Nullo l’avviso di accertamento sottoscritto con firma digitale prima dell’entrata in vigore dell’art. 2, comma 6, CAD

Redazione scientifica
06 Settembre 2019

Prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 6, del CAD non era possibile sottoscrivere digitalmente gli atti emessi nell'esercizio delle attività ispettive e di controllo fiscale, salvo che, come consentito dal 1° luglio 2017, questi non fossero notificati a mezzo PEC. In ogni caso non era consentito sottoscrivere digitalmente un avviso di accertamento che era stato notificato in via ordinaria, poiché in questo caso l'atto sarebbe stato nullo.

Avviso di accertamento sottoscritto digitalmente. L'Agenzia delle Entrate-Direzione Regionale del Piemonte emetteva un avviso di accertamento e di irrogazione delle sanzioni nei confronti di un contribuente. Quest'ultimo impugnava l'atto innanzi alla CTP Torino e ne chiedeva l'annullamento sostenendo che l'avviso non potesse essere sottoscritto digitalmente. Il ricorso veniva accolto.
Avverso la decisione l'Ente della Riscossione ha proposto appello innanzi alla CTR Piemonte sostenendo la correttezza della sottoscrizione dell'atto impugnato e domandando la riforma della pronuncia gravata.
Costituendosi in giudizio, il contribuente ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per essere stato attivato con procedura telematica anziché con quella cartacea del ricorso introduttivo e ha sostenuto inoltre la correttezza della decisione appellata nella parte in cui riteneva nullo l'atto sottoscritto con firma digitale.

Nullità dell'atto. La Commissione Tributaria piemontese ricorda che prima dell'entrata in vigore (il 27 gennaio 2018) dell'art. 2, comma 6, del CAD, che ha esteso l'obbligo della firma digitale anche sugli atti accertativi dell'Amministrazione Finanziaria, era esclusa l'applicabilità della firma digitale sugli atti emessi nell'esercizio delle attività ispettive e di controllo fiscale, salvo che, come consentito dal 1° luglio 2017, questi non fossero notificati a mezzo PEC. In ogni caso non era consentito sottoscrivere digitalmente un avviso di accertamento che era stato notificato in via ordinaria.
Nel caso di specie, rileva il Collegio giudicante, l'atto accertativo è stato sottoscritto digitalmente e poi notificato in via ordinaria in data 21 dicembre 2016 (ossia prima che entrasse in vigore l'art. 2, comma 6, CAD). Per questa ragione l'atto accertativo deve ritenersi come sprovvisto di firma autografa e dunque nullo per violazione del comma 3 dell'art. 42 del d.p.r. n. 600/1973. Chiarito ciò, la CTR rigetta l'appello.

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