Attestazione di conformità: la Corte ribadisce gli oneri in capo all'avvocato

Redazione scientifica
06 Agosto 2019

La Cassazione riepiloga gli oneri di deposito e attestazione in capo all'avvocato ricorrente per cassazione in caso di ricorso notificato via PEC.

Ricorso notificato via PEC: oneri in capo all'avvocato. Con l'ordinanza n. 19119 del 17 luglio 2019, la Cassazione ha accuratamente riepilogato gli oneri di attestazione in capo all'avvocato.
Nel dettaglio, si precisa che «il ricorrente per cassazione ha l'onere di depositare il ricorso entro venti giorni dall'ultima notifica (art. 369, comma 1, c.p.c.). Tale onere è prescritto a pena di improcedibilità, ed ha lo scopo di consentire alla Corte il controllo officioso del rispetto dei termini per proporre l'impugnazione, nonché dei termini per l'utile introduzione della procedura».

Deposito delle copie cartacee e attestazione di conformità all'originale. Posto che nel caso all'esame della Cassazione il ricorso è stato notificato tramite PEC, i Giudici ricordano che «quando il ricorso venga notificato per mezzo della posta elettronica certificata, il ricorrente deve assolvere l'onere di deposito, di cui all'art. 369 c.p.c., depositando copia cartacea: (a) del ricorso; (b) del messaggio di posta elettronica cui era allegato; (c) della relazione di notificazione; (d) della ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica cui era allegato il ricorso».
Precisa la Cassazione che tale deposito, tuttavia, da solo non è sufficiente poiché le regole sul PCT non si applicano al giudizio di legittimità e pertanto davanti alla Corte di Cassazione occorre il deposito delle copie analogiche di tutti gli atti processuali. Infatti, una volta che gli atti processuali sono stati formati e trasmessi in modalità informatica, la produzione in giudizio deve avvenire con le seguenti modalità: (a) stampando e depositando il documento elettronico; (b) attestando, da parte del difensore, che la copia depositata è conforme all'originale.
La mancanza di attestazione di conformità all'originale della stampa dei suddetti documenti rende improcedibile il ricorso, a meno che l'altra parte, costituendosi, nulla osservi circa la conformità all'originale delle copie prodotte dal ricorrente. Questo principio è stato stabilito dalle Sezioni Unite (Sentenza n. 22438 del 24 settembre 2018) che hanno chiarito che «il deposito in cancelleria, nel termine di venti giorni dall'ultima notifica, di copia analogica del ricorso per cassazione predisposto in originale telematico e notificato a mezzo o PEC, senza attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53 del 1994 o con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non ne comporta l'improcedibilità ove il controricorrente (anche tardivamente costituitosi) depositi copia analogica del ricorso ritualmente autenticata ovvero non abbia disconosciuto la conformità della copia informale all'originale notificatogli. Viceversa, ove il destinatario della notificazione a mezzo PEC del ricorso nativo digitale rimanga solo intimato ovvero disconosca la conformità all'originale della copia analogica non autenticata del ricorso tempestivamente depositata, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità sarà onere del ricorrente depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica sino all'udienza di discussione o all'adunanza in camera di consiglio».

Ricorso improcedibile. Nel caso concreto, la Suprema Corte ha dichiarato improcedibile il ricorso poiché privo della dimostrazione della regolarità della notifica. Infatti, i Giudici hanno rilevato che la copia del messaggio PEC, della ricevuta di avvenuta consegna e della relata di notifica depositate dalla ricorrete sono prive dell'attestazione di conformità, ai sensi del disposto dell'art. 9, commi 1-bis e 1-ter, della l. n. 53 del 1994 per cui «(a) in tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis dell'art. 9, l. n. 53/1994; (b) quando non si possa depositare telematicamente un atto telematicamente notificato, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte».

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.