Deposito del fascicolo monitorio nella fase di opposizione

22 Agosto 2019

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, è obbligatorio depositare nel fascicolo dell'opposizione il fascicolo monitorio?

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, è obbligatorio depositare nel fascicolo dell'opposizione il fascicolo monitorio? È onere dell'opponente o dell'opposto? È possibile farlo anche successivamente all'iscrizione a ruolo con apposita nota di deposito?

Il deposito del fascicolo monitorio nella fase di opposizione è onere dell'opposto. Sul punto si segnala un acceso dibattito giurisprudenziale. La maggior parte della giurisprudenza ritiene la produzione del fascicolo monitorio all'interno della procedura di opposizione a decreto ingiuntivo condizione imprescindibile per permettere al Giudice della fase di opposizione di valutare la documentazione in esso contenuta e, quindi, i documenti posti alla base del ricorso per decreto ingiuntivo.

Tuttavia, il Tribunale di Mantova con sentenza 25 giugno 2015, ha ritenuto necessaria la produzione del fascicolo monitorio ma ha altresì stabilito come – nel caso di specie – non debbano operare le ordinarie preclusioni di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., «Deve, infatti, aversi riguardo al fatto che i documenti in questione sono già stati depositati e messi a disposizione dell'opponente al momento in cui gli è stato notificato il decreto ingiuntivo opposto e che egli li ha senz'altro esaminati al fine di proporre l'opposizione; appare, quindi, più corretto ritenere che lo sbarramento processuale potrà tutt'al più riguardare le nuove produzioni ma non potrà incidere su un thema probandum che si è già fissato ancor prima della proposizione dell'opposizione».

Si segnala di contro che il Tribunale di Bologna (Trib. Bologna, 7 dicembre 2017, n. 2709nota di Luca Sileni) ha chiarito come la produzione del fascicolo oggetto di commento non solo non debba seguire le ordinarie preclusioni di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., ma ha ritenuto tale produzione superflua in virtù delle nuove funzionalità di visualizzazione dei fascicoli introdotte nel software in dotazione a tutti i Magistrati.

Tuttavia, al netto di quest'ultimo orientamento giurisprudenziale, sarà sempre opportuno ridepositare il contenuto nel fascicolo monitorio al momento del deposito della comparsa di costituzione risposta nel giudizio di opposizione. In particolare l'opposto dovrà procedere attestando la conformità delle copie informatiche del ricorso e decreto scaricati dal fascicolo telematico del procedimento monitorio, mentre i documenti allegati potranno essere ridepositati senza alcuna attestazione.

L'opponente, invece, avrà solo l'onere di effettuare l'avviso di opposizione laddove l'opposizione stessa sia stata notificata in proprio ai sensi della l. n. 53/1994.

Sarà invece opportuno depositare copia del ricorso notificato al cliente attestandone la conformità o producendo la PEC costituente la notifica al fine di provare la tempestività dell'opposizione.

*Fonte: www.ilprocessotelematico.it

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