La notorietà professionale del lavoratore non esonera da responsabilità il committente per affidamento dei lavori a tecnico non certificato

Redazione scientifica
20 Agosto 2019

Il d.m. 22.1.2008 n. 37 reca prescrizioni che intendono garantire la sicurezza dei lavori attinenti agli impianti da esso menzionati, sia per chi attende ad essi - e quindi i lavoratori impegnati nelle attività sugli impianti - che per gli utilizzatori.

Nell'esecuzione della riparazione dell'autoclave, il lavoratore, venuto a contatto con parti dell'impianto elettrico, aveva perso la vita in quanto vittima di elettrocuzione a causa della mancanza del dispositivo di protezione differenziale (cd. salvavita). Nei giudizi di merito, il committente era stato ritenuto responsabile della morte del lavoratore; di conseguenza, quest'ultimo era stato condannato alla pena prevista. In particolare, il committente era stato ritenuto responsabile di aver affidato i lavori a soggetto privo dei requisiti di idoneità tecnica richiesti dall'art. 6, d.m. n. 37/2008. Avverso tale decisione, l'imputato ha proposto ricorso in Cassazione eccependo che l'istruttoria dibattimentale aveva attestato che il lavoratore godeva di una certa “notorietà” nel paese; pertanto, era soggetto qualificato da un grado di esperienza tale da far ritenere che fosse sostanzialmente in possesso dei requisiti di legge.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Invero, lungi dal poter fare affidamento sulla 'fama' in paese, il committente avrebbe dovuto pretendere che il lavoratore documentasse il possesso dei requisiti tecnico-professionali richiesti; tale comportamento risultava certamente esigibile da questo, che non aveva alcuna difficoltà ad accertare l'effettiva competenza del soggetto cui affidava i lavori. Del resto, l'art. 10, co. 2, d.m. n. 37/2008 citato dall'esponente, nel prevedere che "sono esclusi dagli obblighi della redazione del progetto e dell'attestazione di collaudo le installazioni per apparecchi per usi domestici e la fornitura provvisoria di energia elettrica per gli impianti di cantiere e similari", ribadisce la necessità del rilascio di quella certificazione; fermo restando l'obbligo del rilascio della dichiarazione di conformità. In proposito, è stato precisato che le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sono riferibili non solo alle norme inserite nelle leggi specificamente antinfortunistiche, ma anche a tutte quelle che, direttamente o indirettamente, garantiscono la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato; per l'effetto, è stata confermata la sentenza di condanna a carico del committente.

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