Licenziamento orale: nessuna inversione dell'onere probatorio

29 Luglio 2019

In ipotesi di licenziamento orale, può ritenersi sufficiente che il lavoratore provi la cessazione delle prestazione, facendo conseguentemente gravare sul datore l'onere di dimostrare che tale interruzione è dovuta a ragioni diverse dal licenziamento?La mera dimostrazione dell'avvenuta cessazione della prestazione lavorativa non si ritiene costituire elemento ex se dirimente, potendo la stessa essere dovuta a cause diverse dal recesso datoriale, quale le dimissioni del lavoratore...

In ipotesi di licenziamento orale, può ritenersi sufficiente che il lavoratore provi la cessazione delle prestazione, facendo conseguentemente gravare sul datore l'onere di dimostrare che tale interruzione è dovuta a ragioni diverse dal licenziamento?

La mera dimostrazione dell'avvenuta cessazione della prestazione lavorativa non si ritiene costituire elemento ex se dirimente, potendo la stessa essere dovuta a cause diverse dal recesso datoriale, quale le dimissioni del lavoratore. Pertanto, qualora quest'ultimo impugni il licenziamento asserendone la nullità perché comunicato verbalmente, sarà tenuto a dimostrare che la risoluzione del rapporto è avvenuta per volontà del datore, il che potrà essere palesato anche da comportamenti concludenti dello stesso. Il mancato rispetto del requisito formale, infatti, si configura come elemento costitutivo della domanda e, in applicazione dell'art. 2697, c.c., l'onere della prova dovrà gravare in capo al lavoratore.

Cfr.: Cass., sez. lav., 9 luglio 2019, n. 18402.

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