova famiglia portando dei figli avuti da precedenti relazioni. In questo caso occorrerà tener conto sia delle relazioni biologiche, sia di quelle sociali tra i componenti della famiglia, nonché dei rapporti con la famiglia allargata che facilmente entrano in gioco quando si parla di eredità. In situazioni come queste una trattazione “civile e commerciale”, senza specifici strumenti che aiutino a gestire le questioni relazionali, interculturali, emotive e simboliche della famiglia in lite per l'eredità, è destinata molto facilmente a fallire.

Nello spirito del Regolamento comunitario, gli strumenti della mediazione possono inoltre facilmente essere utilizzati come strumento preventivo delle controversie. Con l'aiuto di un mediatore/facilitatore tutte le parti interessate, ovvero chi decide di regolare i propri affari post mortem, i futuri eredi e legatari, possono sedersi ad un tavolo e discutere attraverso un dialogo facilitato da un terzo neutrale del proprio futuro, incluso di come usare al meglio gli strumenti che la nuova legislazione europea mette a disposizione.

Questa applicazione preventiva degli strumenti della mediazione, anche se avviene in un momento in cui il conflitto non è ancora sorto e quindi non può applicarsi la Direttiva 52/2008CE, né la legislazione nazionale che ne discende, tuttavia, data la sua natura di facilitazione e prevenzione, incarna lo spirito sia della Direttiva, sia del Regolamento in esame.

In conclusione

Con il regolamento UE 650/2012 il Legislatore europeo ha voluto dettare una normativa e offrire degli strumenti di semplificazione, facilitazione e chiarezza nell'ambito delle successioni transfrontaliere.

In materia successoria emergono molto spesso questioni extra giuridiche di grande rilevanza, quali le questioni relazionali, emotive, sentimentali e simboliche che possono essere trattate in mediazione, unitamente alle questioni di diritto, secondo il dettato della Direttiva 52/2008CE.

Altrettanto utilmente gli strumenti della mediazione e della facilitazione possono essere utilizzati in un'ottica preventiva, per facilitare il dialogo tra le parti nel pieno rispetto e compimento dello spirito di facilitazione, chiarezza e prevenzione dei conflitti che le normative europee appena citate incarnano.

É quindi fondamentale che i mediatori e gli operatori del diritto in generale siano preparati sia quanto alla normativa e agli strumenti specifici, sia ad un approccio più ampio e improntato alla prevenzione dei conflitti.

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