Al via l'indennizzo dei risparmiatori vittime del crac banche

La Redazione
23 Agosto 2019

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze dell'8 agosto con cu vengono definite le modalità di “Presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo indennizzo risparmiatori (FIr)”.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto il decreto del Ministero dell'Economia e Finanze dell'8 agosto con cu vengono definite le modalità di “Presentazione delle istanze di indennizzo al Fondo indennizzo risparmiatori (FIR)”.

Il FIR è stato istituito dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1, comma 493, l. n. 145/2018) al fine di tutelare gli azionisti e gli obbligazionisti che hanno subito un pregiudizio ingiusto da parte di banche e loro controllate aventi sede legale in Italia, poste in liquidazione coatta amministrativa dopo il 16 novembre 2015 e prima del 1° gennaio 2018, e fa seguito al precedente decreto del MEF 10 maggio 2019, recante “Modalità di accesso alle prestazioni del Fondo indennizzo risparmiatori”, modificandolo alla luce di successivi interventi legislativi (l'art. 36 del Decreto Crescita, conv. con mod. in l. n. 59/2019).

Il presente decreto dispone che le istanze di indennizzo potranno essere presentate, per via telematica, entro 180 giorni a decorrere dal 22 agosto.

Ai sensi dell'art. 5 del precedente decreto del 10 maggio (rimasto inalterato) l'indennizzo è pari al 30% del costo di acquisto delle azioni, ivi inclusi gli oneri fiscali, entro il limite massimo complessivo di 100.000 euro per ciascun avente diritto. Per le obbligazioni subordinate il rimborso è pari al 95% del costo d'acquisto (si veda, sul precedente decreto, la news, in questo portale).

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