Il verbale di conciliazione sindacale rende inoppugnabile la cessione di ramo

La Redazione
31 Luglio 2019

In forza della portata novativa dell'accordo transattivo firmato in sede sindacale, i lavoratori del ramo ceduto non hanno alcun titolo giuridico nei confronti della società cedente. Quest'ultima infatti vanta a suo favore l'intervenuta transazione, mentre la società cessionaria deve considerarsi esclusa dalla controversia.

In forza della portata novativa dell'accordo transattivo firmato in sede sindacale, i lavoratori del ramo ceduto non hanno alcun titolo giuridico nei confronti della società cedente. Quest'ultima infatti vanta a suo favore l'intervenuta transazione, mentre la società cessionaria deve considerarsi esclusa dalla controversia.

Il caso. La Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza di prime cure che aveva respinto la domanda proposta da alcuni informatori medico-scientifico di una s.r.l. per l'accertamento dell'inefficacia del trasferimento del ramo di azienda, con accertamento e della persistenza del rapporto di lavoro con la prima società e condanna al risarcimento del danno.

La Corte rilevava l'inoppugnabilità della cessione del ramo di azienda in virtù della sottoscrizione del verbale di conciliazione in sede sindacale con il quale i lavoratori avevano espressamente rinunciato a qualsiasi pretesa collegata al pregresso rapporto di lavoro con la società cedente a fronte della percezione di una somma di denaro a titolo di transazione novativa.

I lavoratori hanno proposto ricorso dinanzi alla Corte di cassazione.

Ricorso inammissibile. Il Collegio sottolinea la genericità delle censure in quanto parte ricorrente avrebbe dovuto almeno trascrivere nel ricorso il contenuto dell'atto di transazione stipulato in sede sindacale con la società.

Difetta inoltre la riferibilità delle censure alla motivazione della sentenza impugnata che non ha espressamente affrontato i profili di validità del contratto di cessione di azienda. I ricorrenti infatti insistono sul mero profilo della mancata considerazione delle domande originarie, trasfuse poi nell'atto di appello, ma nulla deducono sulla natura della transazione stipulata con la società cedente.

Sottolinea inoltre la Corte che "l'efficacia novativa della transazione presuppone una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, in virtù della quale le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti devono ritenersi oggettivamente diverse da quelle preesistenti".


In conclusione, il ricorso viene rigettato.

(Fonte: Diritto e Giustizia)

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