Gruppi di imprese di rilevante dimensione e competenza territoriale nella disciplina transitoria del nuovo codice della crisi

25 Luglio 2019

L'entrata in vigore il 16 marzo 2019 di alcune norme del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza ha fatto scaturire le prime incertezze ermeneutiche sul nuovo corpus normativo: tra queste si segnala la questione relativa all'immediata applicazione del nuovo criterio di competenza territoriale stabilito dall'art. 27, comma 1, per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie relativi ai gruppi di imprese di rilevante dimensione.
I dubbi sull'entrata in vigore dell'art. 27 c.c.i.

L'art. 27, comma 1, del nuovo codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (di seguito, “c.c.i.”) ha introdotto uno speciale criterio per la determinazione della competenza territoriale per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie relativi:

(a) alle imprese in amministrazione straordinaria;

(b) ai “gruppi di imprese di rilevante dimensione”, quest'ultimi definiti dall'art. 1, lett. i), c.c.i. come «gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'art. 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013» (i.e., che superano almeno due dei seguenti limiti: i) totale dello stato patrimoniale: 4.000.000 euro; ii) ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: 8.000.000 euro; iii) numero medio dei dipendenti occupati durante l'esercizio: 50).

In entrambe le ipotesi, infatti, la competenza spetta al tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di impresa di cui all'art. 1 d.lgs. 27 giugno 2003,n. 168, anziché, come previsto dalla regola generale, al tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali (art. 27, comma 2) ovvero, utilizzando la terminologia propria della legge fallimentare, al tribunale del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa (art. 9 l. fall.).

Tanto premesso, è noto che il c.c.i. entrerà in vigore il prossimo 15 agosto 2020, mentre soltanto le previsioni individuate dall'art. 389 c.c.i., tra cui vi è, appunto, l'art. 27, comma 1, sopra citato, sono vigenti già dal 16 marzo 2019.

Sembrerebbe, dunque, che lo speciale criterio di competenza territoriale individuato per le procedure concorsuali delle imprese di maggiori dimensioni debba considerarsi già operativo. Ma, se nessun problema si pone con riferimento alla procedura di amministrazione straordinaria, non interessata dalla riforma del 2019, alcune incertezze potrebbero emergere con riferimento alle procedure riguardanti i “gruppi di imprese di rilevante dimensione” atteso che la relativa definizione di cui all'art. 2, lett. i), c.c.i. non è ancora entrata in vigore.

L'interpretazione restrittiva

La previsione dell'entrata in vigore dell'art. 27, comma 1, c.c.i. sancita dall'art. 389 c.c.i. dovrebbe automaticamente implicare che quella disposizione sia da applicare sin d'ora nella sua interezza: ne consegue che l'attribuzione di competenza al tribunale sede di sezione specializzata in materia di impresa, ivi prevista, dovrebbe risultare già operante sia per le controversie derivanti da procedure di amministrazione straordinaria, sia per le controversie concernenti gruppi di imprese di rilevante dimensione.

L'art. 389, comma 2, c.c.i. infatti, nel prevedere l'entrata in vigore della summenzionata disposizione in tema di competenza sin dal trentesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non circoscrive la propria portata ad una parte sola di quella disposizione e, quindi, il più elementare criterio di interpretazione letterale della legge dovrebbe indurre a ritenere che la nuova regola di competenza si applichi a partire dal 16 marzo 2019 per le controversie derivanti da procedure di amministrazione straordinaria, come per quelle concernenti i gruppi di rilevante dimensione.

È doveroso, a questo punto, verificare la correttezza di siffatta conclusione anche sul piano dell'interpretazione sistematica.

Innanzitutto va considerato che il c.c.i. contiene, all'art. 2, lett. i), una definizione di “gruppi di imprese di rilevante dimensione”, e che l'intero art. 2 non è tra quelli già entrati in vigore. In secondo luogo va notato che sebbene vi sia un nesso sistematico tra le due citate previsioni del c.c.i., rispettivamente contenute nell'art. 2, lett. i), e nell'art. 27, comma 1, solo la seconda risulterebbe di immediata applicazione.

