"Vacanze" anche per gli adempimenti riguardanti la giustizia tributaria

La Redazione
29 Luglio 2019

Come ogni anno si avvicina la "pausa estiva" per tutti gli adempimenti riguardanti la giustizia tributaria che va in “vacanza” dal 1° al 31 agosto. L'art. 16 del D.L. n. 132/2014 ha infatti ridotto il periodo feriale dai 46 giorni preesistenti ai 31 attuali.

Come ogni anno si avvicina la "pausa estiva" per tutti gli adempimenti riguardanti la giustizia tributaria che va in “vacanza” dal 1° al 31 agosto. L'art. 16 del D.L. n. 132/2014 ha infatti ridotto il periodo feriale dai 46 giorni preesistenti ai 31 attuali, eccezione per quest'anno. Il 1° settembre difatti cade di domenica, e così come prevede l'art. 155 c.p.c. se il giorno di scadenza è un sabato o un giorno festivo viene prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo, pertanto nel caso specifico il conteggio dei giorni riprende da lunedì 2 settembre.

Sospensione dal 1° al 20 agosto, invece, per i termini di versamento e presentazione delle dichiarazioni e denunce. La sospensione feriale interessa anche i termini del procedimento di reclamo/mediazione ed ovviamente anche il processo tributario telematico, obbligatorio dal 1° luglio 2019.

Al contrario per le fasi cautelari non opera la sospensione.

Di fatto la “pausa estiva” incide nel ricalcolo dei giorni; vale la pena ricordare come in concreto viene modificato il conteggio nel periodo feriale: se il termine inizia a decorrere durante il periodo di sospensione, l'inizio è differito alla fine del periodo; se invece il termine comincia a decorrere prima del periodo di sospensione ci sarà un momento di immobilità, nel corso dell'intervallo feriale per ripartire alla fine dello stesso.

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