Contratto a termine: l'onere del datore di specificare le ragioni sostitutive
04 Settembre 2019
Massima. In tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, l'onere di specificazione di dette ragioni è collegato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto.
Il caso. La ricorrente (una compagnia aerea) censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudiice ritiene non assolto l'onere probatorio circa l'effettiva sussistenza delle ragioni sostitutive indicate nel contratto individuale di lavoro e del nesso causale intercorrente tra tali ragioni e l'assunzione a termine della lavoratrice (controricorrente).
In particolare la Corte d'appello aveva confermato la sentenza del Tribunale che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato dalla lavoratrice con una compagnia aerea per esigenze di sostituzione del personale assente per malattia con mansioni di assistente di volo impiegato presso la base di servizio di Milano.
L'onere probatorio del datore di lavoro. Occorre richiamare l'orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte, in virtù del quale, in tema di assunzione a termine di lavoratori subordinati per ragioni di carattere sostitutivo, l'onere di specificazione di dette ragioni è collegato alla finalità di assicurare la trasparenza e la veridicità della causa dell'apposizione del termine e l'immodificabilità della stessa nel corso del rapporto.
Pertanto, in una situazione aziendale complessa, l'apposizione del termine si considera legittima se l'indicazione dell'esigenza di sostituire lavoratori assenti sia integrata dall'enunciazione di altri elementi, come l'ambito territoriale di riferimento, le mansioni dei lavoratori da sostituire, che consentano di stabilire il numero dei lavoratori da sostituire, ferma restando, comunque, «la verificabilità della sussistenza effettiva del prospettato presupposto di legittimità».
Nella fattispecie, dunque, è stata confermata la sussistenza del requisito della specificità con l'indicazione nell'atto della causale sostitutiva, del termine iniziale e finale del rapporto, del luogo dello svolgimento del lavoro a termine, dell'inquadramento e delle mansioni del personale da sostituire.
Il ricorso va così accolto, con cassazione della sentenza impugnata, in relazione a tale motivo accolto, rinviando alla Corte d'appello.
(Fonte: Diritto e Giustizia)
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