Legittimazione passiva nel soggetto che ha emesso l’atto impugnato veicolo della pretesa tributaria

La Redazione
24 Luglio 2019

Nelle liti promosse contro il concessionario della riscossione questi è legittimato esclusivo solo se la lite riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi”, altrimenti deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite...

Nelle liti promosse contro il concessionario della riscossione questi è legittimato esclusivo solo se la lite riguarda “la regolarità o la validità degli atti esecutivi”, altrimenti deve chiamare in causa l'ente creditore interessato; in mancanza, risponde delle conseguenze della lite. Pertanto, dopo che il Legislatore ha espressamente regolato i rapporti tra ente impositore e agente della riscossione con l'art. 39 del D.Lgs. n. 112/1999 imponendo il dovere della chiamata in causa dell'effettivo creditore interessato, si è imposto il criterio che individua sempre e comunque la legittimazione passiva nel soggetto che ha emesso l'atto impugnato veicolo della pretesa tributaria (con l'onere di convocare l'altro soggetto interessato alla medesima pretesa fiscale), criterio che presenta un'evidente portata semplificatoria anche per il privato contribuente. Nondimeno, ove si discuta della prescrizione del credito tributario, ove si contesti l'attuale sussistenza dell'an della pretesa tributaria la legittimazione passiva spetta anche all'Ente titolare di quel credito tributario.

L'intimazione di pagamento è impugnabile innanzi al giudice tributario come tutti gli atti con cui l'Amministrazione comunica al contribuente una pretesa tributaria ormai definita, ancorché tale comunicazione non si concluda con una formale intimazione di pagamento bensì con un invito bonario a versare quanto dovuto. Essa è sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito; ne consegue che tali ultimi vizi non possono essere fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione di pagamento, salvo che il contribuente non sia venuto a conoscenza della pretesa impositiva solo con la notificazione dell'intimazione predetta. Inoltre, l'intimazione ad adempiere entro il termine di giorni cinque, di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973, è un atto idoneo a produrre l'interruzione della prescrizione: da ciò la sua impugnabilità per far valere, mediante l'eccezione di prescrizione, un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria a suo tempo accertata e, quindi, la sopraggiunta prescrizione del diritto alla riscossione.

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