Permesso di costruire la tettoia: vanno rispettati il regolamento condominiale e il decoro architettonico

Redazione scientifica
06 Settembre 2019

La sopraelevazione realizzata sul tetto di un condominio comporta il pagamento della relativa indennità non solo in caso di realizzazione di nuovi piani o nuove fabbriche, ma anche per la trasformazione dei locali preesistenti mediante l'incremento delle superfìci e delle volumetrie indipendentemente dall'aumento dell'altezza del fabbricato.

Tizio (condomino) aveva realizzato sul terrazzo di copertura del fabbricato condominiale, prospiciente la sua proprietà individuale, due tettoie. Per tali ragioni, il Condominio aveva chiesto al giudice l'accertamento dell'illegittimità e l'eliminazione di queste opere in quanto vietati sia dal regolamento condominiale che dall'art. 1127 c.c. Sia in primo che in secondo grado, i giudici del merito avevano accolto la domanda attorea. In particolare, secondo la Corte d'appello, le due tettoie, in funzione del loro stabile ancoraggio alla muratura perimetrale del palazzo, costituivano sopraelevazioni vietate e arrecavano pregiudizio all'aspetto architettonico dell'edificio. Avverso tale pronuncia, Tizio ha proposto ricorso in cassazione eccependo di aver realizzato le due tettoie in conformità alla D.I.A., negando, quindi, che esse costituissero sopraelevazione.

Nel giudizio di legittimità, la S.C. conferma il ragionamento espresso nel provvedimento impugnato. Invero, la sopraelevazione realizzata sul tetto di un condominio, anche se di ridotte dimensioni, comporta in linea di principio un aumento della volumetria e della superficie di ingombro e va, pertanto, considerata a tutti gli effetti come nuova costruzione. Del resto, nella vicenda, oltre al problema della sopraelevazione contraria al regolamento, la lesività estetica dell'opera abusivamente compiuta costituiva profilo di illegittimità dell'opera stessa. Per le suesposte ragioni, il ricorso è stato rigettato.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.