Installazione dell'impianto citofonico/videocitofonico sul cancello di ingresso al cortile di altro condominio

Redazione scientifica
02 Settembre 2019

Sono consentiti anche i cambiamenti del modo di esercizio della servitù, sempre che non ci sia pregiudizio per il fondo servente e fermo restando che le spese della variazione debbono essere sopportate da chi abbia chiesto la variazione.

Sulla premessa di essere titolare di una servitù di passaggio sul cortile del condominio convenuto, il Condominio Alfa chiamava in giudizio il Condominio Beta. In particolare, il condominio attore precisava che grazie a tale passaggio i condomini avevano la possibilità di accedere al fabbricato e quindi di raggiungere l'ascensore che portava al fabbricato condominiale. Per tali motivi, l'attore chiedeva che fosse accertato il diritto, ai sensi dell'art. 1064 c.c., di installare, a proprie cure e spese, un impianto citofonico/videocitofonico sul cancello di ingresso al cortile del condominio convenuto. In primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda, imponendo tuttavia l'adozione di una tecnica che consentisse il collegamento agli appartamenti senza passaggio di fili elettrici, tramite wireless o tecnica simile. In secondo grado, in riforma della pronuncia, la Corte d'appello, pur riconoscendo che l'installazione dell'impianto non comportasse di per sé aggravamento della servitù, tuttavia, ha riconosciuto nello stesso tempo che le modalità tecniche rendevano più gravosa la condizione del fondo servente. Di conseguenza, la domanda dell'attore è stata respinta.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. contesta il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Invero, la Corte d'Appello non si era attenuta ai principi di diritto in materia; difatti, essa era partita dalla considerazione che la modificazione poteva ritenersi lecita a condizione che non imponesse il passaggio di fili attraverso il fondo servente. Al contrario, però, la Corte avrebbe dovuto verificare in concreto se la modificazione richiesta importasse un apprezzabile aggravio dell'onere gravante al fondo servente e, in base a tale criterio, permettere o negare il mutamento. La sentenza, pertanto, è stata cassata; per i motivi esposti, il giudice del rinvio dovrà attenersi al seguente principio di diritto: “il proprietario del fondo dominante può apportare alle cose o opere destinate all'esercizio della servitù modifiche che ne rendano più agevole e comodo l'esercizio, ove ciò non si traduca in un facere a carico del proprietario del fondo servente ovvero in un apprezzabile aggravio dell'onere che pesa su quest'ultimo”.