Responsabilità processuale aggravata da lite temeraria: presupposti e onere probatorio

Raffaella Caminiti
09 Agosto 2019

L'esercizio del diritto di azione e di difesa, tutelato dall'art. 24 Cost., può integrare un illecito e arrecare danno al contraddittore qualora non avvenga nel rispetto dei principi di buona fede e lealtà processuale, ma assuma i caratteri della temerarietà di cui all'art. 96 c.p.c. . L'accoglimento dell'istanza di condanna per responsabilità aggravata postula l'accertamento, in capo alla parte soccombente, della «mala fede» o «colpa grave» (comma 1), ovvero della violazione del canone della «normale prudenza» (comma 2)...
Premessa

La responsabilità processuale aggravata da lite temeraria, disciplinata dall'art. 96 c.p.c. , ruota attorno alla nozione di abuso del processo che ha conosciuto, soprattutto negli ultimi due lustri, una vera e propria «esplosione», come dimostra la pubblicazione dei numerosi libri e articoli sul tema, in parallelo con i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità (specialmente in relazione al frazionamento di un unico credito in molteplici domande giudiziali, Cass. civ., Sez. Un., 15 novembre 2007, n. 23726) e con l'introduzione, ad opera dell'art. 45, comma 12, l. 18 giugno 2009, n. 69 , di una vera e propria sanzione, indipendente sia dalla domanda di parte, sia dalla prova del danno causalmente derivato dalla condotta processuale dell'altro litigante (art. 96, comma 3 c.p.c.).

L'elemento più rilevante che emerge dall'esegesi dottrinaria e giurisprudenziale è che l'abuso del processo non si configura soltanto quale condotta contraria ai principi di lealtà e correttezza, ma come un vero e proprio abuso della «potestas agendi», utilizzando il potere di promuovere la lite, di per sé legittimo, per finalità diverse da quelle cui esso è preordinato, con conseguente produzione di effetti pregiudizievoli per la controparte (tra le tante, in ultimo, Cass. civ. sez. un., 13 settembre 2018, n. 22405 ) e, secondo una prospettiva più ampia, per l'intera collettività.

Con le numerose pronunce in tema di parcellizzazione giudiziale del credito (tra le più recenti, Cass. civ., sez. II, 15 febbraio 2018, n. 3738; Cass. civ., sez. VI, 27 luglio 2018, n. 19898; sull'interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata, Cass. civ., Sez. Un.,16 febbraio 2017, n. 4090 e n. 4091; Cass. civ., sez. II, 28 dicembre 2017, n. 31012; Cass. civ., sez. II, 6 luglio 2018, n. 17893; Cass. civ., sez. II, 13 agosto 2018, n. 20714; Cass. civ., sez. VI, 26 novembre 2018, n. 30586 ), la Corte di legittimità ammonisce sul fatto che la giurisdizione non è una risorsa illimitata e il frazionamento del credito in relazione a un rapporto unitario dà luogo ad abuso del processo, con pregiudizio non soltanto del debitore ma anche dell'amministrazione della Giustizia.

Abbandonata la concezione del processo quale «giuoco» (Calamandrei) riconducibile soltanto ai soggetti coinvolti nella causa, lo sguardo si amplia verso una prospettiva pubblicistica con riferimento agli interessi iperindividuali nell'ottica del canone del «giusto processo» (Santoriello).

Qualificata dottrina (Toppetti) ha, in proposito, rilevato come la disciplina sull'abuso del processo tenda a bilanciare il diritto del singolo (garantito dall'art. 24 Cost. ) ad agire e difendersi in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi, con l'interesse pubblico a un giusto processo, sancito dall'art. 111 Cost. che, al comma 2, enuncia il principio della «ragionevole durata», la cui attuazione è rimessa al legislatore.

Fatta questa doverosa premessa sulla nozione di abuso del processo (che, come si è detto, deve lo sviluppo più recente soprattutto all'opera della giurisprudenza), si consideri che anche il legislatore del 1942 aveva posto attenzione ai rischi connessi a un uso distorto dello strumentario processuale, introducendo alcune disposizioni aventi lo scopo di dissuadere i comportamenti «temerari».

Tra queste, l'istituto più importante è senza dubbio quello della responsabilità aggravata, per l'appunto da lite temeraria.

Nei successivi paragrafi si procede all'analisi dei primi due commi dell'art. 96 c.p.c.

