Revocazione e decorrenza della sospensione del termine per il ricorso per cassazione

Redazione scientifica
02 Settembre 2019

Le Sezioni Unite affermano che l'art. 398, comma 4, secondo inciso c.p.c., deve interpretarsi nel senso che l'accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l'effetto sospensivo (come, del resto l'eventuale sospensione del corso del giudizio di cassazione se frattanto introdotto) soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento.

Il caso. L'agenzia delle entrate proponeva ricorso per revocazione avverso la pronuncia della commissione tributaria regionale e formulava contestuale istanza di sospensione dei termini per proporre ricorso per cassazione. con decreto veniva accolta l'istanza di sospensione. E con sentenza la C.T.R. rigettava la domanda di revocazione. L'amministrazione finanziaria ha, quindi, proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della commissione tributaria regionale già oggetto del giudizio di revocazione. Il controricorrente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per decorrenza del termine cd. breve di sessanta giorni di cui all'art. 325 c.p.c. e per l'illegittimità della sospensione accordata dal giudice della revocazione ex art. 398, comma 4, c.p.c.

Sospensione del termine breve per il ricorso per cassazione. La sezione tributaria ha rilevato che sulla questione processuale relativa al momento di decorrenza della sospensione del termine per ricorrere in Cassazione per il caso di accoglimento dell'istanza ex art. 398, comma 4, c.p.c., la giurisprudenza della Corte non è univoca, giacché, ad un orientamento giurisprudenziale, storicamente prevalente, secondo cui il periodo di sospensione decorrerebbe dalla data di emanazione del relativo provvedimento da parte del giudice della revocazione, si contrappone altro orientamento secondo il quale, in ipotesi di accoglimento dell'istanza da parte del giudice a quo, il periodo di sospensione del termine decorrerebbe dal momento della presentazione dell'istanza.

La decorrenza della sospensione. Il Primo Presidente ha, dunque, chiesto l'intervento delle Sezioni Unite al fine di stabilire: «se, qualora la sospensione dei termini per il ricorso in Cassazione, conseguente a proposizione del giudizio di revocazione, sia concessa, tale periodo di sospensione decorra dal momento della proposizione dell'istanza (contestuale all'introduzione del procedimento per revocazione), o dal momento della decisione del giudice di concedere la sospensione suddetta».

La questione da risolvere concerne un problema esegetico che emerge dalla norma del quarto comma dell'art. 398 c.p.c., nel testo sostituito dall'art. 65 della l. n. 353/1990.

La pronuncia delle Sezioni Unite. A composizione del contrasto viene pronunciato il principio di diritto alla luce del quale: «l'art. 398, comma 4, secondo inciso c.p.c., deve interpretarsi nel senso che l'accoglimento, da parte del giudice della revocazione, dell'istanza di sospensione del termine per proporre ricorso per cassazione determina l'effetto sospensivo (come, del resto l'eventuale sospensione del corso del giudizio di cassazione se frattanto introdotto) soltanto dal momento della comunicazione del relativo provvedimento, non avendo la proposizione dell'istanza alcun immediato effetto sospensivo sebbene condizionato al provvedimento positivo del giudice».

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