Valida la denuncia di sinistro presso la sede di lavoro del responsabile

Redazione Scientifica
05 Settembre 2019

In quanto dichiarazione recettizia, la raccomandata con cui viene denunciato un sinistro al responsabile può essere inviata anche presso la sede lavorativa non essendo necessario che sia ivi prevista una struttura organizzativa di smistamento della corrispondenza.

La vicenda. Così l'ordinanza della Suprema Corte n. 21864/19, depositata il 30 agosto, che si è pronunciata sul ricorso avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello di Catanzaro aveva confermato la responsabilità risarcitoria del gestore di uno stabilimento balneare per i danni subiti da una bagnante presso lo stesso stabilimento.
La società ricorrente si duole, per quanto d'interesse, per aver la Corte territoriale ritenuto prescritto il diritto ad ottenere manleva nei confronti della propria compagnia assicurativa, chiamata in giudizio, per la tardiva richiesta di attivare la copertura assicurativa rispetto alla denuncia di sinistro inviata dalla danneggiata. In particolare, i giudici di merito avrebbero erroneamente ritenuto che la consegna di una raccomandata presso lo stabilimento balneare in un momento in cui lo stesso era chiuso in quanto sede di attività stagionale e comunque sotto sequestro preventivo penale, integrasse prova dell'avvenuta conoscenza del sinistro. La società invoca invece, quale momento di conoscenza con conseguente onere di denuncia alla compagnia assicuratrice, la ricezione di una seconda raccomandata presso la sede legale della società.

Dichiarazione recettizia. Il Collegio, ritenendo inammissibile la doglianza, ricorda che in virtù dell'art. 1335 c.c. la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario «nel luogo che per collegamento (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto pervenuta nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, inteso come luogo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto». Ai fini della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. può assumere rilevanza anche il luogo di lavoro non essendo necessario che sia ivi prevista una struttura organizzativa di smistamento della corrispondenza. È infatti sufficiente che da parte del datore di lavoro e della sua organizzazione non vi sia un rifiuto diretto della corrispondenza inviata ai propri dipendenti.
Applicando tali principi al caso in esame, risulta regolare la ricezione della raccomandata presso la sede dell'attività lavorativa del destinatario da parte del personale addetto alla ricezione.
In conclusione la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese.

(FONTE: dirittoegiustizia.it)

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.