Diritto all’oblio: bilanciamento tra diritto di cronaca, diritto di rievocazione storica e diritto di riservatezza

24 Luglio 2019

Le Sezioni Unite chiariscono i presupposti per l'interessato nel chiedere la cancellazione di una notizia a sé relativa.

In tema di rapporti tra il diritto di riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito - ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione, protetta e garantita dall'art. 21 Cost. - ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale, alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti.

Tale menzione deve ritenersi lecita solo nelle ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li riferiscono nella dignità e nell'onore e di quale si sia ormai spenta la memoria collettiva (nella specie, un omicidio avvenuto 27 anni prima, il cui responsabile aveva scontato relativa la pena detentiva, inserendosi positivamente nel contesto sociale). La Corte di Cassazione a Sezioni Unite (sent. n. 19681/2019, depositata il 22 luglio) ha dato risposta al tema di quale sia la linea di confine tra il diritto di cronaca, diritto all'oblio e il diritto alla rievocazione storica (storiografica).

Vi è infatti in questi temi una necessità di un giudizio di bilanciamento tra gli interessi del singolo ad essere dimenticato e quello opposto della collettività a mantenere viva la memoria di fatti a suo tempo divulgati legittimamente ove si dovrà considerare quali elementi decisivi la notorietà dell'interessato, il suo coinvolgimento nella vita pubblica, il contributo a un dibattito di interesse generale, l'oggetto della notizia, la forma della pubblicazione e il tempo. Trascorso dal momento in cui i fatti si sono verificati.

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