Obblighi informativi e continuità: criticità attuali e future

01 Agosto 2019

La prosecuzione dell'attività aziendale in capo a soggetti terzi rispetto all'imprenditore in crisi pone importanti problemi pratici di verifica dell'andamento del business prima e dopo il suo trasferimento al terzo, e nella costruzione del Piano di Risanamento: la Riforma interviene su alcuni di questi aspetti, ma necessitano modifiche ulteriori.
Premessa

La prosecuzione dell'attività aziendale in capo a soggetti terzi rispetto all'imprenditore in crisi pone importanti problemi pratici di verifica dell'andamento del business prima e dopo il suo trasferimento al terzo, e nella costruzione del Piano di Risanamento: la Riforma interviene su alcuni di questi aspetti, ma necessitano modifiche ulteriori.

La continuità aziendale e i fabbisogni informativi

La genesi delle norme sui concordati in bianco e in particolare sui concordati in continuità e il favor del legislatore verso quest'ultima anche in sede di riforma hanno inizialmente risentito soprattutto di esigenze di controllo sui comportamenti anomali del debitore, orientando le informazioni al monitoraggio su atti suscettibili di azionare i rimedi di cui all'art. 173 l.fall., mentre arbitri dei comportamenti economici del debitore e della realizzabilità dei piani di risanamento sarebbero stati i creditori in sede di voto.

La tutela dell'integrità delle relazioni di business o la difficoltà di ordine finanziario possono spingere l'imprenditore in crisi a dirigersi verso soluzioni negoziali che prevedano l'intervento di terzi soggetti imprenditoriali, anche temporaneamente tramite affitto.

Può in particolare accadere che contratti di affitto di azienda siano stipulati in funzione (e dunque nella imminenza) del deposito di una domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 sesto comma l.fall. Tale decisione segue una negoziazione tra debitore e terzo imprenditore, la quale ha tipicamente anche l'obiettivo di consentire che non si compromettano i valori degli attivi a causa della riduzione o della perdita della continuità aziendale.

Meno frequente è invece il caso in cui tale contratto di affitto venga stipulato sotto l'ombrello protettivo della procedura (prima o dopo il deposito del piano e della proposta), sia per la necessità sgradita all'affittuario di una procedura competitiva al riguardo, ai sensi del quinto comma art. 163-bis l.fall., sia per il necessario intervento degli organi della procedura, ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 161 settimo comma LF. Il condizionamento del progetto imprenditoriale che ne consegue spesso non è gradito al terzo imprenditore, il quale normalmente tenta di accelerare la presa di possesso dell'azienda prima dell'accesso alla procedura, in vista della sua partecipazione al piano concordatario o quale acquirente dell'azienda ora in affitto, o quale investitore in una continuità diretta.

L'affitto di azienda, qualora stipulato prima del deposito con una controparte indipendente, determina lo spossessamento del debitore non solo dalla gestione dell'azienda medesima, ma anche dalla verifica e dal controllo dei flussi informativi che ne conseguono. In particolare, i dati relativi a fatturati, marginalità, consistenze dei magazzini, rapporti contrattuali (non solo di lavoro dipendente), aspetti finanziari, entrano integralmente nella disponibilità del terzo imprenditore, il quale non ha interesse a che tali informazioni entrino in possesso di altri.

La mancanza di interesse ad informare i terzi è soprattutto legata al più importante problema per l'affittuario: evitare che il proprio intervento immediato di risanamento sull'azienda in crisi in pendenza di contratto gli si ritorca contro come maggior prezzo e maggiore appetibilità della stessa in sede di procedura competitiva, generando offerte concorrenti da parte di competitors che non si sono assunti i suoi rischi di gestione in itinere. Idealmente, per l'imprenditore terzo, sarebbe necessario cristallizzare il valore dell'azienda in affitto alla data di stipula, e non dover pagare in termini di prezzo il maggior EBIDTA generato proprio tramite il risanamento condotto in affitto: anche il semplice ripristino dell'autonomia finanziaria (spesso compromessa per il debitore) e la conseguente ripresa di funzionamento della supply chain generano un rilevante incremento di valore dell'azienda, pur in mancanza di interventi di fondo relativamente al costo del personale dipendente o ad altri costi fissi, rinviati al momento dell'acquisto.

