Deposito telematico irregolare rifiutato dopo la scadenza del termine

03 Settembre 2019

Il deposito telematico deve ritenersi perfezionato nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del sistema anche nelle ipotesi in cui tale deposito dovesse risultare irregolare avendo il sistema non solo consentito l'invio ma anche generato il conseguente affidamento di completamento del deposito. A ciò si aggiunge che l'atto ha comunque raggiunto lo scopo, dato che è giunto a conoscenza dell'ufficio di cancelleria. Infine, il rifiuto dell'avvenuto deposito effettuato a distanza di giorni dalla cancelleria ed a termine ormai scaduto consente alla parte di essere rimessa in termini.
Massima

Deve trovare applicazione il principio di diritto in tema di sanatoria per raggiungimento dello scopo, essendo l'atto giunto a conoscenza dell'ufficio nonostante l'irregolarità del deposito telematico. Inoltre, non può ritenersi imputabile alla parte un deposito telematico irregolare, ma consentito dal sistema, con irregolarità rilevata dagli stessi uffici solo nove giorni dopo l'inoltro e quando il termine per il deposito è ormai scaduto, dovendo, quindi, la parte essere rimessa in termini.

Il caso

La Corte d'appello di Napoli, previo rigetto dell'istanza di rimessione in termini, dichiarava inammissibile l'opposizione proposta avverso un decreto dichiarativo dell'inammissibilità dell'istanza per il riconoscimento dell'equo indennizzo ex l. n. 89/2001 in relazione alla durata, reputata eccessiva, di un procedimento di esecuzione immobiliare.

La Corte aveva ritenuto che l'opponente avrebbe dovuto depositare l'opposizione, ai sensi dell'art. 5-terl. n. 89/2001, entro il termine di 30 giorni decorrente dalla comunicazione del decreto opposto. Il deposito telematico era stato effettuato l'ultimo giorno utile, ma era stato rifiutato dalla cancelleria della Corte 9 giorni dopo e, dunque, a termine oramai scaduto.

La ragione del rifiuto era stato l'errore compiuto nel depositare telematicamente l'opposizione nello stesso procedimento in cui era stato emesso il decreto impugnato, anziché in un nuovo procedimento telematico.

Avverso il diniego della rimessione in termini, motivato dal fatto che si sarebbe trattato di errore non scusabile del difensore, è stato proposto ricorso per cassazione e la questione è, quindi, giunta all'attenzione della Seconda sezione della Cassazione.

La questione

Ci si chiede se il rifiuto "manuale" del deposito da parte della cancelleria, avvenuto diversi giorni dopo il deposito telematico, possa inficiare il principio per cui la generazione della terza ricevuta (controlli automatici terminati con successo – busta in attesa di accettazione) da parte del gestore PEC del ministero della giustizia integra il raggiungimento dello scopo.

Le soluzioni giuridiche

La Seconda sezione della Cassazione, con l'ordinanza in commento, ha ritenuto fondato il ricorso, rinviando la causa ad un'altra sezione della medesima Corte d'appello. La Corte ha evidenziato che il sistema informatico anche ministeriale, pur dopo l'emanazione del decreto conclusivo, ha consentito l'invio telematico di un atto successivo alla "definizione" della fase monocratica, generando, da un lato, le relative ricevute ed ingenerando, dall'altro, il conseguente affidamento di completamento del deposito. Deve perciò ritenersi – diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale – perfezionata la fattispecie del deposito, connotata da mera irregolarità quanto all'identità del fascicolo di destinazione, peraltro consentita da un'evidente imperfezione del sistema telematico, che ha permesso il deposito di un atto successivo in un procedimento definito, e dal raggiungimento dello scopo, consistente nel portare a conoscenza dell'ufficio di cancelleria l'avvenuto deposito.

La Corte ha, infatti, sottolineato di voler dare continuità a quella giurisprudenza che in fattispecie diverse, ma con elementi di comunanza, ha ritenuto, in mancanza di una espressa sanzione di nullità: - meramente irregolare l'invio telematico di un ricorso dinanzi ad un ufficio non ancora abilitato, nonché tale da legittimare la rimessione in termini a fronte del rifiuto disposto dall'ufficio (cfr. Cass. civ., n. 22479/2016); - meramente irregolare e sanato per raggiungimento dello scopo il deposito per via telematica, anziché con le modalità cartacee prescritte, dell'atto introduttivo del giudizio (cfr. Cass. civ., n. 9772/2016); - suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, in quanto non inesistente, la notifica di un atto processuale a mezzo PEC in un'epoca in cui essa non era ancora attuabile (cfr. Cass. civ., n. 20625/2017).

