Invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento

La Redazione
27 Agosto 2019

Gli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1° luglio 2020 dovranno essere preceduti dalla notifica di un invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento. Così prevedono le disposizioni del Decreto Crescita ...

Gli avvisi di accertamento emessi a decorrere dal 1° luglio 2020 dovranno essere preceduti dalla notifica di un invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento. Così prevedono le disposizioni del Decreto Crescita (art. 4-octies DL n. 34/2019 conv. in L. 58/2019), inserendo un nuovo obbligo per l'Amministrazione finanziaria, che è tenuta ad avviare, necessariamente e nei casi espressamente previsti, un contraddittorio con il contribuente per definire in via amministrativa la pretesa tributaria (art. 5-ter D.Lgs. n. 218/1997).

Obbligo generalizzato di invito al contraddittorio

L'ufficio procedente dell'Agenzia delle entrate, fuori dai casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, prima di emettere un avviso di accertamento, notifica un invito a comparire per l'avvio del procedimento di definizione dell'accertamento.

Atti esclusi

Sono esclusi dal procedimento dell'invito obbligatorio gli avvisi di accertamento parziale e gli avvisi di rettifica parziale.

Deroga all'obbligo

In tutti i casi di particolare e motivata urgenza e nelle ipotesi di fondato pericolo, l'ufficio può notificare direttamente l'avviso di accertamento senza che sia preceduto dall'invito.

Mancata adesione

In caso di mancata adesione, l'avviso di accertamento deve essere specificatamente motivato in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio.

Mancato avvio del contraddittorio

Il mancato avvio del contraddittorio comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere se il contraddittorio fosse stato attivato.

Slittamento dei termini di decadenza per la notifica dell'avviso di accertamento

La deroga opera per l'avviso preceduto da un invito al contraddittorio di iniziativa dell'ufficio, sia obbligatorio che non, ovvero preceduto da un'istanza del contribuente a seguito di processo verbale. In tali casi, qualora tra la data di comparizione indicata nell'invito a comparire e quella di decadenza dell'amministrazione dal potere di notificazione dell'atto impositivo intercorrano meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'atto impositivo è automaticamente prorogato, in deroga a quello ordinario, di 120 giorni (art. 5 c. 3-bis D.Lgs. n. 218/1997).

Preclusione dell'istanza di accertamento con adesione

Nel caso di notifica di un avviso di accertamento preceduto da un invito obbligatorio, il contribuente non può più formulare, prima della presentazione del ricorso, un'istanza di accertamento con adesione.

Salvezza della precedente disciplina

Restano ferme le disposizioni che prevedono la partecipazione del contribuente prima dell'emissione di un avviso di accertamento.

Decorrenza

Le disposizioni relative al nuovo obbligo generalizzato di invito al contraddittorio si applicano agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020.

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