L'istituto della lite temeraria: il comma 1 dell'art. 96 c.p.c.

La norma processuale in esame prevede la condanna della parte soccombente in caso di iniziative giudiziarie intraprese con violazione, anzitutto, del generale dovere di buona fede, che dovrebbe naturalmente assistere la determinazione di adire la via giudiziale.

Autorevole dottrina (Calvosa) ha ritenuto che il fondamento di tale istituto debba rinvenirsi nella violazione dei doveri di lealtà e probità sanciti dall'art. 88 c.p.c.

Ai fini della condanna per responsabilità aggravata da lite temeraria devono sussistere tre presupposti.

Il primo è oggettivo ed è rappresentato dalla soccombenza totale di una parte processuale con conseguente condanna alle spese (tra le tante, Cass. civ. sez. I, 2 marzo2001, n. 3035; Cass. civ. sez. II, 12 ottobre 2009, n. 21590; Trib. Milano sez. VIII, 28 novembre 2012; sull'inapplicabilità della norma in caso di soccombenza reciproca, più recentemente, Cass. civ. sez. I, 13 ottobre 2017, n.24158 ).

Parte della dottrina ritiene, tuttavia, che l'esito processuale non debba essere necessariamente di soccombenza totale, ritenendo ammissibile una condanna per lite temeraria anche in caso di soccombenza parziale o reciproca (Gualandi, Pajardi, Vecchione).

E così, secondo Ghirga, nel quadro di un processo che aspiri ad essere giusto, sarebbe iniquo non sanzionare l'illecito processuale solo perché chi lo ha commesso sia risultato poi soccombente parzialmente.

Il secondo presupposto, di carattere soggettivo, è costituito dalla «mala fede» o «colpa grave» nell'aver agito o resistito in giudizio.

Sul punto la giurisprudenza di legittimità e di merito ha più volte affermato che la «mala fede» consiste nella consapevolezza dell'infondatezza della propria domanda o difesa, mentre la colpa grave si sostanzia nella mancanza di quel minimo di diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza (tra le numerose pronunce, Cass. civ. sez. II, 5 febbraio 2018, n. 2758; Cass. civ. sez. un., 20 aprile 2018, n. 9912; Cass. civ. sez. un., 13 settembre 2018, n. 22405 cit., la quale annovera, «a titolo esemplificativo, la pretestuosità dell'iniziativa giudiziaria per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, la manifesta inconsistenza giuridica delle censure in sede di gravame ovvero la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione»; nella giurisprudenza di merito, Trib. Rovigo, 21 novembre 2018, n. 808; Trib. Roma, sez. XVII, 8 gennaio 2019, n. 402; Trib. Alessandria, sez. lav., 10 gennaio 2019, n. 6).

A titolo chiarificatore, è stata ravvisata l'ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, comma 1 c.p.c. ) allorché il creditore chieda e ottenga un provvedimento monitorio nei confronti del debitore dopo che questi ha pagato l'intera sorte capitale (Cass. civ. sez. III, 15 aprile 2010, n. 9033).

Sempre in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il Tribunale aretino ha accolto la domanda di risarcimento del danno, formulata ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c. , ritenuto che la genericità del contenuto dell'opposizione, le prove documentali dimesse dall'opposto sin dalla proposizione del ricorso per decreto ingiuntivo e la condotta processuale complessiva tenuta dall'opponente denotassero l'assoluta mala fede di quest'ultimo, sicché l'opposizione doveva ritenersi proposta al solo scopo di procrastinare il termine dell'esecuzione (Trib. Arezzo, 11 settembre 2018, n. 851).

Non integra, invece, l'elemento soggettivo richiesto per la condanna per responsabilità processuale aggravata la mera prospettazione di tesi giuridiche riconosciute errate dal giudice (Cass. civ. sez. III, 30 giugno 2010, n. 15629), né la mera opinabilità della pretesa fatta valere in giudizio (tra le più recenti, Cass. civ. sez. I, 9 febbraio 2017, n.3464; Trib. Genova sez. II, 18 gennaio 2018, n.181).

Il terzo presupposto è rappresentato dalla prova della concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza diretta e immediata del comportamento processuale della controparte.

Si registrano in giurisprudenza diversi orientamenti.

