Il recupero del credito e il domicilio del creditore
29 Agosto 2019
Un cliente deve agire per il recupero di una fattura non pagata; nelle more cambia il domicilio del creditore, ovvero varia la sede legale della ditta individuale. Il giudice competente territorialmente per l'emissione del decreto ingiuntivo è quello ove era sito il domicilio del creditore al momento della scadenza della fattura o quello ove è sito il domicilio al momento in cui si agisca per il recupero del credito?
Una corretta risposta alla domanda impone l'analisi della normativa che, in caso di decreto ingiuntivo, prende le mosse dal disposto dell'art. 637 c.p.c. Concentrandoci su quanto richiesto e quindi sulla competenza territoriale, le norme di riferimento, come richiamate dal primo comma dell'art. 637 c.p.c. sopra riportato, sono l'art. 20 c.p.c. nonché l'art. 18 c.p.c., che fissa il foro generale del convenuto nella sua residenza o domicilio e, nel caso di enti collettivi, il successivo 19, che fissa il foro territorialmente competente con riferimento alla sede. Pertanto, una prima risposta al quesito porta ad affermare che sicuramente sarà territorialmente competente il foro della residenza o del domicilio (o sede, se del caso) del soggetto convenuto, al momento dell'introduzione della domanda. Anzi, quello sarà il solo foro territorialmente competente nel caso in cui il soggetto chiamato abbia la qualifica di “consumatore” ai sensi della normativa speciale di riferimento, qualora si tratti di credito derivante dalla prestazione professionale di avvocati e notai: infatti, in questo caso, il cd. foro esclusivo del consumatore, attualmente previsto dall'art. 33, comma 2, lett. u) d.lgs. n. 206/2005, prevarrà sul foro speciale (e alternativo) di cui all'art. 637, comma 3, c.p.c. (in questo senso la costante giurisprudenza). In alternativa, come prevede il citato art. 20 c.p.c., foro territorialmente competente sarà anche quello del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione. Anche in questo caso, qualora il debitore possa essere considerato “consumatore”, si porrà il problema della prevalenza delle legge speciale a tutela del consumatore, sulla normativa qui esaminata che prevede competenze giudiziali territorialmente alternative. A ben vedere, l'alternatività è duplice; infatti il foro territorialmente competente sarà quello ove è sorta l'obbligazione ovvero dove questa deve essere eseguita. Quanto al primo caso, bisognerà aver riguardo alle norme che regolamentano la conclusione del contratto ed, in specie, all'art. 1326 c.c., per il quale il contratto è concluso (e quindi l'obbligazione è sorta) nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte ed il luogo di conclusione del contratto sarà quello in cui l'accettazione abbia raggiunto il destinatario (che in caso di conclusione contestuale del contratto coinciderà con il luogo ove questo sia stato formato e sottoscritto). Su questo presupposto, pertanto, la data di “scadenza” della fattura, come evidenziato nel quesito, sarà del tutto irrilevante costituendo solamente una modalità di pagamento e non identificherà affatto il luogo ove sia sorta l'obbligazione. Altro foro alternativo è, poi, quello in cui la prestazione deve essere eseguita: qui il riferimento normativo è contenuto nell'art. 1182 c.c., precisamente nei commi primo e terzo, trattandosi di obbligazione di corrispondere una somma di denaro. Quindi sarà competente, in prima istanza, il giudice del luogo ove le parti abbiano convenuto che la prestazione debba essere eseguita, o in conformità agli usi o alla natura della prestazione. In questo caso, trattandosi di prestazione avente ad oggetto una somma di denaro, difficilmente si potrà far ricorso agli usi o alla natura della prestazione, trattandosi di prestazione di bene fungibile, ma sicuramente potrà farsi riferimento al luogo convenzionalmente pattuito per il pagamento. Qualora, come sembra essere per il caso di specie, nulla le parti abbiano convenuto al riguardo, il giudice competente, in via alternativa, sarà quello del territorio ove il creditore ha il domicilio al tempo della scadenza del debito ed, in questo caso, sarà rilevante la “scadenza della fattura”, cioè la data convenuta per il pagamento; se, poi, fra la data convenuta per l'adempimento e l'instaurazione del giudizio monitorio, il creditore abbia cambiato domicilio (o sede) non verrà modificata la competenza territoriale, fermo restando che, ad ogni modo, il foro del domicilio (o sede) del convenuto, sarà sempre valido in ossequio alla norma generale sopra individuata. Altra ipotesi, ma del tutto residuale, è quella prevista dalla seconda parte del comma terzo dell'art. 1182 c.c., nel caso in cui il cambiamento del domicilio del creditore renda troppo gravoso l'adempimento: in tal caso, venendo modificato il luogo di adempimento verrà modificata anche la competenza territoriale per un'eventuale azione monitoria. Nella pratica, ad ogni modo, tutti i criteri alternativi pongono, spesso, problemi di non facile soluzione; soprattutto in materia di obbligazioni pecuniarie, la normativa posta a tutela del consumatore, ritenuta prevalente e di ordine pubblico, si ritiene sempre prevalente. Pertanto, sicuramente, la competenza territoriale riferita alla residenza o domicilio del chiamato (convenuto), che nel nostro caso è il debitore, metterà il legale al riparo da eventuali rischi che gli venga eccepita l'incompetenza territoriale del giudice adito. |