Errori nella dichiarazione: istanza di rimborso entro 48 mesi

La Redazione
24 Luglio 2019

Per la Cassazione, il contribuente che abbia commesso errori nella dichiarazione (ai fini delle imposte dirette) che hanno comportato il sostenimento di imposte maggiori rispetto a quelle effettivamente dovute, può presentare istanza di rimborso entro 48 mesi dall'avvenuto versamento per far valere detto errore e richiedere appunto la restituzione di quanto versato in eccedenza, anche se non ha presentato dichiarazione integrativa.

Per la Cassazione, il contribuente che abbia commesso errori nella dichiarazione (ai fini delle imposte dirette) che hanno comportato il sostenimento di imposte maggiori rispetto a quelle effettivamente dovute, può presentare istanza di rimborso entro 48 mesi dall'avvenuto versamento per far valere detto errore e richiedere appunto la restituzione di quanto versato in eccedenza, anche se non ha presentato dichiarazione integrativa.

La sentenza ha ribadito i rapporti fra dichiarazione integrativa “a favore” che il contribuente può presentare, ai sensi dell'art. 2 c. 8-bis d.P.R n. 322/1998, per far valere errori od omissioni commessi nella dichiarazione originaria che abbiano comportato un maggior debito d'imposta o un minor credito e istanza, presentata ai sensi dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, per il rimborso di quanto indebitamente versato.

I due procedimenti costituiscono opzioni concorrenti e non alternative che l'ordinamento offre all'interessato, a seconda che egli si attivi nel campo applicativo dell'accertamento fiscale (dichiarazione integrativa) o della riscossione (istanza di rimborso).

Ne consegue che il contribuente può valutare e optare per la presentazione della dichiarazione integrativa entro il termine per l'accertamento oppure per istanza di rimborso e, in questo secondo caso, si introduce un autonomo procedimento amministrativo del tutto distinto dalla attività di controllo automatizzato - formale ed in rettifica - originato dalla mera presentazione della dichiarazione.

Diversamente, presentando dichiarazione integrativa a favore, il contribuente può far valere anche il maggior credito che, se l'integrativa è presentata entro il termine per la dichiarazione del periodo d'imposta successivo, può anche utilizzare in compensazione.

La giurisprudenza della stessa Cassazione aveva in precedenza infatti riconosciuto che il contribuente può presentare la dichiarazione integrativa a favore non solo entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente ma anche successivamente, entro quello di decadenza dell'Amministrazione dal potere di accertamento.

Tuttavia, l'integrativa presentata entro il più breve termine della dichiarazione del periodo d'imposta successivo, consente anche la compensazione in F24 del credito che ne deriva.

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