Trasportato danneggiato in un sinistro stradale: è incapace a testimoniare
09 Agosto 2019
Il principio, affermato la prima volta nel 1974 dalla Corte di Cassazione, è stato ulteriormente ribadito dalla VI sezione civile nell'ordinanza n. 19121 depositata 17 luglio 2019.
La vicenda. Una donna conveniva dinanzi al Giudice di Pace una compagnia di assicurazione, quale impresa designata dal Fondo Garanzia Vittime della Strada, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conseguenza di un sinistro che, secondo la medesima attrice, risultava ascrivibile al conducente di un veicolo restato sconosciuto. Il mezzo antagonista, invadendo l'opposta corsia di marcia, aveva investito frontalmente il veicolo condotto dalla donna, per poi dileguarsi. Il Giudice di Pace accoglieva la domanda, tuttavia la donna proponeva appello lamentando la sottostima del danno: non le era stato riconosciuto il danno emergente rappresentato dalle spese di lite sostenute nella fase di trattativa stragiudiziale. Inoltre, la compagnia aveva appellato la pronuncia in via incidentale. Il Tribunale accoglieva l'appello incidentale formulato dall'assicurazione, condividendo la tesi secondo cui l'unica testimone escussa, sorella dell'attrice e trasportata sul veicolo incidentato, risultava incapace e deporre ex art. 246 c.p.c. (“Incapacità a testimoniare”), in quanto era stata coinvolta e danneggiata nel sinistro, quindi risarcita dalla compagnia medesima. La questione approda in Cassazione, dove il collegio della VI sezione civile, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ribadisce l'orientamento, oramai pacifico sul punto: la vittima di un incidente stradale, pure ove sia stata già risarcita, risulta incapace di deporre nel giudizio che pende tra un'ulteriore vittima ed il responsabile.
L'interesse giuridico della vittima, nonostante il ristoro già ottenuto. Più in particolare, la vittima di un incidente vanta in ogni caso un interesse giuridico, e non solo di fatto, all'esito della controversia introdotto da un altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile verso il testimone, oppure quando il diritto del testimone o sia già prescritto, ovvero si sia già estinto per adempimento ovvero rinuncia. Lo stesso testimone potrebbe comunque intervenire nel giudizio promosso verso il responsabile al fine di far valere il risarcimento dei danni cd. “a decorso occulto” ovvero “lungolatenti”, oppure sopravvenuti all'adempimento e non prevedibili al momento in cui è stato incassato il ristoro e che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sfuggono sia alla prescrizione che agli effetti del cosiddetto “diritto quesito”. In definitiva, la circostanza che il testimone chiamato a deporre nel giudizio avente ad oggetto il risarcimento del danno cagionato da un incidente stradale, e trasportato su uno dei mezzi coinvolti, sia stato già risarcito, non lo abilita a deporre qualora abbia riportato danni in conseguenza del sinistro medesimo.
L'incapacità a deporre. L'incapacità a testimoniare sussiste nel caso ove il soggetto possa intervenire nel giudizio ove sia chiamato a deporre, e nessuna influenza può avere, sulla questione, che la persona trasportata possa beneficiare delle presunzioni ex art. 2054 c.c. ed art. 141 cod. ass. (d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209). Invero, pure la responsabilità del vettore o del suo assicuratore verso il trasportato, è sempre una responsabilità per colpa presunta e non oggettiva: ne consegue che il trasportato danneggiato vanta un interesse giuridico, e non di mero fatto, all'esito della controversia principiata tanto dal vettore contro l'antagonista, quanto a quella in prodotta dalla controparte contro il vettore.
Gli interessi del trasportato-danneggiato-testimone. Secondo il collegio di legittimità, in ambedue i casi da ultimo illustrati, il trasportato testimone può vantare, principalmente, tre categorie di interessi:
L'orientamento consolidato. Nel dichiarare inammissibile il ricorso, i giudici ermellini ribadiscono il risalente principio, in plurime occasioni replicato, secondo cui: “La configurabilità in capo ad un soggetto di quell'interesse concreto ed attuale che sia idoneo ad attribuirgli, in relazione alla situazione giuridica che forma oggetto del giudizio, la legittimazione a chiedere nello stesso processo il riconoscimento di un proprio diritto a contrastare quello da altri fatto valere e che lo renda incapace a testimoniare, deve essere valutato indipendentemente dalle vicende che rappresentano un posterius rispetto alla configurabilità di quell'interesse; pertanto l'eventuale opponibilità della prescrizione così come non potrebbe impedire la partecipazione al giudizio del titolare del diritto prescritto, così non può rendere tale soggetto carente dell'interesse previsto dall'art. 246 c.p.c. come causa di incapacità a testimoniare” (Cass. civ., sez. III civile, sent. 1 giugno 1974 n. 1580). |