Valida la denuncia di sinistro presso la sede di lavoro del responsabile
05 Settembre 2019
La vicenda. Così l'ordinanza della Suprema Corte n. 21864/19, depositata il 30 agosto, che si è pronunciata sul ricorso avverso la pronuncia con cui la Corte d'Appello di Catanzaro aveva confermato la responsabilità risarcitoria del gestore di uno stabilimento balneare per i danni subiti da una bagnante presso lo stesso stabilimento.
Dichiarazione recettizia. Il Collegio, ritenendo inammissibile la doglianza, ricorda che in virtù dell'art. 1335 c.c. la dichiarazione recettizia si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario «nel luogo che per collegamento (dimora o domicilio) o per normale frequentazione per l'esplicazione della propria attività lavorativa, o per una preventiva indicazione o pattuizione, risulti in concreto pervenuta nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, inteso come luogo idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la possibilità di conoscenza del relativo contenuto». Ai fini della presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. può assumere rilevanza anche il luogo di lavoro non essendo necessario che sia ivi prevista una struttura organizzativa di smistamento della corrispondenza. È infatti sufficiente che da parte del datore di lavoro e della sua organizzazione non vi sia un rifiuto diretto della corrispondenza inviata ai propri dipendenti.
(FONTE: dirittoegiustizia.it) |