Ecobonus e Sismabonus: modello e istruzioni per esercitare lo sconto in fattura

Redazione scientifica
05 Settembre 2019

Per tutti gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, in alternativa all'utilizzo diretto della detrazione, il beneficiario che ne ha diritto può richiedere, al fornitore che realizza gli interventi, l'applicazione di uno sconto sul corrispettivo a questi dovuto, di ammontare pari alla detrazione stessa.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 31 luglio 2019 il provvedimento n. 660057, definendo le modalità da seguire per usufruire dello sconto.

In particolare, è stato stabilito che il beneficiario della detrazione (contribuente in proprio o amministratore di condominio, nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici residenziali) deve comunicare, entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di sostenimento delle spese che danno diritto all'agevolazione (e, per il 2019, non prima del 16 ottobre 2019), l'esercizio di tale opzione (utilizzo dello sconto in fattura) all'Agenzia delle Entrate. Tale comunicazione si effettua: con utilizzo delle apposite funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate; oppure attraverso l'invio dell'apposito Modello (allegato al provvedimento), direttamente tramite gli Uffici dell'AE o via posta elettronica certificata.

Il fornitore che ha praticato lo sconto recupera il relativo importo sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, tramite Modello F24, dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata inviata la comunicazione del beneficiario della detrazione di avvalersi dello sconto in fattura. A tal fine, il fornitore deve preventivamente confermare l'avvenuto esercizio dell'opzione da parte del suo cliente, attestando che lo sconto è stato effettivamente applicato (mediante apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito internet dell'AE).

L'importo da compensare è suddiviso in cinque quote annuali di pari importo e non è soggetto ai limiti ordinariamente previsti per le compensazioni. L'eventuale quota di credito non utilizzata nell'anno può essere utilizzata negli anni successivi, ma non può essere richiesta a rimborso.

In alternativa all'utilizzo in compensazione, il fornitore può anche cedere il credito d'imposta ai propri fornitori, anche indiretti, di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. E' comunque esclusa la cessione alle banche o agli altri intermediari finanziari e alle amministrazioni pubbliche. La comunicazione della cessione del credito, a cura del fornitore, avviene con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata dell'AE. Il cessionario del credito può a sua volta utilizzarlo in compensazione, dopo aver proceduto all'accettazione della cessione.

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