Riscossione di sanzioni e interessi: termini di prescrizione
05 Agosto 2019
Il diritto del Fisco alla riscossione di sanzioni e interessi è soggetto alla prescrizione quinquennale - anziché a quella ordinaria decennale ex art. 2946 c.c. - in quanto con l'iscrizione a ruolo le singole obbligazioni non subiscono un effetto novativo venendo inglobate in un unico credito non più scorporabile nelle voci originarie, anche in ordine all'individuazione di diversi termini di prescrizione del credito; né si verifica una soggettiva, subentrando l'Ente della riscossione all'Ente impositore quale soggetto avente diritto alla riscossione del credito.
La prescrizione decennale per interessi e sanzioni non è neppure rinvenibile nella disposizione di cui al comma 6 dell'art. 20 del D.Lgs. n. 112/1999 (laddove stabilisce la possibilità per l'ente creditore di riaffidare in riscossione somme all'agente della riscossione “a condizione che non sia decorso il termine di prescrizione decennale”) in quanto essa regola esclusivamente il rapporto tra ente creditore e agente per la riscossione e utilizza una “espressione ellittica” con cui il legislatore richiama genericamente il termine che si applica ordinariamente all'esercizio del potere di riscossione. Da essa, pertanto, non discende l'effetto generale consistente nel mutamento del regime prescrizionale, eventualmente diverso da quello ordinario, dei singoli crediti oggetto di riscossione.
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