Mutuo: l’erronea indicazione dell’ISC praticato non comporta nullità

La Redazione
09 Agosto 2019

L'erronea indicazione dell'ISC pubblicizzato, pur concretandosi in un comportamento illecito dell'intermediario bancario e finanziario, è insuscettibile di comportare gli effetti di nullità di cui all'art. 117, comma 6, TUB

Nei contratti di mutuo, l'eventuale errata indicazione di un TAEG non corrispondente a quello reale non incide sugli elementi strutturali del contratto (accordo, causa, oggetto) ma può al più determinare una violazione degli obblighi di trasparenza e informazione legislativamente imposti all'operatore bancario a tutela del contraente debole, nonostante il carattere imperativo dei precetti violati.

L'erronea indicazione dell'ISC pubblicizzato, pur concretandosi in un comportamento illecito dell'intermediario bancario e finanziario, è insuscettibile di comportare gli effetti di nullità di cui all'art. 117, comma 6, TUB, concretando esclusivamente una violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza.

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