Addizionale provinciale e accisa sull'energia elettrica: due tributi autonomi ciascuno con la propria norma impositiva

La Redazione
27 Agosto 2019

L'addizionale provinciale sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/1988, non ha natura autonoma rispetto all'accisa sull'energia elettrica, perché il perimetro applicativo dei due prelievi non coincide (le esenzioni previste per le accise erariali non valgono per le addizionali)..

L'addizionale provinciale sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/1988, non ha natura autonoma rispetto all'accisa sull'energia elettrica, perché il perimetro applicativo dei due prelievi non coincide (le esenzioni previste per le accise erariali non valgono per le addizionali) e perché sono soggetti alle addizionali consumi esenti dall'imposta base; pertanto, anche se l'imposta base e l'addizionale si fondano sullo stesso imponibile, si tratta di due tributi autonomi ciascuno con la propria norma impositiva.

Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 504/1995 l'azione di rimborso di imposte sui consumi di energia elettrica indebitamente pagate spetta non soltanto al produttore o al fornitore ma anche al consumatore finale, in quanto l'unica condizione prevista dalla norma è l'indebito pagamento dell'accisa.

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