Poiché in sede di conversione in legge del d.l. n. 32/2019 nulla è stato disposto con riguardo alle società che hanno già adempiuto all'obbligo di nomina del revisore o dell'organo di controllo, in ottemperanza ai limiti più stringenti stabiliti dall'art. 379 c.c.i. (entrato in vigore il 16 marzo 2019), occorre verificare se i nuovi parametri possono costituire una giusta causa (da individuarsi nella modifica dell'art. 2477 c.c.) per la revoca del revisore legale dei conti in precedenza nominato o dell'organo di controllo.
In tema si rammenta che la facoltà di revoca appare espressamente prevista dall'art. 4 del D.M. 261/2012, che qualifica quale giusta causa di revoca del revisore legale dei conti “la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge”. Ne consegue che l'organo amministrativo dovrà convocare un'apposita assemblea dei soci con all'ordine del giorno la proposta di revoca del revisore legale dei conti per giusta causa, sentito l'organo di controllo (collegio sindacale o sindaco unico se nominati.
In particolare, D.M. n. 261 del 28 dicembre 2012, emanato ai sensi dell'art. 13, comma 4, d.lgs. n. 39/2010, disciplina i casi e le modalità di revoca, dimissioni e risoluzione consensuale dell'incarico di revisione legale. Il citato D.M. individua fattispecie tassative in presenza delle quali è ammessa la cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale rispetto al termine di scadenza contrattuale. Viene, in ogni caso, ribadito il principio in base al quale non costituiscono giusta causa di revoca le divergenze di opinioni in merito ad un trattamento contabile o all'applicazione di procedure di revisione.
La risoluzione anticipata dell'incarico di revisione legale è ammessa nei casi tassativamente previsti dal D.M. n. 261/2012.
Nei casi di cessazione anticipata dell'incarico di revisione legale su entità diverse da quelle di interesse pubblico, le comunicazioni relative alla risoluzione anticipata dell'incarico sono trasmesse, entro i termini indicati nell'art. 10 del D.M. n. 261/2012, secondo le modalità previste da apposito provvedimento della Ragioneria generale dello Stato In particolare, le società assoggettate alla revisione legale dei conti devono comunicare la cessazione anticipata dell'incarico di revisione entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea della società interessata ha adottato la corrispondente deliberazione, nonché, qualora non adottata contestualmente, dalla data in cui l'assemblea ha deliberato il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. I revisori legali e le società di revisione legale devono poi trasmettere una comunicazione relativa alle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione legale nei casi, rispettivamente, di revoca o di risoluzione consensuale, ovvero copia delle dimissioni, entro il termine di quindici giorni dalla relativa presentazione.
L'organo di controllo della società assoggettata alla revisione dei conti deve vigilare in ordine all'osservanza degli obblighi di comunicazione previsti e, in caso di omissione, deve provvedervi in via sostitutiva.
Qualora la revisione legale dei conti sia affidata al collegio sindacale a norma dell'art. 2409-bis, comma 2, c.c., la società assoggettata alla revisione legale dei conti e il Presidente del collegio sindacale sono tenuti alle medesime comunicazioni qualora ricorrano le fattispecie di cui agli artt. 2400 e 2401 c.c. Se subentrano, sono altresì comunicati i nominativi dei supplenti.
Le predette comunicazioni, corredate dai relativi allegati, devono essere trasmesse esclusivamente in via telematica all'indirizzo registro.revisionelegale@pec.mef.gov.it. Il messaggio PEC inviato deve riportare in oggetto la tipologia di comunicazione ("revoca dell'incarico", "dimissioni del revisore" o "risoluzione consensuale").
La cessazione anticipata dell'incarico di revisione va ulteriormente comunicata dal revisore, entro 30 giorni dalla stessa, mediante l'accesso all'area riservata sul sito della Ragioneria Generale dello Stato. La delibera assembleare di revoca per giusta causa del revisore legale dei conti deve essere comunicata al Registro delle Imprese.
Per quanto concerne, invece, l'ipotesi dell'intervenuta nomina del sindaco unico o del collegio sindacale, la giusta causa si considera sussistente in ipotesi di negligenze del sindaco o in altre particolari circostanze, piuttosto che nel venir meno di un obbligo di legge. Peraltro, per quanto previsto dall'art. 2400 c.c., la delibera della revoca per giusta causa da parte dell'assemblea “deve essere approvata con decreto del Tribunale”. A tale ultimo riguardo, il Ministero della Giustizia, con nota n. 4865/2015 allegata alla circolare MISE 6100/2015, ritiene imprescindibile l'emissione di detto decreto (di parere contrario, invece, l'orientamento del Notariato, con lo Studio n. 1129/2014/I, che riterrebbe sufficiente la delibera dei soci nella quale venga esplicitata la giusta causa). Soluzione alternativa è la comunicazione all'organo amministrativo e al Registro delle Imprese da parte dei singoli interessati delle proprie dimissioni da parte dei componenti effettivi e supplenti del collegio sindacale o parte del sindaco unico e del sindaco unico eventualmente nominato (in presenza di organo di controllo monocratico).