La ricostruzione sistematica delle diverse normative contenute nel c.c.i. impongono la scelta tra due diverse soluzioni: ipotizzare che l'immediata entrata in vigore dell'art. 27, comma 1, sia limitata ad una parte sola di detta disposizione (benché l'art. 389, comma 2, una tale limitazione non contempli) e, quindi, non operi per le controversie concernenti i gruppi di rilevante dimensione; oppure ritenere che l'immediata entrata in vigore del citato art. 27, comma 1, nella sua interezza comporti implicitamente l'entrata in vigore anche della definizione di “gruppi di imprese di rilevante dimensione” di cui al precedente art. 2, lett. i), nella parte in cui tale definizione è evocata dal medesimo art. 27, comma 1.

La preferibile interpretazione estensiva

Non si dovrebbe dubitare che la seconda soluzione sia da preferire.

Sul piano logico sarebbe davvero inspiegabile che il legislatore abbia voluto anticipare l'entrata in vigore della nuova norma sulla competenza per le controversie nascenti dalle procedure di amministrazione straordinaria, cioè per procedure destinate per loro stessa natura a grandi imprese, e non invece per le controversie riguardanti i grandi gruppi imprenditoriali.

A prescindere dalle contingenti ragioni storiche sottese alla scelta di anticipare l'entrata in vigore di un limitato numero di articoli del codice rispetto agli altri, una differenza di trattamento per realtà omogenee non parrebbe trovare infatti giustificazione alcuna. Se si è ravvisata la necessità di assicurare subito una competenza giurisdizionale maggiormente specializzata per le grandi imprese soggette ad amministrazione straordinaria, non si comprenderebbe perché uguale esigenza sia avvertita con minore urgenza, posponendo le grandi imprese strutturate in forma di gruppo. A ben guardare, non è la peculiarità di una determinata procedura, bensì la dimensione della realtà imprenditoriale ad essa sottesa, a costituire il fondamento razionale sia della recente scelta (normativa) sulla competenza, sia della decisione di rendere tale scelta immediatamente operativa (cfr. sul punto anche la Relazione illustrativa al d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).

D'altro canto, è decisivo considerare anche che la definizione di “gruppi di imprese di rilevante dimensione”, contenuta nel citato art. 2, lett. i), non è affatto originale, ma riprende pedissequamente la previsione degli artt. 6 e 7 della direttiva 2013/34/UE.

Si tratta, quindi, di una nozione già presente nell'ordinamento generale ed i cui parametri di riferimento sono ben autonomamente individuabili prima dell'emanazione del c.c.i. Se anche, dunque, si volesse ritenere che, da un punto di vista formale, risulti sin d'ora preclusa l'applicazione della definizione enunciata dal citato art. 2, lett. i), il criterio di attribuzione di competenza previsto dal successivo art. 27, comma 1, potrebbe applicarsi alle controversie riguardanti i gruppi di imprese di rilevante dimensione, perché la relativa nozione è comunque ricavabile dall'ordinamento, anche a prescindere dalla definizione che ne dà il medesimo c.c.i. La nuova disposizione in tema di competenza, quanto alla sua entrata in vigore, è insomma, per così dire, autosufficiente.

In ogni caso, anche per fugare i dubbi interpretativi che, da quanto consta, sono già emersi nella prassi applicativa, sarebbe opportuno che il Governo intervenisse sul punto in sede di emanazione dei decreti correttivi, in attuazione della delega conferita dal Parlamento con la l. 8 marzo 2019, n. 20.

Guida all'approfondimento
  • F. Guerrera, La regolazione negoziale della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese nel nuovo CCII, in Questione Giustizia, 2019, 2, 228;
  • A. Farolfi, La crisi dei gruppi alla luce del nuovo Codice della crisi e dell'insolvenza, in ilFallimentarista.it, 22 maggio 2019.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.

Sommario