Le Sezioni Unite chiariscono i rapporti tra Sezioni specializzate e ordinarie dello stesso Tribunale

La Redazione
26 Luglio 2019

Non attiene alla competenza il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia d'impresa dello stesso ufficio giudiziario: tale rapporto rientra nella mera ripartizione degli affari interni.

Non attiene alla competenza il rapporto tra sezioni ordinarie e sezioni specializzate in materia d'impresa dello stesso ufficio giudiziario: tale rapporto rientra nella mera ripartizione degli affari interni. Ad affermarlo sono le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza n. 19882 del 23 luglio scorso, chiamate a dirimere il contrasto interpretativo formatosi sul tema della distribuzione delle controversie tra sezioni – ordinarie e specializzate – facenti parte del medesimo Tribunale.

Secondo un primo orientamento, infatti, tale rapporto avrebbe valenza puramente tabellare, mentre l'orientamento opposto, il rapporto andrebbe ricostruito in termini di competenza in senso stretto.

Da ultimo, con ordinanza interlocutoria n. 2723 del 30 gennaio 2019, la Prima sezione della Cassazione ha rimesso alle Sezioni Unite la risoluzione del contrasto sulla questione se “l'ordinanza con cui il giudice assegnato ad una sezione ordinaria abbia declinato la propria potestà giurisdizionale in favore della sezione specializzata dello stesso tribunale sia configurabile come una decisione sulla competenza, ai fini dell'ammissibilità del conflitto negativo di competenza ai sensi dell'art.45 c.p.c.”. Si rinvia, per un commento sull'ordinanza interlocutoria, al commento di Giorgetti-Bonafine, I rapporti tra sezioni ordinarie e specializzate per l'impresa: serve l'intervento nomofilattico, in questo portale.

Le Sezioni Unite, con la sentenza depositata il 23 luglio, hanno enunciato, dunque, il seguente principio:

“Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni dell'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ex art. 45 c.p.c.; deve di contro ritenersi che rientri nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario, diverso da quello ove la prima sia istituita”.

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