Se è chiaro che per l'imprenditore terzo non vi è particolare interesse a fornire informazioni rilevanti sull'azienda condotta in affitto, occorre precisare che fa da contraltare a questo atteggiamento la necessità dell'imprenditore in crisi di trovare rapidamente un partner non eccessivamente aggressivo che metta in sicurezza l'azienda, e dunque tale asimmetria negoziale – al di là dei normali interventi di tipo ispettivo sull'azienda concessi al concedente dietro congruo preavviso – rende raro rinvenire clausole che impongano una reportistica periodica dettagliata, frequente e tempestiva in capo all'affittuario.

Informative periodiche e poteri del Commissario Giudiziale

Dal momento del deposito della domanda di concordato in bianco, il tribunale esercita i propri poteri ispettivi e vaglia il contenuto della medesima, al fine della concessione o meno del termine. E' usuale, nel caso di concordati in continuità aziendale anche indiretta, che si provveda immediatamente alla nomina di un Commissario Giudiziale, il quale come proprio primo compito avrà proprio quello di verificare anche il contenuto del contratto di affitto e la capacità di adempiere dell'affittuario, insieme naturalmente a tutte le clausole contrattuali ed eventualmente la congruità del canone.

Con riferimento a queste ultime, non è inusuale assistere alla previsione di poteri di scioglimento dal contratto a favore del Commissario Giudiziale. Queste clausole, mutuate dalla contrattualistica predisposta in vista di una dichiarazione di fallimento, non hanno reale capacità di dispiegare un effetto giuridicamente vincolante, posto che il Commissario Giudiziale ha meri poteri di sorveglianza e nessun potere gestorio né di rappresentanza legale. E' quindi lasciato alla discrezionalità delle parti (ed alla moral suasion degli organi della procedura) valutare eventuali modifiche consensuali al contratto, posto che non si possono allo stato ravvisare vincoli di carattere legislativo alla autonomia negoziale del debitore antecedentemente al deposito, fatte salve naturalmente le eventuali responsabilità al riguardo, da farsi valere tuttavia in sede fallimentare.

Appare dunque dubbio che il Commissario Giudiziale possa – autonomamente – imporre modifiche del contratto di affitto all'affittuario, che può legittimamente proseguire l'esecuzione del contratto stesso: se non sono previste particolari informative periodiche, è chiaro che gli organi della procedura non hanno più visibilità sull'andamento dell'azienda salva la regolare corresponsione dei canoni di affitto.

L'informativa periodica che il tribunale ai sensi del comma ottavo dell'art. 161 l.fall. dispone venga assolta mensilmente da parte del debitore, dunque, non può che riguardare solo quest'ultimo e non ha capacità di vincolare il terzo affittuario: ciò comporta, quindi, che tanto più è distante la data dell'inizio dell'affitto nel tempo, tanto minori saranno le informazioni sull'andamento aziendale disponibili in automatico per gli organi della procedura concorsuale.

Qualora l'affitto riguardi l'intera azienda, infatti, la gestione finanziaria dell'impresa e la situazione finanziaria dell'impresa sono informazioni – relativamente al debitore affittante – del tutto incapaci di esprimere qualunque genere di giudizio di tipo economico-finanziario sulle condizioni dell'impresa, e sono in grado solo di evidenziare eventuali atti non autorizzati o pagamenti non consentiti, che paiono essere la principale preoccupazione del legislatore in sede di introduzione di questa norma.

Il Commissario Giudiziale, in quanto pubblico ufficiale, potrà ovviamente richiedere all'affittuario ogni informazione che ritenga rilevante, ma pare legittimo ritenere che questa sia una tutela di rango ed efficacia decisamente inferiore rispetto alla previsione contrattuale che avrebbe potuto sorreggere tale adempimento.

Le informazioni sulla gestione attuale dell'impresa – il c.d. current trading, così denominato tra gli addetti ai lavori – anche se condotta in affitto sono fondamentali per gli organi della procedura concorsuale e per i creditori, al fine di giudicare la capacità di tenuta sul mercato dell'azienda rispetto a clienti e competitors, il mantenimento o meno di una buona supply chain e conseguenti livelli congrui di capitale circolante e magazzino, la riduzione delle perdite gestionali e l'inversione dei trend negativi che hanno condotto alla crisi.

Molto spesso le informative periodiche richieste dai tribunali non consentono di esprimere un giudizio fondato su questi aspetti, e ciò è ancora più determinante laddove la struttura della domanda presenti una continuità diretta. L'esigenza di informazioni è molto rilevante anche nel caso di continuità indiretta e pagamento progressivo con flussi, in quanto la capacità di risanamento dell'affittuario è l'unica risorsa affinchè i creditori possano sperare in maggiori valori rispetto alla continuità diretta ovvero alla liquidazione atomistica degli attivi.