Secondo un indirizzo giurisprudenziale più rigoroso, il giudice non può liquidare, neppure con ricorso a criteri equitativi, il danno ai sensi dell'art. 96 comma 1 c.p.c. in mancanza della prova, incombente sulla parte istante, sia dell'an sia del quantum debeatur, o comunque ove dagli atti del processo non risultino elementi obbiettivi dai quali possa evincersi la concreta esistenza del danno (Cass. civ. sez. II, 1 dicembre 1995, n. 12422; Cass. civ., sez. I, 9 settembre 2004, n. 18169; Cass. civ. sez. III, 8 giugno 2007, n. 13395; Trib. Bari, sez. II, 13 giugno 2012, n. 2143; Cass. civ. sez. lav., 11 dicembre 2012, n. 22659; Cass. civ. sez. lav., 15 aprile 2013, n. 9080; Trib. Potenza, 10 novembre 2016, n. 1340).

Altro orientamento, attenuando l'onere probatorio gravante sul danneggiato, ritiene che il pregiudizio derivante da condotte processuali dilatorie o defatigatorie della controparte possa desumersi da nozioni di comune esperienza (Cass. civ. sez. III, 23 agosto 2011, n.17485; Trib. Bari sez. II, 27 luglio 2012, n. 2710; Trib. Bari sez. II, 19 settembre 2012, n. 2934; Trib. Trento, 21 luglio 2017, n. 751), anche alla stregua del principio della ragionevole durata del processo (art. 111, comma 2 Cost.) e della l. 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. legge Pinto), «secondo cui, nella normalità dei casi e secondo l'“id quod plerumque accidit”, ingiustificate condotte processuali, oltre a danni patrimoniali, causano “ex se” anche danni di natura psicologica che, per non essere agevolmente quantificabili, vanno liquidati equitativamente sulla base degli elementi in concreto desumibili dagli atti di causa (Cass. n. 24645/2007)» (Cass. civ. sez. II, 18 febbraio 2011, n. 3993).

L'accertamento della temerarietà della lite implica un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato, ovvero «se la sua motivazione in ordine alla sussistenza o meno dell'elemento soggettivo ed all'an ed al quantum dei danni di cui è chiesto il risarcimento risponde ad esatti criteri logico-giuridici» (Cass. civ. sez. II, 12 gennaio 2010, n. 327; in senso conforme, Cass. civ. sez. I, 8 settembre 2003, n. 13071).

La domanda di condanna per lite temeraria può essere proposta nel giudizio di legittimità, purché sia formulata, a pena di inammissibilità, nel controricorso (Cass. civ. sez. VI, 11 ottobre 2011, n. 20914; Cass. civ. sez. trib., 5 dicembre 2012, n. 21805; Cass. civ. sez. VI, 30 ottobre 2018, n. 27715).

Segue. Il comma 2 dell'art. 96 c.p.c.

Con riferimento alle fattispecie di cui all'art. 96, comma 2 c.p.c., i presupposti perché possa pronunciarsi la condanna per lite temeraria sono due:

  • il primo, avente carattere oggettivo, è rappresentato dall'inesistenza del diritto a tutela del quale il provvedimento è stato richiesto, adottato e posto in esecuzione;
  • il secondo ha, invece, carattere soggettivo ed è costituito dalla mancanza di «normale prudenza» nell'agire in giudizio.

Consta rilevare che è andato consolidandosi nel tempo l'orientamento giurisprudenziale (tra le pronunce più risalenti, Cass. civ., sez. III, 30 gennaio 1979, n. 681; Cass. civ., sez. III, 18 gennaio 1983, n. 477; Cass. civ., sez. III, 21 febbraio 1985, n. 1545; conformi, Trib. Enna, 30 novembre 2009; Cass. civ., sez. I, 23 giugno 2011, n. 13827; App. Bari, sez. I, 20 dicembre 2012, n.1393; Cass. civ., sez. III, 29 luglio 2013, n. 18222; Trib. Massa, 16 novembre 2018, n. 804) secondo cui a integrare questo presupposto è sufficiente la «colpa lieve», come per la comune responsabilità aquiliana.

Sempre per quanto attiene all'individuazione dell'elemento soggettivo, in giurisprudenza si è fatto anche riferimento alla «colpevole leggerezza» della parte nel promuovere misure coercitive nonostante la carenza di un valido titolo giuridico (Cass. civ. sez. III, 6 ottobre 1979, n. 5175), alla mancanza della «normale prudenza del padre di famiglia» (Cass. civ., sez. I, 2 marzo 1995, n. 2398), all'inosservanza da parte dell'istante delle norme di condotta ispirate alla «cautela dell'uomo di media diligenza» (Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1985, n. 5132) o, ancora, alla sufficiente probabilità e prevedibilità del successivo accertamento dell'inesistenza del diritto (Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2003, n. 15551).

