Le modifiche al Codice Civile per la nomina di un organo di controllo o di un revisore nelle s.r.l.

30 Luglio 2019

Con la conversione in legge del decreto legge "Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici" (legge 14 giugno 2019, n. 55) sono state nuovamente modificate le soglie per l'obbligo di nomina degli organi di controllo o di revisione legale dei conti nelle società a responsabilità limitata di cui all'art. 2477 c.c.
Premessa

L'art. 2-bis, comma 2, del ddl S. 1248, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici", introdotto nel corso dell'esame in Senato, prevedeva la modifica dell'art. 379 del nuovo Codice della crisi di impresa (D.Lgs. n. 14/2019) che - a sua volta - ha novellato l'art. 2477 c.c. in tema di nomina dei revisori e del collegio sindacale nelle società a responsabilità limitata.

Il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 è stato definitivamente convertito nella legge 14 giugno 2019, n. 55, pubblicata sulla G.U. n. 140 del 17 giugno 2019.

Rispetto alla precedente formulazione, gli importi delle grandezze il cui superamento determina l'obbligatorietà della nomina dell'organo di controllo o del revisore nelle società a responsabilità limitata, sono stati innalzati, come di seguito illustrato.

I nuovi parametri previsti dall'art. 2477 c.c.

Precedentemente la modifica apportata dall'emanazione del D.Lgs. n. 14/2019, la nomina di un organo di controllo o di un revisore legale dei conti era obbligatoria se la società:

a) era tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controllava una società' obbligata alla revisione legale dei conti;

c) aveva superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità.

Successivamente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 14/2019, è stato previsto che sono tenute alla nomina dell'organo di controllo o del revisore le s.r.l. che per due esercizi consecutivi abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti:

a) totale dell'attivo dello stato patrimoniale pari a euro 2 milioni;

b) ricavi delle vendite e delle prestazioni pari a euro 2 milioni;

c) dipendenti occupati in media durante l'esercizio pari a 10 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessa quando per tre esercizi consecutivi (e non più due) non è superato alcuno dei predetti limiti.

Al fine di limitare le ipotesi in cui le società a responsabilità limitata sono obbligate a nominare l'organo di controllo o il revisore, come accennato, sono state innalzate le soglie - di totale dell'attivo dello stato patrimoniale, di ricavi delle vendite e delle prestazioni e di dipendenti occupati in media durante l'esercizio - che non devono essere superate ai fini dell'esenzione dall'obbligo.

In particolare, le soglie sono così rideterminate:

a) il totale dell'attivo dello stato patrimoniale è stato innalzato dai precedenti 2 milioni di euro a 4 milioni di euro;

b) i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono stati innalzati dai precedenti 2 milioni di euro a 4 milioni di euro;

c) il numero dei dipendenti occupati in media durante l'esercizio è stato innalzato dalle attuali 10 unità a 20 unità.

Sono stati, in sostanza, raddoppiati i parametri quantitativi in precedenza previsti. Non è stata invece oggetto di modifica la norma che prevede che l'obbligo di nomina del revisore scatta quando si supera per due esercizi consecutivi anche uno solo dei parametri indicati.

Resta altresì inalterata la disposizione che prevede che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alle suddette ipotesi cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.

L'eventuale revoca per giusta causa del revisore incaricato della revisione legale dei conti o del collegio sindacale/sindaco unico

Poiché in sede di conversione in legge del d.l. n. 32/2019 nulla è stato disposto con riguardo alle società che hanno già adempiuto all'obbligo di nomina del revisore o dell'organo di controllo, in ottemperanza ai limiti più stringenti stabiliti dall'art. 379 c.c.i. (entrato in vigore il 16 marzo 2019), occorre verificare se i nuovi parametri possono costituire una giusta causa (da individuarsi nella modifica dell'art. 2477 c.c.) per la revoca del revisore legale dei conti in precedenza nominato o dell'organo di controllo.