L'informativa periodica cessa infatti alla data di ammissione, proprio quando il giudizio sul concordato – eventualmente emergendo dal piano che ci si avvarrà dei flussi della continuità – può invece dipendere da quelle informazioni.

La stipula degli atti in corso di procedura

Diverso è invece il caso in cui la stipula del contratto di affitto intervenga in presenza degli organi della procedura. Questa fattispecie si verifica, prima e dopo il decreto di apertura della procedura, tramite l'autorizzazione ex art. 161 comma settimo, nonché la gestione della procedura competitiva conseguente.

Non rientra nel perimetro del presente intervento esplorare le dinamiche relative agli atti di straordinaria amministrazione, al loro processo autorizzativo nonché al trasferimento dell'azienda a terzi, mentre ci interessa approfondire il ruolo delle informazioni in tale contesto.

La capacità della procedura competitiva di ottenere i migliori risultati consegue anche alla qualità della data room e in particolare alla freschezza dei dati: se le informazioni sono aggiornate e di qualità, occorrerà comunque strutturarle e metterle a disposizione dei terzi in modo tempestivo, pena lasciare al solo debitore la gestione delle informazioni e, tramite un accesso asimmetrico alle medesime, la selezione dei soggetti con i quali naturalmente trovare intese vantaggiose.

Il Commissario Giudiziale porrà certamente adeguata attenzione riguardo alla capacità di adempiere dell'affittuario ed all'ovvia tutela derivante dall'ipotesi che l'azienda debba essere retrocessa al debitore ovvero al terzo aggiudicatario in sede di cessione competitiva della medesima conseguente all'omologazione della procedura.

Altrettanta rilevanza assumono tuttavia quelle clausole negoziali che consentano al Commissario Giudiziale di disporre dei dati andamentali consuntivi e prospettici dell'azienda (current trading), in mancanza dei quali risulterebbe assai difficoltoso per gli organi della procedura attivare le prerogative di legge riguardo all'iter della domanda: la previsione di report mensili contenenti dati periodici consuntivi di fatturato per prodotto, mercato e tipologia di attività, marginalità, flussi di cassa e ordinativi è funzionale alla conoscenza dettagliata del current trading aziendale.

Parrebbe opportuno che tali clausole debbano essere presenti nel contratto di affitto che in bozza sarà allegato al bando di procedura competitiva.

Fattibilità economica e verifica delle informazioni

Qualora il piano di risanamento, una volta depositato ed ammessa la società alla procedura concorsuale, si basi principalmente sulla continuità aziendale – sia essa diretta che indiretta – pare chiaro che l'espressione di un parere sulla medesima debba fondarsi anche su informazioni le più recenti e dettagliate possibili circa la capacità degli obiettivi di efficientamento gestionale di essere raggiunti e raggiungibili.

L'attuale normativa non soccorre particolarmente: come già evidenziato, salvo un diverso e più ficcante provvedimento “ad hoc” del tribunale competente, l'informativa periodica non pare in grado da sola di fornire dati sufficienti a documentare il current trading, e ciò a maggior ragione quando l'impresa sia nel frattempo gestita da terzi soggetti tramite contratto di affitto.

Pare peraltro incomprensibile la scelta del legislatore di fare cessare l'obbligo di informativa periodica del debitore al momento della ammissione alla procedura: proprio nel momento in cui dovesse emergere la prospettiva che i creditori fossero soddisfatti con i flussi derivanti dalla continuità aziendale (diretta o indiretta), e che il piano preveda quindi la prosecuzione della medesima, non si comprende come, invece di intensificare il flusso di informazioni sulla gestione, lo si sopprima.

Mancano completamente momenti istituzionali periodici intermedi di verifica del current trading a favore degli organi della procedura, facendosi integralmente affidamento alla relazione ex art. 172 l.fall. sulla fattibilità economica del piano di risanamento che il Commissario Giudiziale predisporrà ai fini del voto. Possono tuttavia intercorrere molti mesi tra il deposito della stipula di un eventuale affitto e la predetta relazione.

