Il contenuto sostanziale del dovere di lealtà e probità del difensore
05 Settembre 2019
Può il difensore assumere contemporaneamente la difesa di una controparte in altro e diverso procedimento, avente un differente oggetto e controparte diversa dal soggetto già rappresentato, tenuto conto del disposto dell'art. 88 c.p.c. nonché degli artt. 9, 24 e 68 del codice deontologico forense?
Per rispondere alla domanda è necessario premettere un breve cenno sul cosiddetto dovere di lealtà e probità del difensore. Recita il primo comma dell'art. 88 c.p.c. che le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità. Il venir meno di questo comportamento da parte del difensore comporta conseguenze quantomeno disciplinari per l'avvocato. Corollario diretto di questo dettame è quanto contenuto nell'art. 9 delle norme deontologiche forensi per il quale «L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenendo conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza». Ulteriori corollari, indiretti, ma sempre sottesi dal medesimo principio, sono gli artt. 24 e 68 del codice deontologico detto, secondo i quali, per il primo, il difensore deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale e, per il secondo, l'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale e, inoltre, non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza. Questo corpo di norme, procedurali e deontologiche, queste ultime ugualmente imperative per il legale, portano a concludere che l'attività dell'avvocato debba svolgersi senza che possa confliggere, direttamente o indirettamente, con altro incarico e ciò è facilmente comprensibile. Non altrettanto facile è definire quale sia il limite posto da queste norme. Orbene, se si analizzano le disposizioni richiamate, si evince che, da un lato il difensore debba tenere un comportamento connotato da correttezza e dall'altro che, proprio per questo motivo, non possa intentare un procedimento contro un soggetto già prima rappresentato in modo da poter usufruire di notizie o informazioni sullo stesso assunte, magari, nella precedente occasione. Quello che rileva, in ultima analisi, non è l'identità dei soggetti rappresentati ma la circostanza che un incarico possa essere assunto a detrimento di altro incarico, data la comunanza di una delle parti. Ciò premesso, la situazione sottoposta dal quesito, che non pare sia mai stata oggetto di pronuncia, non sembra rientrare nei divieti sopra analizzati. Infatti, fermo restando il dovere di lealtà e probità del difensore, il divieto posto in capo al medesimo riguarda il caso in cui, avendo difeso un soggetto, successivamente intenti una causa, pur avente altro oggetto ma sempre contro lo stesso soggetto, prima rappresentato. Al contrario, nel caso che si prospetta il difensore non si troverebbe a patrocinare un procedimento contro la parte precedentemente assistita e nemmeno verrebbe meno al dovere di imparzialità dettato dall'art. 24 del codice deontologico. La richiesta che dovesse provenirgli dalla controparte, che magari abbia apprezzato le doti del difensore nel precedente giudizio che lo vedeva avversario, varrà certamente come autorizzazione da parte del solo soggetto che potrebbe lamentare una qualche forma di conflitto. Il differente oggetto, poi, delle due posizioni, eliminerà in radice ogni possibile situazione conflittuale. Sarà, quindi, il difensore a dover valutare nel caso concreto se vi siano elementi cognitivi o aspetti di un incarico rispetto all'altro che possano ingenerare un qualche conflitto di interessi e laddove non ne ravvisi ben potrà assumere l'incarico.
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