Addizionale provinciale e accisa sull'energia elettrica: due tributi autonomi ciascuno con la propria norma impositiva
27 Agosto 2019
L'addizionale provinciale sull'energia elettrica, di cui all'art. 6 del D.L. n. 511/1988, non ha natura autonoma rispetto all'accisa sull'energia elettrica, perché il perimetro applicativo dei due prelievi non coincide (le esenzioni previste per le accise erariali non valgono per le addizionali) e perché sono soggetti alle addizionali consumi esenti dall'imposta base; pertanto, anche se l'imposta base e l'addizionale si fondano sullo stesso imponibile, si tratta di due tributi autonomi ciascuno con la propria norma impositiva.
Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 504/1995 l'azione di rimborso di imposte sui consumi di energia elettrica indebitamente pagate spetta non soltanto al produttore o al fornitore ma anche al consumatore finale, in quanto l'unica condizione prevista dalla norma è l'indebito pagamento dell'accisa. |