Non v'è dubbio tuttavia che - in mancanza di un flusso informativo frequente, aggiornato, preciso e anche di natura prospettica – la relazione ex 172 l.fall. debba incontrare notevoli difficoltà, il cui superamento non è agevolato dalla mancanza di un framework normativo adeguato. Tutto viene lasciato alla iniziativa del Commissario Giudiziale, ed alla sua capacità di cogliere gli andamenti gestionali ed ottenere di volta in volta informazioni dal debitore. E' decisamente arduo per il Commissario Giudiziale esprimersi circa la capacità di risanamento del debitore se non dispone di indicazioni recenti sul raggiungimento progressivo dei KPI di piano e il progresso delle iniziative da questi adottate: mancando informazioni dettagliate e recenti sul contenimento dei costi, sul ripristino dei volumi o delle marginalità e sugli altri interventi previsti a piano, non si vede come si possa fornire un giudizio sulla capacità prospettica in un orizzonte pluriennale. Il current trading è la base per capire se il debitore è sulla strada giusta del risanamento o invece prosegue ad accumulare perdite.

Cosa accade tuttavia quando l'azienda è concessa in affitto? A maggior ragione pare estremamente lasso e distante il legame tra Commissario Giudiziale che deve esprimere un proprio giudizio sul valore dell'azienda e sulla fattibilità economica della proposta e il terzo affittuario. Qualora non siano stati previsti contrattualmente obblighi informativi, o il Tribunale non abbia disposto d'imperio la consegna delle medesime informazioni da parte del terzo affittuario, le ultime informazioni interne sulla gestione corrente a disposizione del Commissario Giudiziale potrebbero essere estremamente anacronistiche.

Offerte concorrenti e current trading

Qualora in presenza di continuità indiretta tramite affitto di azienda il piano concordatario preveda il suo successi trasferimento a terzi, tramite una procedura competitiva (offerte concorrenti ex art. ) prima o dopo il giudizio di omologazione, è fondamentale che tale processo disponga di informazioni adeguate per consentire in data room ai potenziali acquirenti interessati di disporre di tutti i dati necessari per prendere una decisione rispetto all'investimento, nell'an e nel quantum.

Pare evidente che l'affittuario abbia un naturale stimolo a rendere difficoltoso a propri competitors l'accesso a parità di condizioni alla procedura competitiva, e dunque se non si è preventivamente provveduto a regolare correttamente la fornitura di informazioni periodiche sul current trading, il Commissario Giudiziale incontrerà seri problemi nella gestione dei rapporti con i terzi, trovandosi nella difficile situazione di dover gestire un terzo naturalmente riluttante a collaborare ad un processo che vede lesivo del proprio diritto ad un “giusto” acquisto.

Nonostante le eventuali tutele inserite a favore dell'affittuario nei contratti di affitto riguardo alle problematiche che emergono in sede di restituzione dell'azienda al legittimo aggiudicatario a seguito di procedura competitiva, l'affittuario vedrà sempre tale eventualità come una beffa, essendosi sobbarcato la gestione l'azienda nei primi mesi di concordato in mezzo ad enormi difficoltà, ed avendola messa in sicurezza con il solo risultato utile di aver “tirato la volata” ad un proprio concorrente in sede di asta.

È probabilmente nell'ambito del decreto di apertura della procedura di concordato preventivo che il tribunale potrebbe individuare gli spazi migliori per introdurre l'obbligo di ulteriori informative periodiche a carico del debitore e/o del terzo affittuario, in modo da consentire il miglior svolgimento delle procedure competitive medesime.

Sono in ogni caso altrettanto necessari identici provvedimenti nel caso in cui l'affitto di azienda sia temporaneo e il piano preveda che l'azienda rientri in possesso del debitore a seguito di omologa ed aumento del capitale sociale eseguito dal terzo imprenditore affittuario. Si pongono i medesimi problemi informativi, non con l'obiettivo di una procedura competitiva – non necessaria né prevedibile – ma di agevolare la formazione di un corretto parere sulla fattibilità economica del piano che, a quel punto, passerebbe da continuità indiretta a diretta.

Restando ai concordati in continuità indiretta, con trasferimento di azienda successivo, la possibilità di esprimere un giudizio sulla fattibilità economica di un concordato preventivo con continuità indiretta dipende dalla modalità, dai tempi e dalle garanzie con le quali i flussi da essa derivanti sono messi a disposizione dei creditori sociali.

Se il terzo affittuario e nonché l'acquirente (anche figure diverse, nel caso) faranno fronte ai propri impegni integralmente in denaro alla data di trasferimento ovvero tramite idonee garanzie, il ruolo dell'informativa periodica sul current trading pare poco rilevante se non ai fini della procedura competitiva di cui sopra.

