Categorie di quote e assemblee speciali

Francesca Maria Bava
26 Agosto 2019

A seguito della modifica dell'art. 26, commi 2, 3, 5 e 6 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, il legislatore ha riconosciuto anche alle s.r.l. PMI la possibilità di emettere categorie di quote, senza tuttavia disciplinare espressamente il procedimento da rispettare per l'adozione di delibere pregiudizievoli dei diritti ad esse spettanti

A seguito della modifica dell'art. 26, commi 2, 3, 5 e 6 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, il legislatore ha riconosciuto anche alle s.r.l. PMI la possibilità di emettere categorie di quote, senza tuttavia disciplinare espressamente il procedimento da rispettare per l'adozione di delibere pregiudizievoli dei diritti ad esse spettanti.

Pertanto, in mancanza di una disciplina legale, si potrebbe ritenere applicabile analogicamente quanto previsto per la modifica dei diritti particolari ai sensi dell'art. 2468, comma 4, c.c., oppure si potrebbe reputare sufficiente l'approvazione di tale modifica da parte dei titolari delle quote pregiudicate in sede di assemblea generale dei soci (con diritto di recesso per i dissenzienti) o ancora si potrebbe estendere la disciplina prevista dall'art. 2376 c.c. per le categorie di azioni nelle s.p.a.

Il Consiglio Notarile di Milano (nella massima n. 177) aderisce a tale ultima tesi, in quanto i diritti delle quote di categoria non sono qualificabili come individuali, ma come collettivi, al pari dei diritti delle categorie di azioni, con la conseguenza che anche le loro modifiche sono da approvarsi a maggioranza in sede di assemblea speciale.

E' comunque opportuno che lo statuto delle s.r.l. PMI contenga una clausola che disciplini la modalità con cui adottare decisioni pregiudizievoli dei suddetti diritti di categoria.

Tale clausola può essere riproduttiva di quanto sancito nell'art. 2376 c.c. e quindi richiedere che la delibera dell'assemblea generale dei soci sia approvata (quale condizione di efficacia) anche dall'assemblea speciale dei titolari della categoria pregiudicata con delibera da adottarsi a maggioranza: al riguardo, il Comitato Notarile Triveneto (massima I.N.11) riconosce il diritto di recesso ai soci dissenzienti pregiudicati da tale decisione, tutela che – seppur non prevista dall'art. 2376 c.c. - anche secondo il Consiglio Notarile di Milano potrebbe avere ragion d'essere sulla base di un'interpretazione estensiva dell'art. 2473, comma 1, c.c. laddove contempla il diritto di recesso in caso di delibere che comportino una rilevante modifica dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art. 2468, comma 4, c.c.

L'autonomia statutaria può, inoltre, prevedere che la delibera dell'assemblea speciale sia da adottarsi con una maggioranza rafforzata o all'unanimità.

Infine, il Consiglio Notarile di Milano, nella citata massima, ammette che la delibera pregiudizievole possa in ogni caso essere assunta in un'unica sede, ossia dall'assemblea generale, se sussiste il voto favorevole di tutti i titolari delle categorie di quote pregiudicate.

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