In tema si rammenta che la facoltà di revoca appare espressamente prevista dall'art. 4 del D.M. 261/2012, che qualifica quale giusta causa di revoca del revisore legale dei conti la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”. Ne consegue che l'organo amministrativo dovrà convocare un'apposita assemblea dei soci con all'ordine del giorno la proposta di revoca del revisore legale dei conti per giusta causa, sentito l'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico se nominati.

In particolare, D.M. n. 261 del 28 dicembre 2012, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 39/2010, disciplina i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale. Il citato D.M. individua fattispecie tassative in presenza delle quali è ammessa la cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale rispetto al termine di scadenza contrattuale. Viene, in ogni caso, ribadito il principio in base al quale non costituiscono giusta causa di revoca le divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o all'applicazione di procedure di revisione.

La risoluzione anticipata dell'incarico di revisione legale è ammessa nei casi tassativamente previsti dal D.M. n. 261/2012.

Nei casi di cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale su entità diverse da quelle di interesse pubblico, le comunicazioni relative alla risoluzione anticipata dell'incarico sono trasmesse, entro i termini indicati nell'art. 10 del D.M. n. 261/2012, secondo le modalità previste da apposito provvedimento della Ragioneria generale dello Stato In particolare, le società assoggettate alla revisione legale dei conti devono comunicare la cessazione anticipata dell'incarico di revisione entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea della società interessata ha adottato la corrispondente deliberazione, nonché, qualora non adottata contestualmente, dalla data in cui l'assemblea ha deliberato il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. I revisori legali e le società di revisione legale devono poi trasmettere una comunicazione relativa alle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione legale nei casi, rispettivamente, di revoca o di risoluzione consensuale, ovvero copia delle dimissioni, entro il termine di quindici giorni dalla relativa presentazione.

L'organo di controllo della società assoggettata alla revisione dei conti deve vigilare in ordine all'osservanza degli obblighi di comunicazione previsti e, in caso di omissione, deve provvedervi in via sostitutiva.

Qualora la revisione legale dei conti sia affidata al collegio sindacale a norma dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., la società assoggettata alla revisione legale dei conti e il Presidente del collegio sindacale sono tenuti alle medesime comunicazioni qualora ricorrano le fattispecie di cui agli artt. 2400 e 2401 c.c. Se subentrano, sono altresì comunicati i nominativi dei supplenti.

Le predette comunicazioni, corredate dai relativi allegati, devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica all'indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it. Il messaggio PEC inviato deve riportare in oggetto la tipologia di comunicazione ("revoca dell'incarico", "dimissioni del revisore" o "risoluzione consensuale").

La cessazione anticipata dell'incarico di revisione va ulteriormente comunicata dal revisore, entro 30 giorni dalla stessa, mediante l'accesso all'area riservata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato. La delibera assembleare di revoca per giusta causa del revisore legale dei conti deve essere comunicata al Registro delle Imprese.

Per quanto concerne, invece, l'ipotesi dell'intervenuta nomina del sindaco unico o del collegio sindacale, la giusta causa si considera sussistente in ipotesi di negligenze del sindaco o in altre particolari circostanze, piuttosto che nel venir meno di un obbligo di legge. Peraltro, per quanto previsto dall'art. 2400 c.c., la delibera della revoca per giusta causa da parte dell'assemblea deve essere approvata con decreto del Tribunale. A tale ultimo riguardo, il Ministero della Giustizia, con nota n. 4865/2015 allegata alla circolare MISE 6100/2015, ritiene imprescindibile l'emissione di detto decreto (di parere contrario, invece, l'orientamento del Notariato, con lo Studio n. 1129/2014/I, che riterrebbe sufficiente la delibera dei soci nella quale venga esplicitata la giusta causa). Soluzione alternativa è la comunicazione all'organo amministrativo e al Registro delle Imprese da parte dei singoli interessati delle proprie dimissioni da parte dei componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale o parte del sindaco unico e del sindaco unico eventualmente nominato (in presenza di organo di controllo monocratico).

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