Sostituzione cabina ascensore e criterio di imputazione della spesa

29 Luglio 2019

Come vengono ripartite le spese per la sostituzione della cabina ascensore richiesta da un condomino disabile e approvata dall'assemblea?

Un condominio di 4 piani ha nel sottotetto un'area utilizzata da tutti compresi i piani terra per stendere la biancheria. Un condomino con malattia in progressione che porterà all'impossibilità di deambulare, chiede la sostituzione della cabina ascensore con altra che abbia apertura delle porte almeno 80 cm. L'assemblea con 700 millesimi circa approva. La ripartizione è comunque a millesimi ascensore oppure considerato che non era necessaria la sostituzione ma si opera solo in virtù del fatto che si vuole agevolare il passaggio di disabili in carrozzina, va ripartita a millesimi di proprietà?

La sostituzione della cabina ascensore con altra che abbia maggior luce di ingresso pare volto a migliorare la mobilità all'interno di edifici privati e si pone, quindi, in linea sia con le disposizioni della l. n. 13/1989 che con quanto oggi previsto dall'art. 1120 comma 2 n. 2 c.c.

In tal senso la giurisprudenza di legittimità afferma, ormai con orientamento consolidato, che non è necessaria l'attuale presenza nel fabbricato di soggetti disabili che debbano in concreto beneficiare di tale impianto, trattandosi di iniziative volte al miglioramento della cosa comune guardate con favore dal legislatore e che l'assemblea può adottare in ogni momento.

Nel caso di specie l'intervento e la relativa spesa risultano deliberati con maggioranze ampiamente superiori a quanto richiesto dalle norme sopra richiamate, di talchè la delibera appare perfettamente legittima ed idonea a vincolare tutti i condomini.

La spesa andrà loro imputata secondo il criterio previsto dall'art. 1124 c.c., posto che la giurisprudenza di legittimità ha precisato, anche di recente (Cass. civ., sez. VI, 12 settembre 2018, n. 22157 e Cass. civ., sez. VI, 29 settembre 2018, n. 23222), che le spese per la manutenzione (ed eventuale sostituzione o aggiornamento/miglioramento) dell'impianto esistente vanno ripartite fra tutti i condomini secondo i criteri dettati da tale norma; i giudici di legittimità hanno più volte ribadito che alla contribuzione sono tenuti anche i fondi terranei, in quanto mezzo indispensabile per accedere al tetto comune.

Ciò vale, a maggior ragione, nel caso di specie, ove esiste un vano comune concretamente sfruttabile posto all'ultimo livello dell'edificio e per cui l'ascensore rappresenta uno strumento essenziale per il suo raggiungimento, al pari delle scale.

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