Qualora invece il terzo acquirente intenda acquistare l'azienda pagando il prezzo in modo dilazionato, e senza garanzie diverse dalla propria capacità di adempiere, occorre prestare particolare attenzione alla natura del soggetto: se si trattasse di NewCo appositamente costituita, la mancanza di informazioni recenti sul current trading potrebbe creare enormi problemi al Commissario Giudiziale, e – prima ancora – all'attestatore del piano concordatario.

La capacità di adempiere del terzo acquirente privo di garanzie (non potendosi considerare idonea garanzia la riserva di proprietà, in quanto l'acquirente potrebbe enormemente compromettere i valori aziendali medio tempore) diventa in questi casi la variabile determinante di fattibilità di piano, e – nuovamente – l'attestatore ed il Commissario Giudiziale sono tecnicamente privi di strumenti per ottenere le informazioni dall'affittuario/acquirente. Questi spesso esibisce piani industriali molto sintetici, privi di dettaglio e di un confronto con il current trading, e con enormi difficoltà per l'attestatore di esprimere un giudizio fondato circa la veridicità di tali piani e la loro fattibilità economica – condizione necessaria per la fattibilità economica del piano concordatario.

Proposte concorrenti e current trading

Qualora la proposta del debitore presenti percentuali di soddisfazione tali da non integrare le soglie di sbarramento previste dal quinto comma dell'art. 163, la possibilità teorica per i terzi creditori titolari di crediti non inferiori al dieci per cento dei crediti di presentare una proposta concorrente apre lo scenario della concreta fattibilità di questo percorso, ad oggi raramente sperimentato dalla prassi.

La principale difficoltà che si incontra in sede di predisposizione di proposte concorrenti è proprio rappresentata dalla mancanza di current trading. Se il tribunale non ha provveduto con particolare lungimiranza in sede di decreto di fissazione del termine, e se non ha integrato il decreto di ammissione alla procedura con l'obbligo di fornire il current trading al Commissario Giudiziale (non di depositarlo al Registro delle Imprese), ben difficilmente il terzo interessato potrà disporre di informazioni tali da giustificare l'investimento in costi di advisory decisamente elevati. Peraltro con la prospettiva di doverli comunque tenere a proprio carico anche nel caso in cui la propria proposta concorrente non risultasse approvata – ad esempio perché il debitore ha modificato la propria alzando le soglie di soddisfazione dei creditori e rendendola inammissibile, o anche semplicemente rendendo maggiormente conveniente la propria e facendosela approvare: il legislatore non riconosce merito alcuno al creditore proponente la concorrente, e non gli consente neanche il rimborso degli oneri transazionali che invece è garantito all'offerente iniziale in presenza di offerte concorrenti di cui al terzo comma dell'art 163-bis.

È vero che il creditore titolare di crediti sufficienti, e che presenti una richiesta congrua (si ritiene nei contenuti rispetto alla capacità di adempiere prospettica), può ottenere informazioni dal Commissario Giudiziale, ma le ottiene sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, e dunque nulla che riguardi il terzo affittuario. Certo, il Commissario Giudiziale ha l'obbligo di integrare tali dati con le informazioni rilevanti in suo possesso, ma nuovamente torniamo al problema del rapporto tra Commissario Giudiziale ed affittuario ed al contenuto del contratto di affitto e dei decreti del tribunale: la norma qui è carente, e i risultati purtroppo si vedono.

Anche in questo caso, l'affittuario non ha alcun interesse a collaborare, specialmente di fronte ad una proposta concorrente che – presumibilmente – è presentata da soggetto che ha altri obiettivi riguardo all'azienda al momento in affitto.

Il nuovo art. 84 CCI ed i piani estesi al risanamento del terzo

Il legislatore delegato è intervenuto proprio sul tema della fattibilità economica dei piani in continuità indiretta, affrontando questo tema viene affrontato in modo organico e strutturale all'art. 84 CCI.

Recita infatti il secondo comma: “In caso di continuità diretta il piano prevede che l'attività d'impresa è funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario nell'interesse prioritario dei creditori, oltre che dell'imprenditore e dei soci. In caso di continuità indiretta la disposizione di cui al periodo che precede, in quanto compatibile, si applica anche con riferimento all'attività aziendale proseguita dal soggetto diverso dal debitore”.

Finalmente viene affrontato il problema implicito di ogni attestatore nei piani con continuità indiretta: il piano, qualora i flussi di cassa differiti per i creditori derivino dalla continuità indiretta in quanto tale (e non da pagamenti del terzo alla data di trasferimento, o differiti ma sostenuti da idonee garanzie), deve spingersi all'esame dell'attività di risanamento del terzo affittuario, e dunque del piano di concordato faranno parte tutti i dati e le informazioni di quest'ultimo.

