Legittima la penale a carico del conduttore per la tempestiva restituzione dell'immobile di pregio alla scadenza
16 Agosto 2019
La Corte d'Appello condannava la locatrice al risarcimento, in favore della conduttrice, dei danni ex art. 3 della l. n. 431/98, per aver illecitamente omesso di adibire l'immobile ad abitazione del proprio figlio, come previsto dall'atto di diniego di rinnovazione del contratto. Con la medesima decisione, i giudici confermavano la decisione di primo grado nella parte in cui era stata esclusa la necessità di disporre la riduzione ad equità della clausola penale applicata, ai danni della conduttrice, per il ritardo della restituzione dell'immobile locato. Avverso tale decisione, entrambe le parti hanno proposto ricorso (principale e incidentale) in Cassazione; in particolare, secondo la conduttrice, la Corte territoriale aveva erroneamente affermato la mancata necessità della riconduzione ad equità della clausola penale. Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Difatti, l'apprezzamento dell'eccessività dell'importo fissato con clausola penale dalle parti contraenti, per il caso di inadempimento o di ritardato adempimento, e la valutazione della misura dell'eventuale riduzione equitativa dell'importo medesimo, rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito. Detto ciò, la Corte territoriale aveva espressamente evidenziato come l'esame della particolare natura dell'immobile considerato (appartamento di pregio nel centro storico di Roma) e il carattere notorio dei "tempi irragionevoli richiesti per la formazione e la concreta attuazione di un titolo esecutivo di rilascio di un'abitazione", valessero a rendere ragionevole la pattuizione di una penale che incrementasse anche del 150% l'ammontare originario del canone, al fine di indurre la conduttrice alla tempestiva restituzione dell'Immobile alla scadenza. Per i motivi esposti, i ricorsi di entrambe le parti sono stati rigettati; per l'effetto, è stata confermata la decisione del provvedimento impugnato. |