Allegato alla PEC non apribile per un problema al pc: il destinatario deve informare il mittente incolpevole

Redazione scientifica
22 Agosto 2019

Nel momento in cui si genera la ricevuta di accettazione e consegna della PEC nella casella del destinatario, si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte di quest'ultimo. Pertanto spetta al consegnatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione (es. impossibilità a visionare gli allegati) legata ad un malfunzionamento del proprio strumento telematico, così da dare a questi la possibilità di porre rimedio all'inconveniente.

Eccepita inammissibilità del ricorso. In un contenzioso tra l'INAIL e una lavoratrice per il pagamento delle indennità e delle spese mediche derivanti da un infortunio avvenuto sul luogo di lavoro, la Cassazione ha rilevato in via preliminare l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dal difensore della dipendente. Quest'ultimo, infatti, ha rilevato che il ricorso è stato notificato via PEC in data 16/6/2014, mentre in data 11/6/2014 è stata comunicata via PEC solo la relata di notifica in quanto il file con il ricorso allegato non era apribile.

Ricevute successive al deposito telematico e perfezionamento della notifica. I Giudici osservano che, come sancito dalla Cass. n. 25819/2017 in merito alla pretesa illeggibilità degli allegati del messaggio PEC, «la posta elettronica certificata è il sistema che, per espressa previsione di legge (D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68) consente di inviare al destinatario e-mail con valore legale equiparato ad una raccomandata con ricevuta».
Pertanto, il sistema garantisce l'opponibilità a terzi del messaggio poiché emette ricevute che consentono di certificarne l'avvenuta spedizione e la consegna, oltre che l'assenza di alterazioni. Ogni avviso inviato dai gestori della PEC possiede un riferimento temporale che attesta data e ora di ognuna delle operazioni descritte. Gli avvisi sono inviati anche laddove si verifichino errori in qualunque fase processuale (accettazione, invio e consegna) così da non far permanere dubbi sullo stato della spedizione del messaggio.
Pertanto, secondo l'orientamento giurisprudenziale, la verifica dell'avvenuta accettazione del sistema e della successiva consegna, ad una certa data e ora, del messaggio PEC contenente l'allegato notificato basta a far ritenere perfezionata e valida la notifica.

Allegati non apribili e dovere di collaborazione del destinatario. Se il difensore destinatario non riesce a leggere il messaggio PEC per un malfunzionamento del proprio computer, ciò rappresenta una sua mancanza di diligenza poiché egli è tenuto a dotarsi di strumenti informatici efficienti. Dunque, «nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione della PEC e di consegna della stessa nella casella del destinatario si determina una presunzione di conoscenza della comunicazione da parte del destinatario (…). Spetta quindi al destinatario, in un'ottica collaborativa, rendere edotto il mittente incolpevole delle difficoltà di cognizione del contenuto della comunicazione legata all'utilizzo dello strumento telematico».
In applicazione dei ricordati principi, i Giudici rilevano che nel caso di specie sarebbe stato dovere del difensore della lavoratrice informare il mittente della difficoltà nel visionare gli allegati trasmessi via PEC, così da dare a questi la possibilità di porre rimedio all'inconveniente. In ogni caso il ricorrente ha ripetuto la notifica a mezzo dell'ufficiale giudiziario e questa risulta tempestiva, dunque l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla controricorrente non è fondata.

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