Vi saranno dunque due piani di risanamento interni al piano concordatario, uno dell'impresa in concordato e uno dell'affittuario/acquirente (che fornirà i flussi del primo), che saranno sottoposti ad attestazione prima, e a giudizio di fattibilità poi.

A quest'ultimo riguardo, ricordiamo che – costituendo la fattibilità economica una condizione di ammissibilità alla procedura concorsuale, che deve permanere dalla data di ingresso in procedura a quella dell'omologa (almeno) – il disposto del secondo comma dell'art. 84 CCI implica anche la necessità per il Commissario Giudiziale di esprimersi sugli andamenti economici dell'affittuario durante tutto il corso della procedura.

Ciò comporta che gli obblighi informativi che il tribunale dovrà disporre in sede di fissazione del termine iniziale di deposito di piano e proposta dovranno tenere conto di tale necessità di monitoraggio sul mantenimento del requisito di fattibilità economica, anche al fine dell'esperimento dei rimedi necessari laddove tale requisito di ammissibilità cessi di sussistere. Il current trading sarà dunque un elemento ancor più fondamentale per i Commissari Giudiziali, soprattutto a fronte della responsabilità in capo a questi ultimi per non essere eventualmente intervenuti in presenza di circostanze che lo avrebbero richiesto.

Il piano di risanamento, dovendo includere tutte le informazioni derivanti dal terzo acquirente dell'azienda laddove questi non proceda a pagare l'azienda integralmente alla data di trasferimento, ben difficilmente potrà prevedere una sua vendita all'asta con pagamento differito non adeguatamente cauzionato, pena la impossibilità di rispettare l'art. 84 secondo comma CCI.

Conclusioni

L'evoluzione normativa da un sistema volto a monitorare il rischio di revoca ad un assetto che ha riportato nei tribunali anche il sindacato sulla fattibilità economica, se da un lato risponde ad esigenze ampiamente documentate nella fase di delega, dall'altro non è stata tuttavia accompagnata da una ridefinizione degli obblighi informativi, anche da parte della dottrina, e dunque assistiamo anche post riforma ad un apparato piuttosto semplice e vago relativamente al contenuto degli obblighi relativi al current trading.

In presenza di soggetti terzi incaricati della gestione dell'azienda – provvisoriamente, con affitto, o definitivamente ad esito del suo trasferimento – occorre rafforzare i presidi informativi, anche intervenendo sugli accordi contrattuali esistenti tramite richieste da parte degli organi della procedura.

Un intervento del legislatore delegato in sede di modifica del decreto legislativo 14/2019 nell'ambito delle prerogative riservate al governo potrebbe apportare alla norma (art. 44 e art. 93 CCI) modifiche nel senso di ampliamento e precisazione degli obblighi informativi, nonché di effetti dell'ammissione alla procedura.

Dovrebbe cioè prevedersi all'art. 44 CCI un'informativa rafforzata riguardo al current trading durante la fase del concordato in bianco, prevedendone altresì l'ampliamento e la prosecuzione dopo l'ammissione alla procedura, laddove il piano depositato preveda la continuità aziendale.

In presenza di richieste di dati da parte di terzi interessati al fine di presentare offerte concorrenti per l'azienda anche affittata ovvero proposte di concordato concorrenti, sarebbe altrettanto auspicabile un intervento normativo all'art. 93 CCI che incrementi le prerogative informative del Commissario Giudiziale, ponendo l'accento sulla completezza, l'attualità e la tempestività delle informazioni che il debitore, ovvero l'affittuario, loro malgrado, dovrà fornire al Commissario Giudiziale

L'esigenza di monitoraggio del current trading in generale risponde alla decisione del legislatore di rimettere al tribunale la valutazione sulla fattibilità economica dei piani, e va tutelata anche con adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili da verificare in capo al debitore. Qualora tali adeguati assetti non siano presenti o comunque le informazioni siano inadeguate, il ruolo dell'advisor finanziario diventa cruciale sia nell'ausilio al debitore riguardo al puntuale e preciso adempimento dei propri obblighi informativi, sia nella necessaria interlocuzione con gli organi della procedura nella difficile attività di valutazione del current trading, proprio nelle delicate fasi dell'ammissione alla procedura, dove in poco tempo il tribunale sarà chiamato ad esprimersi sulla fattibilità economica.

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