Dichiarazione fiscale carente degli aspetti attinenti al debito contributivo ed insussistenza dell’efficacia interruttiva del termine di prescrizione

Sabrina Apa
29 Luglio 2019

Non può reputarsi che la dichiarazione fiscale costituisca il fatto in presenza del quale l'Istituto può esigere il proprio credito, giacché, come spiegato dalla Suprema Corte “la dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge..

Non può reputarsi che la dichiarazione fiscale costituisca il fatto in presenza del quale l'Istituto può esigere il proprio credito, giacché, come spiegato dalla Suprema Corte “la dichiarazione dei redditi, d'altra parte, quale dichiarazione di scienza non è presupposto del credito contributivo, così come non lo è rispetto all'obbligazione tributaria, in quanto il fatto costitutivo resta, come detto, la produzione di redditi rilevante ai sensi di legge. Semmai ad essa, quale atto giuridico successivo all'esigibilità del credito, può riconoscersi effetto interruttivo della prescrizione, se ed in quanto dalla medesima consti la ricognizione dell'esistenza del debito contributivo”.

(Nel caso di specie non è possibile ritenere che la dichiarazione fiscale presentata dal ricorrente costituisca ricognizione di debito, in quanto lo stesso Istituto rileva che il lavoratore ha omesso di compilare il c.d. quadro RR della dichiarazione, cioè proprio quello in cui i professionisti devono riportare il reddito professionale sul quale devono essere computati i contributi. E' quindi certamente insussistente l'efficacia interruttiva del termine di prescrizione poiché la dichiarazione è carente proprio degli aspetti attinenti al debito contributivo).

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