In dottrina (Andrioli) le ragioni del maggiore rigore per integrare la responsabilità aggravata del capoverso dell'art. 96 c.p.c. sono state ravvisate nella maggiore ponderazione imposta nel compimento di attività che non postulano una verifica definitiva dell'esistenza del diritto tutelato.

Esclusa la possibilità di individuare una nozione di difetto di «normale prudenza» valevole e applicabile a tutte le ipotesi disomogenee contemplate dalla norma processuale in esame, sempre in dottrina (Andrioli, Scarselli) l'intensità dell'elemento soggettivo è stato graduato in relazione a tali diverse ipotesi, valutando con rigore via via decrescente le attività poste in essere dalla parte:

  1. senza alcun controllo dell'autorità giudiziaria (trascrizione della domanda giudiziale, esecuzione promossa su titolo stragiudiziale);
  2. in esecuzione di provvedimento giudiziale reso a contraddittorio non integro (attuazione di una misura cautelare concessa con decreto inaudita altera parte);
  3. in attuazione di provvedimento giudiziale reso in pieno contraddittorio.

La domanda di risarcimento del danno ex art. 96, comma 2 c.p.c. per l'instaurazione o il compimento dell'esecuzione forzata in mancanza di titolo esecutivo (originaria o sopravvenuta a seguito dell'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva), può essere avanzata dinanzi al giudice del giudizio di merito in cui il titolo esecutivo si è formato, ovvero dinanzi al giudice dell'opposizione all'esecuzione, mentre non è ammissibile una domanda di condanna per responsabilità processuale aggravata proposta dinanzi al giudice dell'opposizione agli atti esecutivi (Cass. civ. sez. III, 23 gennaio 2013, n.1590; Cass. civ. sez. III, 14 luglio 2015, n.14653).

Spetta allo stesso giudice, chiamato ad accertare l'inesistenza del diritto di procedere in via esecutiva, l'accertamento della sussistenza della condotta colposa e imprudente, come pure la liquidazione del danno (Cass. civ., sez. III, 21 settembre 2017, n. 21944).

Ove la parte, che ha instaurato un giudizio avente ad oggetto beni immobili, abbia proceduto alla trascrizione della domanda giudiziale al di fuori dei casi previsti dagli artt. 2652 e 2653 c.c., la domanda risarcitoria promossa dalla controparte in conseguenza di tale illegittima trascrizione può essere proposta anche in un diverso giudizio, ai sensi non già dell'art. 96 c.p.c., ma dell'art. 2043 c.c. (Cass. civ., Sez. Un., 23 marzo 2011, n. 6597).

E ancora, l'iscrizione di ipoteca giudiziale su un bene immobile che, in ragione dell'esito della lite, sia risultata illegittima e imprudente, costituisce secondo i giudici di legittimità una situazione fonte di per sé di danno risarcibile anche per il proprietario del bene ipotecato, in considerazione della potenziale perdita di occasioni di commerciare il bene, dell'onere di dimostrare al terzo interessato all'acquisto il venir meno della causa giustificativa dell'ipoteca e, in ogni caso, della diminuzione delle utilitates che egli potrebbe conseguire se il bene fosse libero, determinando una diminuzione del prezzo o un qualche altro pregiudizio (Cass. civ., sez. III, 2 novembre 2010, n. 22267).

In tema di danno derivato dall'incauta trascrizione di un pignoramento, la Suprema Corte ha precisato che la domanda risarcitoria è proponibile in via autonoma soltanto se non è stata proposta opposizione all'esecuzione, né poteva esserlo, ovvero se, proposta opposizione all'esecuzione, il danno subito dall'esecutato sia insorto dopo la definizione di tale giudizio, a patto che si tratti non di un mero aggravamento del pregiudizio già insorto prima della definizione del giudizio di opposizione all'esecuzione, bensì di un danno nuovo e autonomo (Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2018, n. 28527).

