Il provvedimento di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è impugnabile per reclamo

25 Luglio 2019

Il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ed ai sensi del primo comma dell'art. 615 c.p.c., decide sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo è impugnabile con il rimedio del reclamo ai sensi dell'art. 669–terdecies c.p.c. al Collegio del Tribunale cui appartiene il giudice monocratico – o nel cui circondario ha sede il giudice di pace – che ha emesso il provvedimento.

Il caso. Il Procuratore Generale chiedeva alla Corte di cassazione l'enunciazione del principio di diritto al quale il giudice di merito avrebbe dovuto attenersi pronunciando sul reclamo contro il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo emesso dal giudice dell'opposizione proposta prima dell'inizio dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, comma 1, c.p.c.

In particolare, la richiesta riferisce che il Tribunale adito, investito dell'impugnazione, ex art. 669-terdecies e 624, comma 2, c.p.c., avverso il provvedimento di rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo emesso dal giudice dell'opposizione pre-esecutiva, dichiarava inammissibile il reclamo argomentando – tra l'altro – circa la necessità di dover attribuire alla misura prevista dall'art. 615, comma 1, c.p.c., una natura non cautelare, ovvero solo latamente cautelare.

Dal canto suo, il procuratore Generale dopo aver rilevato la non impugnabilità dell'ordinanza del Tribunale adito e l'impossibilità per le parti di proporre ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. avverso detto provvedimento, ripercorreva l'evoluzione normativa e giurisprudenziale che conduceva all'introduzione, nell'art. 615, comma 1, c.p.c., dello specifico potere, in capo al giudice investito dell'opposizione pre-esecutiva, di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo; lo stesso Procuratore, ravvisava, altresì, l'interesse nomofilattico a sostegno della sua richiesta nell'opportunità di elaborare un orientamento univoco, foriero di importanti conseguenze pratiche per gli operatori, a dirimere il riscontrato contrasto tra le possibili opzioni ermeneutiche della giurisprudenza di merito in ordine al rimedio del reclamo avverso l'ordinanza che sospenda l'efficacia esecutiva del titolo (o che, specularmente, respinga detta istanza).

Impugnazione.È stato così chiesto alla Corte di enunciare, quale principio di diritto nell'interesse della legge, che il provvedimento con il quale il giudice dell'opposizione all'esecuzione, proposta prima che questa sia iniziata ex art. 615 c.p.c., decide sull'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, è impugnabile con il rimedio del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c.

Detta richiesta, qualificata dalla Corte di legittimità come relativa a questione di massima e particolare importanza è stata trattata dinnanzi alle Sezioni Unite alla pubblica udienza alla quale il Pubblico Ministero, ulteriormente illustrate le sue tesi, ha concluso per il suo accoglimento.

Le Sezioni Unite hanno ritenuto in primo luogo che la lettera dell'art. 624 c.p.c. (secondo cui: «1. Se è proposta opposizione all'esecuzione a norma degli articoli 615 e 619 c.p.c., il giudice dell'esecuzione, concorrendo gravi motivi, sospende, su istanza di parte, il processo con cauzione o senza. 2. Contro l'ordinanza che provvede sull'istanza di sospensione è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 669–terdecies») rimane un dato neutro, ma la sua estensione, con la l. n. 52/06, ad ogni ipotesi di sospensione (benchè tutt'ora riferita al giudice dell'esecuzione) può esprimere un principio generale di immediata controllabilità dei provvedimenti di alterazione della normale prosecuzione delle fasi del processo esecutivo, tra cui considerare quella, ad esso prodromica ma immancabile, tra notificazione del precetto ed inizio del processo esecutivo in senso stretto.

Hanno inoltre, considerato che oggetto dell'opposizione pre-esecutiva è la contestazione del diritto del creditore di agire in executivis: pertanto, oggetto dell'azione non è il titolo esecutivo, il quale, se giudiziale, è intangibile in quanto tale, mentre se stragiudiziale, si risolve in un atto di parte insuscettibile di impugnazione in senso tecnico e mai prima sottoposto ad un giudice.

Concludendo.Pertanto, hanno concluso affermando che la sospensione anteriore al pignoramento mira ad anticipare l'effetto finale di una tale domanda, la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo ha natura cautelare sui generis, in quanto correlata al peculiare oggetto dell'opposizione pre-esecutiva; tale qualificazione esclude l'analogia con le inibitorie dei titoli esecutivi giudiziali (artt. 351, 373, 649 c.p.c.) sicchè non è valido argomento per negare l'irreclamabilità, la non impugnabilità elaborata o affermata per queste ultime. Tale qualificazione, quindi, comporta l'applicabilità, anche in via immediata dell'art. 669-terdecies c.p.c., sebbene comunque ben possa argomentarsi per un principio generale posto dall'art. 624 citato.

I Giudici, concludono affermando che il nuovo codice deontologico disciplina da un canto l'istituto della riapertura del procedimento disciplinare concluso con provvedimento definitivo (art. 36), a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario (comma 2), con provvedimenti di competenza del COA che ha emesso la decisione (comma 3). Per altro verso, la possibilità per il professionista radiato decorsi 5 anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, di chiedere di essere nuovamente iscritto, ove sussistano i presupposti di cui all'art. 17 l. n. 247/2012 (art. 30, comma 5).

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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