Il Tribunale di Roma sostituisce il componente ineleggibile del CNF con il primo dei non eletti

03 Settembre 2019

Il divieto del terzo mandato consecutivo opera anche con riferimento all'elezione dei membri del Consiglio Nazionale Forense con la conseguenza che il consigliere ineleggibile deve lasciare il posto, in via provvisoria, al primo dei non eletti.

È quanto previsto dall'ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma il 2 settembre 2019 che ha accolto il ricorso cautelare proposto dal primo dei non eletti nei confronti di uno degli eletti che al momento della candidatura aveva già svolto due mandati immediatamente prima delle elezioni ordinando al CNF di ammetterlo quale proprio membro, in via provvisoria.

Peraltro, la giurisdizione del giudice ordinario era già stata affermata dal TAR del Lazio con la sentenza n. 9744 del 17 luglio 2019 laddove declinò la propria giurisdizione nel caso di specie proprio a favore del giudice ordinario trattandosi di diritti soggettivi.

Il divieto di terzo mandato consecutivo si applica anche al CNF. Orbene, il primo aspetto di interesse dell'ordinanza è l'affermazione del principio (che era stato contestato in giudizio sia dal CNF che dal consigliere resistente) secondo cui il divieto di terzo mandato consecutivo si applica oltre che alle elezioni dei consigli locali (come affermato dalla Cassazione nel 2018 e senza che ciò dia luogo ad alcuna illegittimità costituzionale come ha riconosciuto qualche mese fa la Corte costituzionale) anche alle elezioni del Consiglio Nazionale Forense.

Subentro del primo dei non eletti. Il secondo aspetto di interesse affrontato dall'ordinanza cautelare è quello dell'effetto della dichiarazione di ineleggibilità una volta che ci sia stata la proclamazione: elezioni suppletive o scorrimento con il primo dei non eletti?

Per il Consiglio Nazionale Forense l'avvocato ricorrente non aveva interesse a chiedere la misura cautelare perché tutt'al più la decadenza dell'avvocato ineleggibile avrebbe comportato nuove elezioni.

Per il tribunale di Roma, però, l'interesse del ricorrente sussiste: richiama, infatti, un precedente della Cassazione secondo cui l'ineleggibilità determina un'elezione «invalida sin dall'origine e, quindi, tamquam non esset» con la conseguenza che il primo dei non eletti deve essere chiamato ad integrare il Consiglio (così Cass. civ., n. 24812/11 con riferimento all'elezione del consiglio locale, ma applicabile secondo il Tribunale capitolino anche all'elezione del CNF).

Peraltro, oggi la normativa sull'elezione degli ordini locali prevede espressamente la sostituzione degli eletti: «in caso di morte, rinunzia, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa di uno o più consiglieri, subentra il primo dei non eletti. In caso di parità di voti, subentra il più anziano per iscrizione all'albo e, tra coloro che abbiano uguale anzianità di iscrizione, il maggiore di età. Il consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento» (art. 16 l. 12 luglio 2017, n. 113).

Dopo aver ritenuto sussistente il fumus boni juris, il Tribunale ha accolto la misura perché ha riscontrato l'esistenza anche del periculum in mora «posto che nel tempo verosimilmente occorrente per il giudizio di merito l'avv. A. vedrebbe sicuramente pregiudicato in parte se non in tutto, il suo diritto a far parte del CNF , attesa la scadenza di tale organo nell'attuale composizione alla data del 31.12.2022».

*Fonte: www.dirittoegiustizia.it

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