S.a.s. senza amministratore: causa di scioglimento
02 Settembre 2019
Costituisce causa di scioglimento, ex artt. 2272, n. 2, seconda parte, 2293 e 2315 c.c., la perdurante mancanza dell'organo amministrativo di una s.a.s. che ha comportato una paralisi suscettibile di impedire alla società la prosecuzione, per un periodo significativamente prolungato, del compimento di qualsiasi operazione (nel caso di specie, risulta accertato che una s.a.s. sia rimasta per quasi tre anni priva dell'amministratore, non essendosi i soci accordati né sulla nomina di un nuovo accomandatario né sulla liquidazione dell'ente, con conseguente mancata presentazione e approvazione dei rendiconti di tre esercizi).
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