La Corte d'appello non si è attenuta ai predetti principi e non ha considerato, da un lato, che l'atto era comunque giunto a conoscenza dell'ufficio, potendosi provvedere alla sua regolarizzazione quanto all'iscrizione a ruolo previo invito alla parte, ma senza procedere a rifiuto, per cui lo scopo doveva ritenersi raggiunto; dall'altro, che doveva comunque valutarsi il sussistere dei presupposti della rimessione in termini, non potendo ritenersi imputabile alla parte un deposito telematico invero irregolare, ma consentito dal sistema, con irregolarità rilevata dagli stessi uffici solo nove giorni dopo l'inoltro e quando ormai il termine per il deposito era ormai scaduto.

Osservazioni

Secondo un primo orientamento giurisprudenziale, il deposito telematico si perfeziona nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata ed è considerato tempestivo laddove la ricevuta di avvenuta consegna sia generata entro le ore 23.59 del giorno di scadenza (cfr. Trib. Ravenna, 8 maggio 2017; Trib. Rovigo, 3 febbraio 2017; Trib. Bologna, 12 dicembre 2016; Trib. Milano, 14 ottobre 2015; Trib. Pescara, 2 ottobre 2015; Trib. Milano, 31 ottobre 2014, n. 2824). Anche la Corte di cassazione ha affermato che la generazione della ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del Ministero della giustizia consente di ritenere integrato il raggiungimento della scopo della presa di contatto tra la parte e l'ufficio giudiziario e della messa a disposizione delle altre parti dell'atto processuale, ritenendo, quindi, irrilevanti, ai fini del perfezionamento e della tempestività del deposito, l'esito dei controlli effettuati dal gestore dei servizi telematici e dalla cancelleria contenuti nella terza e quarta ricevuta (cfr. Cass. 12 maggio 2016, n. 9772).

Secondo questo orientamento il perfezionamento del deposito telematico coincide, dunque, sic et simpliciter con il rilascio della ricevuta di consegna (RdAC) atteso che il mero rifiuto dell'atto da parte dell'operatore giudiziario, in presenza di una tipologia di anomalia rientrante nelle categorie warn e/o error, non può incidere su tale momento perfezionativo. Il controllo da parte della cancelleria rappresenta una mera comunicazione di verifica del contenuto della busta telematica che non potrà determinare l'invalidazione con effetto retroattivo (ex tunc) dell'atto depositato telematicamente.

Ciò sembra anche confermato dalla circolare ministeriale del 28 ottobre 2014 con la quale il Ministero della giustizia ha affermato che «le cancellerie, in presenza di anomalie del tipo WARN o ERROR, dovranno sempre accettare il deposito, avendo cura, tuttavia, di segnalare al giudicante ogni informazione utile in ordine all'anomalia riscontrata». In definitiva nell'ipotesi di anomalie meno gravi, raggruppate nelle categorie “Warn – Error” è sempre auspicabile, anzi è doveroso, un intervento manuale della cancelleria tale da forzare l'errore accettando il deposito, con contestuale specifica segnalazione al giudice assegnatario del fascicolo in cui è confluito l'atto il cui deposito è stato accettato nonostante l'anomalia non bloccante.

Secondo un altro orientamento (minoritario), invece, la ricevuta relativa all'esito dei controlli automaticidetermina un perfezionamento provvisorio sottoposto alla condizione risolutiva del buon esito dell'intero procedimento di controllo, che si conclude con l'ultima pec. Si sarebbe dunque in presenza di una fattispecie a formazione progressiva per cui l'effetto di tale ricevuta è duplice: è indice della tempestività del deposito e determina il momento perfezionativo del deposito telematico. Il perfezionamento e la tempestività del deposito telematico sarebbero, quindi, sospensivamente condizionati all'esito positivo dell'intera procedura, con conseguente necessità di depositare tutte e quattro le ricevute al fine di provare l'avvenuto deposito, atteso che «può verificarsi … che il file trasmesso in via telematica non venga accettato dalla cancelleria perché non firmato, o perché, ad esempio, affetto da errore verificatosi nella compilazione del file DatiAtto in formato XML che deve corredare l'atto da depositare e che deve contenere “le informazioni strutturate nonché tutte le informazioni della nota di iscrizione a ruolo” …, ivi compresi dunque numero di ruolo generale e parti» (cfr. Trib. Avellino,1 giugno 2016; Trib.Milano, 8 ottobre 2015; Trib. Torino, 11 giugno 2015).

