Categorie di quote e limitazione del diritto di opzione

Francesca Maria Bava
29 Luglio 2019

Secondo l'orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano (massima n. 175), i ”diritti diversi”, caratterizzanti - ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - il contenuto delle categorie di quote delle s.r.l. PMI, possono essere altresì rappresentati da una limitazione od esclusione del diritto di opzione in sede di aumento di capitale a pagamento.

Secondo l'orientamento espresso dal Consiglio Notarile di Milano (massima n. 175), i ”diritti diversi”, caratterizzanti - ai sensi dell'art. 26, comma 2, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 - il contenuto delle categorie di quote delle s.r.l. PMI, possono essere altresì rappresentati da una limitazione od esclusione del diritto di opzione in sede di aumento di capitale a pagamento.

Tale diritto di opzione, infatti, non può considerarsi in linea generale un diritto “insopprimibile”, come peraltro già affermato dal medesimo Consiglio (massima n. 158) relativamente all'ammissibilità dell'introduzione a maggioranza di una clausola statutaria programmatica che escluda o limiti il suddetto diritto. Trattasi di clausola non configurabile in tema di s.p.a. ove i casi di esclusione dell'opzione ai sensi dell'art. 2441 c.c. sono da individuarsi in concreto, come sancito dall'art. 72, comma 4, della Direttiva 2017/1132/UE.

Tuttavia, dalla lettura dell'art. 2481 bis, comma 1, c.c. si desume che l'unica ipotesi in cui non è consentita alcuna limitazione del diritto di opzione riguarda l'aumento del capitale sociale conseguente ad una riduzione dello stesso al di sotto del minimo legale per perdite superiori ad un terzo del capitale, ai sensi dell'art. 2482-ter c.c.

La limitazione del diritto di opzione, in tale caso, potrebbe infatti determinare l'uscita dalla società (se le perdite azzerano il capitale sociale) o una rilevante diluizione della partecipazione dei soci cui è precluso o ridotto l'esercizio del suddetto diritto.

Deve essere comunque riconosciuto ai titolari delle quote, caratterizzate dalla suddetta limitazione o esclusione, il diritto di recesso da esercitarsi al momento della relativa delibera di aumento di capitale, come risulta altresì dall'art. 2481-bis, comma 1, c.c.

Nella motivazione della citata massima n. 175 si individua, inoltre, la possibilità di prevedere - oltre al recesso – ulteriori vie di disinvestimento, rappresentate ad esempio dall'acquisto della quota da parte di altri soci o terzi ai sensi dell'art. 2473, comma 4, c.c. oppure dalla vendita sul mercato di riferimento al valore minimo del recesso, come previsto ai sensi dell'art. 100 ter TUF (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58), in relazione all'offerta al pubblico di prodotti finanziari ora ammessa anche per le quote di partecipazione nelle s.r.l. PMI ai sensi dell'art. 26, comma 5, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179.

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