In conclusione

Secondo l'opinione dottrinale e giurisprudenziale prevalente, la responsabilità processuale aggravata da lite temeraria, disciplinata dai primi due commi dell'art. 96 c.p.c., si colloca nell'alveo della responsabilità per fatti illeciti o extracontrattuale (il fatto illecito, causa del danno, è costituito dalla scorretta condotta processuale) ed è in rapporto di specialità rispetto alla regola generale prevista dall'art. 2043 c.c.

La responsabilità processuale aggravata, dunque, pur rientrando concettualmente nel genere della responsabilità per fatti illeciti o aquiliana, va considerata come fattispecie autonoma e non concorrente con quella dell'art. 2043 c.c. (Cass. civ., sez. II, 12 marzo 2002, n. 3573; Cass. civ., 17 ottobre 2003 n. 15551 cit.; Cass. civ., 20 luglio 2004 n. 13455; Cass. civ., sez. III, 24 luglio 2007, n. 16308; Cass. civ., sez. III, 3 marzo 2010, n. 5069; Cass. civ., sez. VI, 16 maggio 2017, n. 12029; Trib. Massa, 16 novembre 2018, n.804 cit.).

In altri termini, il danno riconducibile alla scorretta condotta processuale è soggetto esclusivamente alla speciale disciplina di cui all'art. 96 c.p.c. e non è configurabile un concorso, anche alternativo, tra i due tipi di responsabilità (oltre alle sentenze già citate, Cass. civ., Sez. Un., 6 febbraio 1984, n. 874).

Va, pertanto, riconosciuto carattere esaustivo alla norma processuale in esame, la quale fissa, attraverso la previsione atipica del comma 1 e le condotte specifiche descritte nel capoverso, un'integrale e completa disciplina di tutti i casi di responsabilità risarcitoria per atti o comportamenti processuali temerari, restando, dunque, preclusa la possibilità di invocare (con una domanda autonoma e concorrente) i principi generali della responsabilità per fatto illecito di cui all'art. 2043 c.c. con riguardo a una specifica asserita conseguenza dannosa di quegli stessi comportamenti, stante il rapporto genus-species tra le due discipline (Cass. civ. sez. III, 3 marzo 2010, n. 5069, cit. ; in senso conforme, Cass. civ. sez. III, 20 luglio 2004, n. 13455 cit.; Cass. civ. sez. III, 24 luglio 2007, n. 16308 cit.).

L'azione per responsabilità processuale aggravata è proponibile, secondo la costante giurisprudenza di legittimità, dinanzi al giudice investito della decisione del merito della causa, cui si riferiscono il contegno temerario e i pretesi danni (ex multis, Cass. civ. sez. VI, 16 maggio 2017, n. 12029 cit.; sull'ammissibilità, in via eccezionale, dell'azione di risarcimento dei danni per lite temeraria in un giudizio diverso da quello in cui detta responsabilità è scaturita, Cass. civ., sez. I, 20 maggio 2016, n. 10518 , in un caso di proposizione della domanda risarcitoria nel giudizio di opposizione all'esecuzione, poi rinunciata per non ostacolarne la rapida definizione e, quindi, reiterata in quello di opposizione a decreto ingiuntivo per paralizzare, almeno parzialmente, la domanda avversa).

In dottrina si rinvengono contrapposte tesi interpretative sulla natura giuridica della condanna di cui ai primi due commi dell'art. 96 c.p.c. , in particolare se la stessa abbia una funzione puramente risarcitoria o se, invece, le si possa attribuire una funzione sanzionatoria del litigante temerario.

Qualificata dottrina (Cordopatri, Romualdi) propende per questa seconda tesi.

Sulla questione è intervenuta a fare chiarezza la Consulta, dichiarando la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della norma in questione, censurata con riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost. , nella parte in cui stabilisce che la condanna per lite temeraria necessita dell'istanza di parte, dovendo attribuirsi alla responsabilità aggravata funzione propriamente risarcitoria (Corte Cost., 23 dicembre 2008, n. 435).

Depongono a favore di tale funzione, oltre al tenore letterale della norma (stante l'utilizzo della locuzione «risarcimento dei danni»), il modello di tutela previsto (principalmente la necessità della domanda di parte) e la disomogeneità della condanna ex art. 96 c.p.c. rispetto ad altri istituti disciplinati dal codice di rito, aventi la finalità di contrastare un uso deviato di strumenti processuali (così, ad esempio, le pene pecuniarie previste dagli artt. 220, comma 2 e 226, comma 1 c.p.c. ), potendosi da ciò evincere che la norma in esame è volta principalmente a ristorare non già un interesse pubblico, ma un interesse privato vulnerato (Rossi).

