La responsabilità dell'ente obbligato al controllo e alla prevenzione presuppone la valutazione della condotta esigibile nel caso concreto
29 Luglio 2019
La sesta sezione della Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19404 depositata in cancelleria il 18 luglio 2019, è tornata ad occuparsi di responsabilità della Pubblica Amministrazione per danni provocati dal fenomeno del randagismo.
Il fatto. Un soggetto agiva giudizialmente nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale e del Comune al fine di ottenere il risarcimento dei danni provocati al suo autoveicolo a seguito di un sinistro stradale provocato dall'attraversamento improvviso di un cane randagio della sede stradale percorsa dal mezzo. La Corte di Appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva condannato l'Azienda Sanitaria Locale al risarcimento del danno ritenendo l'Ente citato colposamente responsabile dell'omessa vigilanza e controllo verso il fenomeno del randagismo, così come disposto dalla legge regionale Calabria n. 41 del 1990 articolo 12 disciplinante la materia.
L'individuazione dei responsabili secondo le previsioni della legge regionale attuativa della legge quadro n. 281/1991. I giudici rigettavano i primi due motivi di ricorso, mentre riconoscevano la fondatezza del terzo motivo. Con riferimento alla prima doglianza i Giudici di nomofilachia confermavano l'orientamento prevalente operante in materia di prevenzione del randagismo secondo cui, la responsabilità per i danni provocati dal fenomeno del randagismo ricade, in concorso con ulteriori elementi, sugli Enti cui le leggi, anche regionali, attribuiscono il compito di prevenire il pericolo specifico per l'incolumità della popolazione. Tale principio, espresso tra le tante anche da Cassazione civile n. 12495/2017, afferma inoltre che il compito di individuare gli specifici doveri incombenti su ciascun Ente e la relativa ripartizione spetti alla legge quadro n. 281 del 1991 ed alle leggi regionali di attuazione. In particolare, la legge quadro regionale della Campania, già citata, all'articolo 12 comma 2, prevede che il compito di vigilanza cattura e custodia degli animali randagi spetti alle Aziende Sanitarie. Ne deriva che la sentenza impugnata ha correttamente individuato il soggetto su cui incombono gli obblighi di prevenzione e protezione verso il fenomeno del randagismo.
La necessaria valutazione della condotta esigibile dall'ente nel caso concreto. Per quanto invece concerne il motivo di ricorso relativo alla violazione dell'articolo 2043 c.c. la Corte di Cassazione specifica che, ferma l'individuazione dell'Ente responsabile della vigilanza, cattura e custodia degli animali randagi, resti comunque necessario per il danneggiato specificare la condotta richiesta all'Ente oltre alla riconducibilità dell'evento dannoso al mancato adempimento di una condotta obbligatoria da parte dell'Ente, secondo i principi della causalità omissiva. Ed è proprio l'individuazione della condotta esigibile da parte dell'Ente a consente di circoscrivere lo scarto esistente tra quest'ultima e quella effettivamente posta in essere dall'Ente. Laddove la condotta esigibile è individuata secondo i criteri della prevedibilità ed evitabilità dell'evento e della mancata adozione delle precauzioni atte ad evitarlo. Orbene nel caso di specie i Giudici hanno evidenziato che, ferma la prevedibilità dell'attraversamento della strada da parte di un animale randagio, che è evidentemente uno dei presupposti richiesti dalla legge, la Corte di Appello avrebbe dovuto analizzare anche l'esigibilità, in quella particolare circostanza, dello sforzo necessario per evitare l'evento da parte dell'Ente. Nel caso specifico invece i Giudici di secondo grado hanno individuato solo in astratto il responsabile civile del danno ma non hanno compiuto una indagine in termini di esigibilità dello sforzo richiesto per evitare l'evento, non hanno ad esempio valutato la presenza di precedenti segnalazioni di cani randagi nelle vie cittadine, ovvero l'esistenza di richieste d'intervento rimaste prive di riscontro.
Concludendo. Così operando hanno disancorato la responsabilità dell'Ente dalla colpa facendola transitare nell'alveo dei principi operanti per la responsabilità oggettiva da cose in custodia di cui agli artt. 2051, 2052 e 2053 c.c.. Pertanto la Cassazione della sentenza su questo punto imporrà al Giudice del rinvio una disamina delle circostanze concrete, onde individuare l'esigibilità ed i limiti del comportamento preventivo richiesto all'Azienda Sanitaria nel caso concreto.
(FONTE: dirittoegiustizia.it) |