Le modalità per l'interruzione della fornitura idrica condominiale
13 Agosto 2019
La legge n. 481/1995 affida all'Autorità, tra gli altri, il compito di promuovere la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria in materia e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo, nonché di contemperare, nella definizione del sistema tariffario, gli obiettivi economicofinanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale Premesso ciò, con delibera n. 311/2019/R/idr, l'Autorità di regolazione per l'energia reti e ambiente (Arera) ha stabilito che, dal primo gennaio 2020, l'acquedotto non potrà più chiudere il rubinetto al condominio se, entro la scadenza dei termini di messa in mora, è stata pagata almeno la metà dell'importo dovuto in un'unica soluzione. L'acquedotto potrà, invece, procedere con le azioni sulla fornitura se l'utenza condominiale non effettua il saldo entro i successivi sei mesi. La procedura regolamentata prevede che il gestore dovrà inviare la costituzione in mora almeno 25 giorni solari dopo la scadenza della fattura, ma non prima di aver inviato un sollecito bonario con allegato il bollettino per il pagamento. C'è inoltre l'obbligo di rateizzare il dovuto in 12 mesi e di informare in modo comprensibile come si possa ottenere la dilazione. Infine, la fornitura limitata, sospesa o disattivata per morosità dovrà essere riattivata entro due giorni feriali dall'attestazione dell'avvenuto saldo da parte dell'utente. |