Intimazione di sfratto per morosità: la richiesta di risoluzione del contratto interrompe il termine di pagamento dei canoni locativi scaduti e non pagati?

Redazione scientifica
26 Luglio 2019

Chi agisce per la risoluzione del contratto, dimostrando di avere definitivamente perduto ogni interesse alla prestazione, non può, intralciando la chiara definizione dei conflitti tra le parti, proporre richiesta di adempimento; mentre la richiesta di adempimento, che non abbia buon esito, non preclude il rimedio della risoluzione.

In primo grado, il Tribunale adito accoglieva l'opposizione di Tizio e Caia (conduttori) avverso il decreto ottenuto dagli eredi di Mevio (locatore) relativo al mancato pagamento di canoni relativi al contratto di locazione commerciale, ritenendo che, non essendo stato il decreto ingiuntivo preceduto da altra richiesta di pagamento, ed essendo stato il decreto ingiuntivo notificato in data nel 2013, il diritto vantato, relativo alle mensilità dal luglio 2003 al maggio 2008, fosse prescritto. In secondo grado, invece, la Corte d'Appello respingeva l'opposizione, confermando quindi il decreto ingiuntivo. Avverso tale decisione, i ricorrenti conduttori hanno proposto ricorso in cassazione eccependo che l'attribuzione all'atto di citazione di sfratto per morosità della idoneità ad interrompere la prescrizione del loro diritto di credito e di non aver tenuto conto che, anche a considerare interrotto il termine di prescrizione, il diritto sarebbe risultato prescritto per decorrenza del nuovo termine quinquennale.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso dalla Corte di merito. In tal vicenda, la decisione della sentenza impugnata si è basata sull'interpretazione dell'intimazione di sfratto per morosità nella parte in cui, dopo aver individuato in termini temporali e della morosità, gli intimanti dichiaravano di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa del contratto, nell'ipotesi in cui la morosità non fosse stata sanata prima dell'udienza, riservandosi di agire per il recupero del dovuto (provveduto con la richiesta del decreto ingiuntivo per cui è causa). Gli intimanti, dunque, avevano espresso in maniera inequivoca “l'intento di ottenere l'adempimento nel termine previsto dimostrando, contrariamente, a quanto affermato da parte ricorrente, il persistente interesse ad ottenere la prestazione locatizia, subordinando il rimedio solutorio al cattivo esito della richiesta di adempimento”. Nella sostanza, i locatori, instando per la domanda di adempimento, avevano mantenuto in vita il diritto al pagamento dei canoni locatizi e rinviato ad altra sede la richiesta di condanna specifica. Per le suesposte ragioni, il ricorso dei conduttori è stato rigettato.

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