Alle considerazioni che precedono si aggiunga che la giurisprudenza, nell'indagare la natura giuridica del terzo comma dell'art. 96 c.p.c., il quale richiede la rimproverabilità della condotta del soccombente ma non anche la prova del pregiudizio sofferto dalla controparte in conseguenza del processo né la domanda di parte (tra le tante, Cass. civ., Sez. Un., 13 settembre 2018, n. 22405 cit.), ne ha affermato la funzione più propriamente sanzionatoria («una vera e propria pena pecuniaria», Cass. civ., sez. I, 8 febbraio 2017, n. 3311), con finalità deflattive, proprio in contrapposizione alla funzione risarcitoria delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 della stessa norma (cfr. Trib. Varese, sez. I, 30 ottobre 2009, n. 1094, secondo cui il raffronto tra il primo e l'ultimo comma dell'art. 96 c.p.c. «dimostra che la previsione di cui alla prima norma ha carattere risarcitorio e non sanzionatorio e, come tale, richiede prova del danno ingiusto che, se non offerta, determina reiezione dell'istanza»).

Guida all'approfondimento
  • Agnino, Responsabilità aggravata e termine per la richiesta nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, in Ridare.it, 14 dicembre 2018;
  • Allieri, Il divieto di frazionamento del credito. Quale ambito di applicazione dopo Cass. civ., sez. un, 16 febbraio 2017, n. 4090 in www.associazione magistrati.it, 22 marzo 2017;
  • Andrioli, Commento al codice di procedura civile, Napoli, 1956-64;
  • Annecchino, Commento all'art. 96 c.p.c., in Codice di procedura civile commentata, a cura di Vaccarella e Verde, Torino, 1997;
  • Calamandrei, Il processo come giuoco, in Scritti giuridici in onore di Francesco Carnelutti, vol. II, Padova, 1950, 487 e Riv. dir. proc., 1950, I, 23;
  • Calvosa, La condanna al risarcimento dei danni per responsabilità aggravata, in Riv. trim. dir. proc. civ., 1954, 380 ss.;
  • Carrato, Lite temeraria, nuove frontiere del danno, in D&G, fasc. 45, 2006, 34;
  • Cordopatri, L'abuso del processo, Padova, 2000;
  • Di Marzio, Boom di cause: l'antidoto lite temeraria, in D&G, fasc. 45, 2006, 27;
  • Id., Vita nuova per il danno da lite temeraria (in attesa che l'ennesima riforma rimescoli le carte), in Giurisprudenza di Merito, fasc. 6, 2007, 1590;
  • Ghirga, Abuso del processo e sanzioni, Milano, 2012;
  • Giordano, Lite temeraria: colpa grave del soccombente e prova del danno, in Ridare.it, 15 gennaio 2015;
  • Gualandi, Spese e danni nel processo civile, Milano, 1962, 300;
  • Maccario, L'art. 96 c.p.c. e la condanna al risarcimento solo “su istanza dell'altra parte”: ombre di incostituzionalità (e recenti modifiche normative), in Giur. it.,2009, 2243-2246;
  • Mariotti - Caminiti, Natura della condanna ex art. 96, comma 3 c.p.c. e criteri di liquidazione proposti dall'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano, in Ridare.it, 23 ottobre 2018;
  • Id., La responsabilità da processo, Milano, 2018;
  • Mazzola, Responsabilità processuale, Milanofiori Assago, 2013;
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  • Pannullo, La responsabilità per lite temeraria dell'Amministrazione nel giudizio pensionistico innanzi la Corte dei Conti, in Ridare.it, 18 gennaio 2017;
  • Papetti, La lite temeraria, in Giustizia Civile, fasc.c7-8, 2006, 1660;
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  • Id., Responsabilità processuale aggravata da esecuzione forzata in assenza di titolo esecutivo: la discussa competenza del giudice dell'opposizione agli atti esecutivi, in Ridare.it, 17 giugno 2014;
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  • Scarselli, Le spese giudiziali, Milano, 1998, 378;
  • Tarantino, Illegittima iscrizione di ipoteca: si configura la lite temeraria, in D&G, fasc. 83, 2016, 5;
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*Fonte: www.ridare.it

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