Su una posizione intermedia si pone la pronuncia del Tribunale di Milano del 23 aprile 2016, la quale ha affermato che, al fine di valutare la tempestività del deposito, è necessario prendere in considerazione esclusivamente l'esito dei controlli automatici effettuati dal gestore dei servizi telematici, riportato nella terza ricevuta. Infatti, qualora si volesse ritenere che sia l'esito riportato nella quarta ed ultima ricevuta a determinare la tempestività del deposito, si potrebbero ingenerare casi in cui il rifiuto dell'atto da parte del cancelliere, anche se illegittimo o erroneo, impedirebbe il perfezionamento del deposito – con conseguente eventuale decadenza dai termini ai fini del deposito stesso – senza che il giudice sia posto nelle condizioni di valutare la natura giuridica dell'errore relativo al deposito e le conseguenze sanzionatorie ad esso riconducibili. La pronuncia ribadisce anche che, nell'ipotesi di errori denominati “Warn” o “Error”, la cancelleria deve accettare ugualmente il deposito, forzando l'errore e segnalando il problema riscontrato al giudice, unico soggetto competente a decidere in merito alla tempestività e ritualità del deposito. L'unica ipotesi in cui il cancelliere può rifiutare il deposito telematico dell'atto è quella in cui si verifichi il cd. errore “Fatal”, che inibisce materialmente l'accettazione e, dunque, l'ingresso dell'atto/documento nel fascicolo processuale (in tal senso, cfr. artt. 5 e 7 della circolare del Ministero della giustizia del 23 ottobre 2015).

Chiarito, dunque, che secondo l'orientamento prevalente ed alla luce della disposizione normativa di cui all'art. 16-bis d.l.n. 179/2012, il deposito si considera avvenuto al momento della generazione della ricevuta di avvenuta consegna, ne discende che le anomalie tecniche rilevate successivamente dal sistema non possono determinarne l'invalidità e che gli interventi di rifiuto da parte degli operatori non possono avere ripercussioni negative sulla validità del deposito, per cui la parte non incorre in decadenze. Non occorrerebbe, quindi, nemmeno la concessione della rimessione in termini, dovendo il deposito essere considerato valido e tempestivo.

La decisione della Corte appare, quindi, in linea con la normativa vigente, con l'orientamento prevalente e con i principi generali di diritto processuale civile. Nel caso di specie, in particolare, va anche tenuto conto dell'eccessivo lasso di tempo impiegato dalla cancelleria per comunicare il rifiuto. Tale tempistica è, infatti, imputabile al non corretto funzionamento dell'ufficio giudiziario, che ha di fatto impedito alla parte di effettuare nuovamente il deposito essendo ormai spirato il termine decadenziale. Pertanto, se da un lato, il deposito va considerato tempestivo e valido alla luce dei principi generali in tema di sanatoria delle nullità per raggiungimento dello scopo, dall'altro, sussistono senza dubbio i presupposti, ossia la causa non imputabile, per la concessione della rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.

Guida all'approfondimento
  • Bonafine, Errore nell'indicazione del numero di ruolo e rimessione in termini, in www.judicium.it, 2016;
  • Brunelli, Le prime (superabili) difficoltà di funzionamento del processo civile telematico, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2015;
  • Ferrari, Il processo telematico alla luce delle più recenti modifiche legislative, in Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, 2015;
  • Minazzi, Il deposito telematico degli atti introduttivi è ammesso anche in assenza di autorizzazione, in www.quotidianogiuridico.it, 2016;
  • Ricuperati, Rifiuto per errore “fatale” di deposito telematico tempestivamente eseguito: anche il Tribunale di Torino esclude la decadenza in caso di rinnovazione fuori termine, in www.eclegal.it, 2017.

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